Tipologia: CPL
Data firma: 11 luglio 2001
Validità: 01.07.2000 - 31.12.2003
Parti: Confagricoltura, ColDiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Potenza
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata.
Art. 3 Osservatorio provinciale
Art. 4 Assunzioni
Art. 5 Formazione
Art. 6 Riassunzioni
Art. 7 Lavoratori migranti
Art. 8 Classificazione
  Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Salario
Art. 11 Integrazioni trattamento malattia e infortunio
Art. 12 RSA RSU RLS
Art. 13 Contributo Assistenza Contrattuale
Art. 14 Condizioni di miglior favore.
Art. 15 Accordi di riallineamento
Allegato

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza

L'anno 2001 il giorno 11 del mese di luglio presso la sede della Confagricoltura di Potenza, tra Confagricoltura Potenza, Federazione Lucana Coltivatori Diretti, Confederazione italiana Agricoltura e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli, singoli ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate. Il contratto si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazioni e manutenzioni di verde pubblico e privato, nonché attività agrituristiche e faunistico-venatorie.

Art. 3 Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni, di controllo e indirizzo e di programmazione:
- definire le azioni comuni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- sviluppo delle politiche attive del lavoro agricolo con particolare riferimento alla formazione e riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, impegnare la Regione e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per agricoltura;
- stabilire rapporti con i servizi per l'impiego per consentire alle parti sociali di avere conoscenza di tutte le informazioni utili in ordine al mercato del lavoro con particolare riguardo ai flussi migratori e immigratori;
- consentire il pieno esercizio del diritto alla riassunzione;
- monitoraggio sull'utilizzo dei lavoratori extra-comunitari; esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionali della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un consiglio non inferiore a sei e non superiore a dodici comparenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e di lavoratori. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale si rimanda al regolamento di cui all'allegato n. 4 del CCNL.

Art. 4 Assunzioni
Fermo restando quanto previsto dalle normative del CCNL e dalle leggi vigenti in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato dovrà essere effettuata per la fase lavorativa, e di promuovere stipula di convenzioni aziendali in base all'art. 17 della legge 56/87 per fase di lavoro multiple e successive modificazioni delle norme sul collocamento.

Art. 5 Formazione
Le parti concordano un costante impegno per la formazione professionale e corsi di aggiornamento le cui ore impegnate saranno a tutti gli effetti retribuite ai lavoratori.

Art. 9 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari à 6,30 ore giornaliere.

Art. 12 RSA RSU RLS
Le elezioni delle suddette avverranno in ottemperanza degli accordi e delle norme vigenti.