Tipologia: CCNL
Data firma: 23 maggio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Assocap e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uiltucs, Sinalcap
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

  Parte prima - Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Assemblee
Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
Art. 7 - Contributi sindacali
Art. 8 - Vertenze sugli inquadramenti
Art. 9 - Vertenze di seconda istanza
Art. 10 - Ambiente di lavoro
Art. 11 - Pari opportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Appalti
Parte seconda Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzioni
Art. 15 - Contratti a termine e lavoro stagionale
Art. 16 - Contratto di apprendistato
Art. 17 - Part time
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici
Art. 20 - Quadri
Parte terza Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Mutamento di mansioni e passaggi di livello
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 24 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 25 - Assenze - Permessi personali - Cure termali
Art. 26 - Permessi di studio
Art. 27 - Congedi parentali e per gravi motivi familiari
Art. 28 - Aspettative
Art. 29 - Servizio militare
  Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Doveri dei lavoratori
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32-bis - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Parte quarta Trattamento economico

Art. 33 - Retribuzione
Art. 34 - Aumenti periodici
Art. 35 - Indennità varie
Art. 36 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 37 - Fondo sanitario integrativo
Art. 38 - Trattamento di maternità e paternità
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 42 - Premio di produzione nazionale
Art. 43 - Premio di anzianità
Art. 44 - Previdenza integrativa e trattamento ex fondo previdenza
Art. 45 - Abiti da lavoro
Parte quinta Scioglimento del rapporto
Art. 46 - Risoluzione per limiti di età
Art. 47 - Preavviso
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Trattamento in caso di morte
Art. 50 - Certificato di servizio
Parte sesta Disposizioni finali
Art. 51 - Mense aziendali
Art. 52 - Servizi sociali
Art. 53 - Norme transitorie e aumenti economici
Art. 54 - Attività autonome e complementari
Art. 55 - Disposizioni generali
Art. 56 - Decorrenza e durata
Allegati A-I
Allegato L Accordo 22 dicembre 2009 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori nei consorzi agrari

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari, Roma, 23 maggio 2017

L’Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap […] e la Federazione lavoratori agro-industria - Flai Cgil […] e la Federazione agricola alimentare ambientale industriale italiana - Fai Cisl […] e la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi - Uiltucs […] e il Sindacato nazionale unitario lavoratori dei consorzi agrari - Sinalcap […], stipulano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

Parte prima - Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL

1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s’intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
[…]

Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
L In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un accordo integrativo del presente contratto tra i rappresentanti del Consorzio e le RSU/RSA, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, indicate nei successivi commi 5 e 6, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
[…]
4. Le Parti nazionali assumono l’impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal presente CCNL dagli artt. 4, 5, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma).
[…]

Art. 3 - Diritti di informazione
1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali in grado di prevenire situazioni di conflittualità a livello locale nel verificarsi di scelte organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e che abbiano ricadute occupazionali. A tal fine convengono, prima che vengano avviati processi di fusione, di costituzione di società controllate, a cui delegare specifiche attività, o di terziarizzazione di altre, che le Partì nazionali in apposito incontro, assistite dalle rispettive rappresentanze aziendali, assumano tutte le informazioni necessarie, sia per verificare le possibili soluzioni da adottare, sia per contenere gli effetti di tali scelte sugli organici aziendali, sia, ancora, per convenire sull’eventuale diverso trattamento contrattuale applicabile,
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d’informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, ne! caso i problemi insorti riguardino le imprese di una data regione,
3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, Assocap illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell’anno precedente e i dati previsionali elaborati per l’anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
5. L’informazione riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri Assocap fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
6. Sempre in sede nazionale, Assocap fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno date in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi.
8. A livello regionale, saranno tenuti incontri tra Assocap e le strutture sindacali regionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
[…]
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
[…]
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
1. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
2. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle RSU/RSA e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
3. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
4. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSU/RSA dei relativi piani in apposito incontro preliminare all’esame congiunto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
5. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
[…]
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell’organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l’applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell’organizzazione del lavoro comportanti l’istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, le Parti locali daranno attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 26 novembre 1999 n. 532.

Art. 4 - Organizzazione del lavoro
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle RSU/RSA, a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell1 azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
[…]
4. I Consorzi e le RSU/RSA verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
[…]

Art. 5 - Assemblee
1. I lavoratori, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 300 del 1970, possono riunirsi per la trattazione dei problemi di interesse sindacale e del lavoro, in idoneo locale che verrà loro messo a disposizione dal Consorzio.
2. Dette riunioni potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU/RSA costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle stesse Organizzazioni Sindacali territoriali, preavvisando la direzione del Consorzio almeno il giorno precedente. I nominativi dei dirigenti sindacali esterni che intendono partecipare all’Assemblea, dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale.
3. Le riunioni potranno essere tenute anche durante l'orario normale di lavoro nei limiti di 14 ore annue, cumulabili nell’arco di validità del presente contratto.

Art. 10 - Ambiente di lavoro
1. Le verifiche e i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la designazione del Rappresentante della sicurezza, le attribuzioni, la formazione e ì permessi retribuiti allo stesso spettanti, si rinvia a quanto previsto nell’accordo del 22 dicembre 2009 (all. L), Il Rappresentante della sicurezza dei lavoratori darà la sua collaborazione alle operazioni per l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e, in relazione all’incarico assolto, potrà prendere visione della mappa dei rischi periodicamente aggiornata.
3. Sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi. Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adottate le misure previste all’articolo 168, secondo comma, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Art. 11 - Pari opportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
1. Le Parti, tenuto conto della Direttiva CE n. 73/2002, recepita dal d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145, in materia di parità di trattamento, favoriranno la promozione di azioni atte a valorizzare la professionalità del pedonale femminile e le condizioni di lavoro di detto personale, per quanto attiene ai congedi per cure e formativi, nonché la concessione compatibilmente con le esigenze organizzative del part time alle lavoratrici rientrate dal congedo per maternità. A tal fine viene istituita una Commissione bilaterale per l’esame dei problemi connessi alle pari opportunità.
2. In sede di riunione della predetta Commissione, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, verranno date indicazioni e notizie sugli sviluppi di carriera del personale femminile nei Consorzi Agrari e formulate proposte per l’attuazione della parità.
3. Le Organizzazioni sindacali potranno prospettare a tale riguardo problemi e situazioni particolari richiedenti un eventuale esame congiunto.
4. Per quanto riguarda i comportamenti discriminatori i Consorzi Agrari daranno attuazione e si atterranno alle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 mentre per i comportamenti definiti di “mobbing” non esistendo una definizione legislativa del fenomeno si conviene di assumere a termini di riferimento di cosa debba intendersi la circolare dell’Inail del 17 dicembre 2003, n. 71.
5. Sarà compito della Commissione di cui al primo comma occuparsi anche delle problematiche connesse ai comportamenti di cui al comma precedente anche al fine di dirimere eventuali controversie eventualmente insorte in sede locale.
6. Alle lavoratrici, vittime di violenza di genere, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi e a percepire, durante tale periodo, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per l’indennità di maternità. Il suddetto periodo, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni previo accordo con la direzione del Consorzio agrario, è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Art. 13 - Appalti
1. Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell’azienda. Cooperative di facchinaggio potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali.
2. In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
3. Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi operanti con propri mezzi per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, dando preventiva comunicazione dei relativi contratti di appalto alle RSU le quali potranno esprimere il loro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative.
4. Ai capitolati di appalto dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, redatto congiuntamente con le imprese appaltatoci nel quale riportare le misure adottate per eliminare eventuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell’impresa appaltatrice, ferme restando le reciproche responsabilità.
5. Nei capitolati d’appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa e previdenziale, d’igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali disciplinanti il settore merceologico di appartenenza.
6. Non si considera appalto la gestione di attività da parte di cooperative di produttori agricoli.
Chiarimento a verbale
Le norme di cui al presente articolo non riguardano i contratti di agenzia, di trasporto delle merci e gli accordi con le officine convenzionate per fornire l’assistenza in garanzia o riparazioni di macchine e attrezzi, purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclusivamente lavoro per conto del Consorzio.

Parte seconda Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzioni

[…]
3. Il Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione dell’assunzione, la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 15 - Contratti a termine e lavoro stagionale
1. Contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di esigenze temporalmente definite, potranno essere stipulati ai sensi della legislazione vigente, nonché ai sensi dell’art. 8 della legge 23 luglio 1991, 223. Detto tipo di contratto potrà inoltre essere stipulato anche con lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale. […]
3. Potrà essere assunto personale con contratto di lavoro stagionale per le seguenti attività:
a) ammassi stagionali di prodotti agricoli;
b) raccolta e/o essiccazione dei cereali e dei semi oleosi;
c) lavorazioni stagionali di selezione sementi;
d) campagne stagionali per la distribuzione di antiparassitari, concimi, sementi e mangimi;
e) campagne stagionali per l’acquisizione di polizze assicurative, anche in applicazione delle normative dei consorzi di difesa;
f) intensificazione stagionale di produzione e confezionamento di materie utili all'agricoltura;
g) campagne stagionali per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli;
h) assistenza tecnica alle macchine agricole di impiego stagionale e/o in periodo di campagna;
i) vendite e confezionamento di alimentari nei periodi pre-natalizi o pre-pasquali.
4. Per le attività stagionali di cui al comma 3, nonché per quelle individuate coti accordo aziendale, non trova applicazione la disposizione che limita a trentasei mesi i contratti a termine stipulati con i lavoratori stagionali, che abbiano diritto di precedenza nelle assunzioni ai sensi del comma 2.
5. Per le attività sopra elencate e per quelle individuate in sede di accordi aziendali, il personale in servizio con contratto a tempo determinato non potrà superare il 15 % del personale con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in cui avvengono le assunzioni, salvo deroghe convenute tra direzione del Consorzio e la RSU/RSA.

Art. 16 - Contratto di apprendistato
1. Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato valgono le norme di cui all’apposito accordo collettivo (All. E).

Art. 17 - Part time
1. Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire, oltre che a tempo pieno, anche a tempo parziale.
[…]
5. Nella domanda scritta inoltrata ai sensi del precedente comma 4 dal lavoratore al Consorzio per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà essere indicato il motivo della richiesta e la eventuale durata se la richiesta non dovesse essere a carattere definitivo. Le lavoratrici madri potranno accedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, al part time al rientro dal periodo di astensione obbligatoria prefissandone la durata, in caso di part time richiesto per accudire i figli di età inferiore a tre anni, potranno, a domanda, tornare a tempo pieno previa comunicazione scritta da inviare almeno sessanta giorni prima della data prevista per il rientro in servizio. Il Consorzio comunicherà sempre per iscritto entro trenta giorni al lavoratore interessato, l’eventuale accettazione della richiesta e la prestazione ridotta avrà decorrenza dal 1° del mese successivo all’accettazione della domanda. Per il personale inquadrato nei primi due livelli il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato solo in presenza di mansioni o attività che lo consentano senza provocare turbative nell’organizzazione del lavoro.
[…]
10. Gli accordi di secondo livello potranno stabilire modalità di ricorso a prestazioni a tempo parziale nelle giornate di sabato e domenica in relazione a particolari esigenze aziendali.
[…]
16. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa accertata dalla commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, a sua richiesta, al ritorno del rapporto a tempo pieno.
17. Se la patologia oncologica o quella cronico-degenerativa ingravescente riguarda il coniuge, i figli o i genitori, nonché in caso di assistenza di persona convivente con totale e permanente incapacità lavorativa alla quale sia stata riconosciuta una invalidità del cento per cento con necessità di assistenza continua, al lavoratore è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La stessa priorità è riconosciuta nel caso di figlio convivente di età inferiore a tredici anni o portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Parte terza Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro

1. Senza che quanto di seguito previsto comporti alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita come segue:
a) 39 ore settimanali per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media della prestazione annua è, pertanto, stabilita, in 2028 ore per i lavoratori di cui al punto a) del comma precedente, per cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell’orario normale contrattuale di 2028 e la media annua dell'orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, senza dar luogo al ricorso a prestazioni straordinarie.
[…]
7. L’orario settimanale di lavoro, è di norma articolato su cinque giornate lavorative. La distribuzione dell’orario di lavoro per i magazzini e i negozi di vendita, dovrà essere articolata in modo da garantire l'osservanza delle norme comunali che regolano l'apertura degli esercizi commerciali svolgenti analoghe attività.
8. Le modalità di attuazione dell'orario, saranno stabilite previo incontro con le RSU/RSA Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito della media annuale di prestazione legale di cui al precedente secondo comma, connessi all'intensificazione di determinate attività in periodo stagionale.
9. In caso di passaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le modalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le RSU/RSA.
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, previa consultazione delle RSU/RSA, particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la durata massima dell’orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni, valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
12. I ritardi sull’inizio della prestazione lavorativa o la sua anticipata cessazione, fatta salva l’applicazione delle norme disciplinari, comporteranno una corrispettiva riduzione della retribuzione. In sede aziendale con le RSU/RSA potranno essere individuati, in alternativa al recupero della retribuzione derivante dalla mancata prestazione, sistemi compensativi.
Chiarimento a verbale
La limitazione di orario prevista al primo comma per i fattorini, riguarda sia i lavoratori che abbiano la qualifica di fattorini, sia i lavoratori che abbiano la qualifica di uscieri purché si tratti in entrambi i casi, di elementi che svolgano compiti promiscui e che, quindi, non siano in prevalenza addetti all'annuncio dei visitatori o alla sorveglianza degli ingressi degli uffici.

Art. 23 - Lavoro supplementare e straordinario
1. È da considerare lavoro supplementare quello compreso tra l’orario contrattuale, di cui al punto a) del primo comma dell’articolo 22 e l’orario massimo di legge, stabilito in quaranta ore settimanali dall’articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le quaranta ore settimanali.
3. L'eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, comunque eccezionali, salvo necessità urgenti e improrogabili, dovrà essere concordato tra i Consorzi e le RSU/RSA e autorizzato espressamente dalla direzione del Consorzio in relazione a dette intese.
4. Il lavoro straordinario non potrà eccedere la quota annua di 240 ore pro capite, ferme restando le quote inferiori già osservate per accordo stipulato in sede aziendale anteriormente al CCNL 27 novembre 1979.
5. Per particolari esigenze stagionali (essiccazione mais, selezione sementi, riparazione e assistenza macchine agricole, preparazione bilancio ecc.), il Consorzio potrà ricorrere, previo incontro con le RSU/RSA per le informazioni relative alle predette esigenze, a prestazioni straordinarie nei limiti del monte ore annuo previsto dal presente contratto. È in ogni caso garantito un riposo continuativo di undici ore. Tale limitazione non riguarda i lavoratori soggetti a regime di reperibilità che fruiscono della relativa indennità.
6. In relazione a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 22 in tema di orario di lavoro annuale, fermo restando che la prestazione media giornaliera non potrà superare le 10 ore e quella settimanale le 48 ore, tenuto conto che le intensificazioni di lavoro si verificano in concomitanza delle predette
esigenze stagionali, la comunicazione alle Direzioni provinciali del lavoro delle prestazioni straordinarie verrà effettuata, come previsto dalla legislazione vigente, con cadenza annuale.
[…]

Art. 24 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
3. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge che comportano il diritto al riposo compensativo. In caso di particolari esigenze delle attività aziendali, il godimento del riposo settimanale può essere differito, garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di sei giorni di lavoro e uno di ripose nell’arco di quattordici giorni.
4. Quando il lavoratore, nei casi consentiti dalla legge, è occasionalmente chiamato a prestare la sua opera nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto, oltre che al riposo compensativo, alla sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore di servizio prestato, ove tale servizio venga contenuto nei limiti dell'orario normale.
[…]

Art. 30 - Ferie
[…]
5. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non è ammessa la rinuncia espressa o tacita a esso. […] In relazione alle vigenti disposizioni di legge le ferie debbono essere tassativamente godute entro il diciottesimo mese successivo all’anno di maturazione.
[…]

Art. 31 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore deve tenere un contegno corrispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare deve:
a) rispettare l'orario di lavoro [...]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni ricevute;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del dipendente potranno comportare, a seconda della loro gravità le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione da determinare secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 23;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
f) licenziamento per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
2. La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare per quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze di particolare gravità che le hanno accompagnate, non trovino adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
[…]

Parte quarta Trattamento economico
Art. 35 - Indennità varie

[…]
4. Al personale addetto alle macchine dei centri elaborazione dati competerà una indennità che sarà stabilita negli accordi di secondo livello, per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]
6. Agli addetti alle disinfestazioni periodiche, quali i trattamenti anticrittogamici e di diserbo, la disinfestazione di stalle, granai, silos, ecc., potrà essere riconosciuta, esclusivamente per i giorni in cui le suddette operazioni vengono svolte, una indennità la cui misura sarà stabilita nella contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
7. Al personale di 1° e 2° livello, tenuto anche conto di eventuali protrazioni dell'orario di lavoro, viene riconosciuta un'indennità di funzione […]

Art. 38 - Trattamento di maternità e paternità
1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel verificarsi dello stato di gravidanza le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite specialistiche prenatali, sempre che non possano essere effettuati in orari diversi da quelli lavorativi, con obbligo di presentazione della relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’ora di effettuazione di dette prestazioni.
2. Per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità, la lavoratrice ed il Consorzio si comporteranno come segue:
[…]
c) in relazione al divieto di adibire al lavoro le donne in stato di maternità il Consorzio garantirà alla lavoratrice la retribuzione intera integrando fino al 100% il trattamento Inps per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di tre mesi dopo il parto, nonché per il periodo di eventuale assenza anticipata disposto dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Il divieto dei primi due mesi si estende ai giorni intercorrenti tra la data presunta e la data effettiva del parto. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di assenza non goduti si aggiungono ai tre mesi successivi al parto;
[…]
3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui alle lettere precedenti, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, attestino che l’esercizio di tale facoltà non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. Durante il primo anno di età del bambino, o di ingresso nella famiglia per adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero cumulabili nella stessa giornata, ridotto a un’ora nel caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, usufruibili anche fuori dell’azienda. Nel caso di asilo nido istituito in azienda, i predetti riposi sono ridotti a mezz’ora. Il padre lavoratore ha diritto ai medesimi riposi qualora i figli siano ad egli esclusivamente affidati, o la madre lavoratrice non se ne avvalga ovvero quando la madre sia lavoratrice autonoma, sia deceduta o affetta da grave infermità. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate o, in alternativa, possono essere congiuntamente fruite dalla madre e dal padre, restando in tal caso nei limiti già precisati.
5. Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino, è vietato adibire la lavoratrice ad attività lavorative che si svolgano dalle ore 22 alle ore
6. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di bambino di età inferire a un anno, ovvero l’unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, nonché il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992.
[…]
9. Per quanto non espressamente sopra previsto si fa riferimento alle normative di legge disciplinanti la materia.

Art. 45 - Abiti da lavoro
In sede di contrattazione di secondo livello verrà stabilita la fornitura ai lavoratori, le cui mansioni comportino una rapida usura del vestiario, degli abiti di lavoro necessari, comunque, costituita da almeno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.

Parte sesta Disposizioni finali
Art. 51 - Mense aziendali

1. Nelle unità produttive dove i lavoratori non abbiano la possibilità negli intervalli di rientrare al proprio domicilio per la consumazione del pasto, saranno prese opportune iniziative, d’intesa tra la direzione del Consorzio e le RSU/RSA, per istituire mense e per stipulare convenzioni con ditte specializzate per la fornitura dei pasti, in ogni caso con partecipazione alle spese da parte dei lavoratori.
[…]
3. L’istituzione della mensa non è in alcun caso sostituibile con indennità e i lavoratori non partecipanti alla mensa stessa non potranno usufruire di indennità sostitutiva. In caso di istituzione della mensa nella sede centrale, per i lavoratori operanti in sedi distaccate potranno essere esaminate soluzioni sostitutive.
4. In sede aziendale potranno anche essere esaminate particolari situazioni che potessero determinarsi in merito all'utilizzazione della mensa da parte dei lavoratori.
Chiarimento a verbale
L’istituzione della mensa non può essere richiesta quando interessi un numero troppo esiguo di lavoratori addetti all’unità produttiva. Per unità produttiva s’intende ogni sede di lavoro.

Art. 54 - Attività autonome e complementari
1. Il presente contratto non si applica al personale addetto alle attività agricole, ivi comprese le stalle di sosta, alla lavorazione del tabacco e alle centrali del latte nonché al personale degli stabilimenti vinicoli o oleari assunto per esigenze stagionali o temporanee delle lavorazioni, al personale stagionale delle attività ortofrutticole e al personale delle attività industriali aventi carattere stagionale. Al personale sopra elencato sì applicheranno integralmente i contratti collettivi ed eventuali accordi locali stipulati per le rispettive categorie di appartenenza.

Art. 55 - Disposizioni generali
[…]
2. Il presente contratto si applica anche ai lavoratori provenienti da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi assunti dai Consorzi agrari ai sensi del presente contratto. Il Consorzio che assume un lavoratore straniero assicura l’applicazione allo stesso delle vigenti disposizioni in materia di tutela e diritti dei lavoratori.