Tipologia: CPL
Data firma: 24 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Sezione Costruttori Edili ed Affini-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Minimi di paga base oraria
Art. 3 - Anticipazione della C.I.G.O.
Art. 4 - Elemento Economico Territoriale
Art. 5 - Servizio trasporto ed indennità sostitutiva
Art. 6 - Servizio mensa ed indennità sostitutiva
Art. 7 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 8 - Indennità per lavori in galleria
Art. 9 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Trasferta
Art. 12 - Cassa Edile
  Art. 13 - Anzianità professionale edile
Art. 14 - Formazione professionale - Ente scuola
Art. 15 - Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 16 - Quote di adesione contrattuale
Art. 17 - Premialità contributiva
Art. 18 - Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale
Art. 19 - Multe
Art. 20 - Inscindibilità e condizioni di miglior favore
Art. 21 - Vigenza contrattuale e norme di rinvio
Art. 22 - Ambito di applicazione
Art. 23 - Validità e durata
Allegato

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

In Matera, il 24 luglio 2003, tra: la Sezione Costruttori Edili ed Affini - Ance - della Provincia di Matera […] e, in ordine alfabetico: la Federazione Edili Affini del Legno (Feneal) della Provincia di Matera, aderente alla Uil […], la Federazione Lavoratori Costruzioni Edili e Affini (Filca) della Provincia di Matera, aderente alla Cisl […], la Federazione Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Affini (Fillea) della Provincia di Matera, aderente alla Cgil […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000 (di seguito CCNL), da valere in provincia di Matera per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa
Nel corso della trattativa le parti hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore.
Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivo e cardini i seguenti punti:
• lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
• favorire la formazione professionale, quale condizione fondamentale per dare al settore risposte in termini di qualità di prodotto e di processo, e, dunque, quale volano per una graduale crescita di competitività ed occupazionale
• favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
• esaltare il ruolo degli Enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendo il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi; a riguardo le parti si impegnano, nel periodo di vigenza del presente contratto, porre in essere ogni utile iniziativa per completare la riorganizzazione degli enti in oggetto;
• sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
• favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi.

Art. 1 - Orario di lavoro
Con riferimento all’art. 5 del CCNL, l’orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua.
Per i cantieri in estensione, l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, comunicato dall’impresa all’apertura del cantiere.
Nota a verbale
Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l’agro di due o più comuni.

Art. 6 - Servizio mensa ed indennità sostitutiva
Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell’appalto, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi e con un’occupazione superiore a 60 operai, l’impresa dovrà istituire il servizio mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed aventi i necessari requisiti di igienicità.
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa.
L’impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell’80% per ciascun pasto consumato.
Al di fuori del caso di cui al precedente comma 1, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa […]

Art. 8 - Indennità per lavori in galleria
Riferite al gruppo B) dell’art. 21 del CCNL - lavori in galleria - le parti concordano le seguenti indennità:
lettera a) 50%
lettera b) 30%
lettera c) 25%
Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell’art. 21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
a) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri 8%;
b) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;
c) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

Art. 9 - Indennità per lavori di alta montagna
Con riferimento all’art. 24 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
• per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;
• per lavori eseguiti oltre metri 1.000 s.l.m. 17%.

Art. 15 - Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, e al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge [dlgs] 626/94), le parti richiamano l’applicazione integrale degli artt. 87, 88 e 89 del CCNL.
Inoltre, le medesime parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro (di seguito CTP), e si impegnano a potenziarne ruolo e funzioni.
In particolare, il CTP dovrà implementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e vigilanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.
Inoltre lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.
Infine, le parti convengono che, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, il CTP elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese al Comitato medesimo in ragione:
- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso CTP;
- del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso il CTP da parte dei suddetti lavoratori.
Con riferimento all’art. 87 del CCNL, il contributo per l’addestramento professionale, istituito con l’Accordo provinciale sindacale 19 gennaio 2001, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del presente CCPL.
Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente al CTP.

Art. 21 - Vigenza contrattuale e norme di rinvio
Il presente CCPL abroga e sostituisce la precedente contrattazione in materia.
Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL.

Art. 22 - Ambito di applicazione
Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all’Ance provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.
Allo scopo, le aziende, all’atto dell’assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.