Tipologia: CPL
Data firma: 27 marzo 1997
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Unione provinciale agricoltori , ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Collocamento e mercato del lavoro
Art. 2 Classificazione e parametrazione
Art. 3 Trattamento economico
Art. 4 Accordo di riallineamento
  Art. 5 Trasporto ed indennità di percorso
Art. 6 Extra legem
Art. 7 Decorrenza e durata
Norma di rinvio
Impegno a verbale

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

L'anno 1997 il giorno 27 del mese di marzo, in Matera c/o la sede dell’Unione provinciale agricoltori, tra l'Unione provinciale agricoltori di Matera […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Matera […], la Confederazione italiana agricoltori della provincia di Matera […] e la Flai Cgil di Matera […], la Fisba-Cisl di Matera […], la Uila-Uil di Matera […], si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in ottemperanza degli artt. 86, 87 e 88 del CCNL

Premessa
Il peso economico e il valore strategico del settore agricolo, in provincia di Matera, non si materializza in tutta la sua potenzialità determinando con ciò effetti negativi sulla tenuta delle imprese e sulla occupazione.
L'assenza sul territorio di aziende di trasformazione, la mancanza di una rete commerciale, il vuoto di programmazione, il costo del denaro proibitivo, l’inefficienza della pubblica amministrazione, un sistema infrastrutturale inesistente, le questioni legate ad una corretta gestione del mercato del lavoro, il problema relativo ad una formazione mirata a profili professionali funzionali ad una moderna agricoltura consegnano in maniera evidente, da un lato una situazione di estremo rischio cui è esposta la struttura produttiva e dall'altro lo slittamento del valore aggiunto da parte di soggetti esterni alla provincia e alla stessa Regione.
Il precario rapporto tra gli enti di ricerca (università, Agrobios, Alsia, Enea) per l 'istituzione di nuove tecnologia e l'innovazione di prodotto completano il quadro.
In questo contesto destano ancora maggiore preoccupazione, in una fase di globalizzazione dell'economia, fenomeni quali il caporalato e l'intermediazione del prodotto.
Il rinnovo del CPL deve rappresentare l’occasione per il ripristino di solide relazioni sindacali al fine di superare le anomalie presenti, per ricondurle ad un livello di piena legittimità e legalità sia per le aziende che per i lavoratori, ridando ad entrambi quella dignità che il tempo aveva fatto perdere anche dal punto di vista culturale, in quanto si era diffuso il convincimento che il futuro della provincia sarebbe stato di tipo industriale.
Le parti firmatarie del presente CPL ritengono di dover avviare un confronto serrato con il governo Regionale sui fondi comunitari (obiettivo 1) che vede una disponibilità di 800 miliardi da rendere immediatamente disponibile onde favorire un processo di promozione, qualificazione e modernizzazione del sistema.
Inoltre, prendendo atto della decisione del Governo regionale di promuovere la seconda conferenza regionale sull'agricoltura, a dieci anni di distanza dalla prima, entro il mese di Giugno 97, ritengono essenziale una discussione con le OO.SS. e le Organizzazioni di categoria per affrontare contenuti ed organizzazione anche per evitare che la conferenza si riduca ad un fatto rituale, propagandistico, demagogico, quindi inutile.
Infine, per dare un quadro di maggiore certezza al comparto, il governo Nazionale, per effetto della delega, deve definire, con i soggetti interessati, la riforma della previdenza agricola.

Art. 1 Collocamento e mercato del lavoro
In base agli art. 9 e 10 del CCNL vengono costituite le commissioni intercomunali e la commissione Provinciale con i compiti e le funzioni previste dagli art. sopra richiamati e nel rispetto del regolamento concordato tra le parti firmatarie del CCNL.
La Commissione provinciale, per effetto dell'ex DL 40/96 e della più generale riforma del MDL agricolo, della opportunità di definire gli orientamenti per l'applicazione delle norme legislative che valorizzino gli istituti della convenzione (art. 17 legge 56/87 della riserva) ex art. 2 comma 1 del DL 40/96) della prenotazione e del diritto alla riassunzione (art. 9 bis legge 36/96) per fasi lavorative, opererà anche come osservatorio provinciale per un'azione più efficace di contrasti, alla intermediazione illegale di manodopera.
In base all'art. 22 del CCNL le parti stabiliscono di incontrassi ogni anno, per almeno una, volta, a ridosso delle grandi campagne per individuare il presumibile fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera occorrente da indicare alle sezioni di collocamento competenti.
Se il fabbisogno dovesse interessare più province, anche extra regionale, l'incontro dovrà investire i soggetti delle province interessate.
La Commissione provinciale diventerà interamente operativa non appena la CRI avrà deliberato in materia di trasporto della manodopera agricola.

Art. 4 Accordo di riallineamento
[…]
Le parti si danno atto che l'adesione, nonché il rispetto delle aziende al CPL e quindi al presente programma di riallineamento concordato, fa venir meno tutti i motivi di esclusione dai benefici di legge previsti dalle norme vigenti.

Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente CPL si rinvia alle norme del CCNL e alla legislazione vigente.