Tipologia: Accordo integrativo CCNL
Data firma: 16 gennaio 2003
Validità: 01.02.2003 - 31.12.2006
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Potenza
Fonte: cnel.it

Sommario:


Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000

L'anno 2003, il giorno 16 del mese di gennaio si sono incontrati: La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza […], la Fillea Cgil Provinciale di Potenza […], la Filca Cisl Provinciale di Potenza […], la Feneal Uil Provinciale di Potenza […]
Visti
• l'art. 39 e l'art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000;
• l'Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002
Le parti sopraindicate, dopo ampia ed approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 16settembre 2002; stipulano per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate, nel contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 2 - Orario di lavoro
L'orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 29.01.2000 è di 40 ore settimanali di media annua.
In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della Provincia di Potenza e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinata sulla "base delle predette 40 ore settimanali, le parti convengono, sulla base di quanto previsto al 3° capoverso, lett. A), art. 5 e di quanto demandato al 3° capoverso, lett. a), art. 39 del CCNL 29.01.2000, che durante il periodo maggio - settembre l'orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore
L'impresa, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alle RSU di cantiere o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l'Associazione Territoriale dei Datori di lavori
Per quanto non contemplato nel presente articolo le parti si rifanno all'art. 5 del CCNL 29.1.2000.
Le parti, convengono, di rivedersi nel caso in cui la presente regolamentazione dovrà adeguarsi alla normativa in via di definizione in materia di orario di lavoro in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 16 - Mensa ed indennità sostitutiva
In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a E. 0,07 orarie dal 1° novembre 1998.
Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell'impresa appaltatrice, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.
[…]
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.
Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una tema di operai da nominarsi ogni 15 giorni.
Nota a verbale: le parti concordano che l'indennità sostitutiva di cui al 1° comma del presente articolo non sostituisce e ne libera l'impresa, che si trova nella condizione di cui al 2' comma dello stesso articolo dall'obbligo di istituire la mensa.

Validità e durata
Per quanto non innovato dal presente accordo, resta in vigore la normativa di cui al precedente Contratto Integrativo (CCPL 30.10.1998).
Il presente contratto è in vigore dal 1° febbraio 2003 ed ha durata fino al 31/12/2006.