Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2017, n. 31410 - Appalto e subappalto. Responsabilità in caso di infortunio del lavoratore della ditta subappaltatrice


 

 

 

 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2017

 

 

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 14.3.2016 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, sez. distaccata di Mondovì, appellata da P.T., che ha dichiarato la penale responsabilità di quest'ultimo, unitamente a quella di R.Z., in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto a Mondovì in data 9.6.2010 in danno di A.P., a seguito del quale il lavoratore riportava una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata di 90 giorni.
1.1. La parte lesa era dipendente della ditta ROSS-SERVICE S.r.l., subappaltatrice della ditta MP FACILITY S.p.A., di cui il P.T. era amministratore delegato.
Oggetto del subappalto erano lavori per la riparazione del gruppo frigo dell'impianto di condizionamento sito nella filiale di Mondovì della Banca Intesa San Paolo, lavori appaltati dalla banca alla ditta MP FACILITY, la quale li aveva appunto subappaltati alla ditta ROSS-SERVICE.
L'apparecchiatura da riparare si trovava in un vano accessorio di pertinenza della banca, raggiungibile da un cortile esterno; il locale era accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole dimensioni. A.P. vi accedeva ed iniziava a lavorare sul gruppo frigo; ad un certo punto, nel rispondere al telefono cellulare, si spostava all'indietro e inavvertitamente calpestava una zona del pavimento non pedonabile, composta da lastre in plexiglass, le quali cedevano sotto il peso del lavoratore, provocandone la caduta nel vano sottostante (un corridoio di sicurezza della banca) tre metri più in basso.
1.2. Si rimprovera a P.T., quale amministratore delegato della MP FACILITY, ditta subappaltante, di non aver rilevato e segnalato alla subappaltatrice ROSS-SERVICE il rischio specifico di caduta correlato alla presenza, nel vano di lavoro, di una porzione di pavimento non calpestabile. Secondo il giudice di merito tale obbligo incombeva, in prima battuta, sul committente (Banca Intesa San Paolo) e, in seconda battuta, sulla ditta appaltatrice MP FACILITY, che in veste di subappaltante aveva a sua volta l'onere di verificare essa stessa l'effettivo stato dei luoghi, allo scopo di rendere edotta l'impresa subappaltatrice del suddetto rischio, secondo un sistema a cascata necessariamente coinvolgente tutta la catena delle posizioni di garanzia deputate ad assicurare una tutela del lavoratore attraverso l'adozione di appropriate misure di prevenzione.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione il P.T., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge in relazione all'art. 26, comma 1, d.lgs. 81/2008.
Deduce la erronea interpretazione dell'art. 26 cit. da parte della Corte territoriale, che ha applicato la normativa in questione senza operare la necessaria distinzione tra lavori affidati in appalto, realizzati all'interno dell'azienda committente (commi 1 e 2), e lavori appaltati eseguiti in luoghi al di fuori della disponibilità del committente (comma 3). L'obbligo di cooperazione in tema di prevenzione sugli infortuni del lavoro tra committente e appaltatore, con particolare riguardo agli obblighi informativi, sussiste solo in quei casi in cui l'esecuzione dei lavori è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche di quelli del committente. Sicché, dal momento che la cooperazione tra committente e appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti e, soprattutto, i pericoli derivanti dalla interferenza tra pluralità di processi produttivi, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgono unicamente questi ultimi.
Nel caso in disamina il dovere di sicurezza erroneamente imputato al P.T. gravava invece esclusivamente sul diretto datore di lavoro dell'Infortunato, unico destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, avendo assunto in proprio il rischio inerente all'esecuzione dei lavori, in assenza di alcun rischio interferenziale.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 26 cit., con specifico riferimento alla tematica dell'incidenza sulla responsabilità dell'imputato P.T. della correlativa responsabilità del datore di lavoro dell'infortunato (posizione definita separatamente con patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.).
Deduce che se è vero che nell'affidare i lavori all'appaltatore il committente non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto applicare in caso di diretta esecuzione dell'intervento, è altrettanto chiaro che la responsabilità del committente per l'inosservanza degli specifici obblighi di informazione e cooperazione non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Nel caso i lavori erano stati affidati ad impresa con idonee capacità tecniche e professionali; non vi erano interferenze tra l'impresa subappaltante e quella subappaltatrice; la prestazione doveva essere effettuata nei locali nella disponibilità di altro soggetto (la committente Banca Intesa); il rischio stesso non era evidente; non spettava a MP FACILITY la verifica dell'ambiente di lavoro, in quanto tale onere era stato commissionato al subappaltatore. Da tutti questi elementi doveva desumersi l'insussistenza in capo all'imputato del profilo di colpa afferente alla violazione di legge ritenuta nei suoi confronti.
IlI) Vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato in contestazione.
Si duole del fatto che la Corte, attribuendo la colpa all'imputato, non ha affrontato il diverso e più ampio tema dell'affidamento che costui aveva riposto sull'adempimento da parte del datore di lavoro dell'infortunato degli obblighi che lo stesso aveva assunto, tra i quali spiccava quello di verificare l'ambiente di lavoro.
Lamenta che nessuna risposta è stata data dalla Corte territoriale a questo specifico motivo di doglianza.
IV) Violazione di legge in relazione all'art. 1304 cod. civ.
In subordine, qualora fossero respinti i primi tre motivi, si contesta la decisione impugnata con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, nonostante quest'ultima avesse sottoscritto con l'assicuratore del coimputato (la cui posizione era stata definita con patteggiamento) una transazione, di cui il P.T. ha dichiarato di voler profittare anche ai sensi dell'art. 1304 cod. civ.
3. Con memoria depositata il 7.2.2017 la parte civile, ritenute esenti da censure le motivazioni della sentenza impugnata e giuridicamente corrette le disposte statuizioni civili, chiede il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. E' indubbio che l'addebito colposo che è stato mosso all'odierno imputato, quale amministratore delegato della ditta subappaltante MP FACILITY, trova il suo fondamento giuridico - secondo la prospettazione dei giudici di merito - nella disposizione di cui all'art. 26, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 81/08.
Tale norma trova il suo presupposto applicativo nella circostanza che il datore di lavoro abbia affidato lavori o servizi a soggetti terzi (imprese o lavoratori autonomi) «all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'Intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto». La ratio della norma è evidente: solo la disponibilità effettiva, nel senso di disponibilità giuridico/operativa, dei luoghi in cui si svolgono i lavori consente al datore di lavoro/committente di avere (o comunque di essere tenuto ad avere) compiuta conoscenza delle specifiche caratteristiche degli stessi e quindi dei rischi ad essi connessi. Da ciò consegue l'obbligo di cui alla lett. b) dell'art. 26 cit. di fornire ai soggetti terzi (operanti nei propri "spazi" di lavoro) «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività». Informazioni che non potrebbero essere fornite da un soggetto che non avesse conoscenza dei luoghi, per mancanza di un effettivo legame giuridico/operativo con l'ambiente di lavoro.
Ne discende che per stabilire se il subappaltante abbia obblighi informativi nei confronti dell'impresa subappaltatrice in ordine ai rischi connessi all'ambiente di lavoro, occorre previamente accertare se questi abbia la effettiva disponibilità dei luoghi in cui deve svolgersi l'appalto, poiché altrimenti non troverebbe applicazione nei suoi confronti la citata disposizione di cui all'art. 26, comma 1, lett. b).
3. Nel caso in disamina il giudizio di merito ha accertato, in fatto, che l'attività di lavoro riguardante l'appalto (riparazione di un gruppo frigo) si è svolta in un vano accessorio di pertinenza della banca committente, raggiungibile da un cortile esterno; il locale era accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole dimensioni. L'infortunio è derivato dalla presenza, nei pressi del gruppo frigo, di una zona non calpestabile (composta da lastre in plexiglass) che ha ceduto sotto il peso del lavoratore, provocandone la caduta nel vano sottostante, tre metri più in basso.
L'istituto di credito committente aveva appaltato la riparazione del gruppo frigo alla ditta MP FACILITY, la quale lo aveva a sua volta subappaltato alla ditta ROSS-SERVICE, il cui dipendente aveva subito l'infortunio.
In sostanza, la ditta subappaltante, amministrata dal prevenuto, si è totalmente affidata alla ditta subappaltatrice per la esecuzione dei lavori da svolgere nei locali della banca committente.
4. La Corte territoriale ha affermato che l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici (nella specie: pavimento non calpestabile) esistenti nell'ambiente di lavoro incombeva, in prima battuta, sul committente (vale a dire la banca Intesa San Paolo), e in seconda battuta sul subappaltante (vale a dire MP FACILITY), che «aveva a sua volta l'onere di verificare essa stessa l'effettivo stato dei luoghi» (pag. 7), in modo da informarne la ditta subappaltatrice. Da ciò ha tratto, essenzialmente, la colpa e quindi la responsabilità del P.T..
5. Ma un simile ragionamento è censurabile in diritto, in quanto la Corte di merito in questo modo ha "creato" un onere che non trova alcun fondamento nella invocata disciplina di cui all'art. 26, comma 1 lett. b), che come si è visto fonda gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dell'appaltatore su presupposti diversi, costituiti dalla disponibilità giuridico/operativa da parte del primo dell'ambiente di lavoro in cui deve operare il secondo.
Invece nel caso di specie è stato accertato che la ditta subappaltante (MP FACILITY) non aveva (né poteva avere) alcuna conoscenza dell'ambiente di lavoro oggetto di appalto, trattandosi di un piccolo locale costituito da un circoscritto vano accessorio di pertinenza esclusiva della banca committente.
E' certamente vero che la committente aveva un preciso obbligo informativo nei confronti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 26 cit., trattandosi di appalto che doveva essere eseguito all'interno di locali nell'ambito dei quali si svolgeva la propria attività.
Non altrettanto può dirsi nei confronti della ditta subappaltante, che non aveva alcuna disponibilità giuridico/operativa del vano accessorio in questione, all'interno del quale non aveva mai operato né era tenuta ad operare, avendo totalmente subappaltato il lavoro alla ditta ROSS-SERVICE, dotata dei necessari requisiti tecnici per effettuare il richiesto intervento.
E' indubbio, insomma, che il governo del rischio costituito dalla presenza delle lastre di plexiglass non calpestabili, causa dell'infortunio, spettasse in via esclusiva alla banca committente, trattandosi di ambiente di esclusiva pertinenza della stessa, e soltanto da essa conosciuto o comunque conoscibile.
6. Sotto altro profilo può aggiungersi che la disciplina di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81/08 è notoriamente destinata a regolamentare la gestione della prevenzione dei rischi c.d. interferenziali, vale a dire dei rischi che si verificano in conseguenza di un contatto potenzialmente pericoloso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o comunque tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro; ciò in funzione dell'effetto che tale rapporto crea, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte. 
E' noto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi; la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta dalla norma in disamina soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti (Sez. 4, n. 28197 del 21/05/2009, Valles e altri, Rv. 24469101). Inoltre, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori. Tale interferenza deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini e altro, Rv. 26495701)
Se questo è il significato e lo scopo della norma di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81/08, da cui dipendono le condizioni per la sua applicabilità anche in relazione agli obblighi da essa imposti, appare evidente che nel caso che occupa non si è mai posto un problema di rischio interferenziale tra i lavoratori della MP FACILITY e quelli della ditta subappaltatrice, atteso che il contratto di subappalto non ha mai previsto l'intervento operativo di personale della ditta subappaltante, ma esclusivamente quello di personale della ditta ROSS-SERVICE all'interno dei locali di pertinenza della banca committente.
Una problematica di rischio interferenziale poteva, semmai, porsi fra il personale della ditta ROSS-SERVICE e quello della banca, non certo con il personale della MP FACILITY, date le caratteristiche ed i contenuti del contratto di subappalto stipulato fra le predette aziende.
7. Ne deriva che l'obbligo di informativa dettagliata del rischio esistente nell'ambiente di lavoro - di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 - nel caso incombeva esclusivamente sull'istituto di credito committente, mentre MP FACILITY non aveva alcun onere di verificare autonomamente la sicurezza dei locali, non essendo intervenuta con personale sul posto prima o contestualmente al personale della ditta subappaltatrice.
E' evidente che se la banca committente avesse informato MP FACILITY del rischio in questione, tale informazione avrebbe dovuto essere doverosamente comunicata da quest'ultima al subappaltatore, ma in difetto di tale presupposto non si può porre a carico dell'odierno imputato un obbligo informativo relativamente ad un rischio da lui non conosciuto a causa del comportamento negligente del datore di lavoro/committente, né conoscibile in assenza di concreto intervento sul luogo di lavoro di personale tecnico della propria azienda.
8. D'altro canto, l'onere che il giudice di merito ha ritenuto sussistente a carico del prevenuto si pone in insanabile contrasto e contraddizione proprio con gli specifici obblighi di informazione previsti dall'art. 26 lett. b) cit. e posti a carico del datore di lavoro/committente presso la cui unità aziendale devono svolgersi i lavori: non sarebbe rispettoso del generale principio di personalità della colpevolezza affermare che l'appaltatore rimasto vittima di una simile condotta negligente da parte del committente debba rispondere a sua volta della stessa omissione nei confronti del subappaltatore, in mancanza delle condizioni di conoscenza della situazione pregiudizievole, e quindi senza alcuna possibilità di avere il governo del relativo rischio, rimesso invece alla competenza esclusiva dell'unico soggetto consapevole della sua esistenza, vale a dire, nel caso in disamina, la banca committente.
Del resto l'orientamento di questa Sezione è nel senso che gli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 cit. rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia ed in quanto tali delimitano l'ambito delle rispettive responsabilità (Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, P.C. e altri in proc. Carfi' e altri, Rv. 26768701).
Nel caso di cui si tratta è indubbio che la banca committente aveva un obbligo di informazione, cooperazione e coordinamento verso tutte le imprese coinvolte nell'appalto da eseguirsi nei propri locali, con la conseguenza che solo ad essa era riconducibile la posizione di garante dello specifico rischio riguardante l'ambiente di lavoro su cui dovevano operare le ditte appaltatrici (e nello specifico la sola ditta subappaltatrice, sulla scorta del contratto stipulato con MP FACILITY).
Sotto questo profilo il richiamo alla disciplina di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) cit. per fondare l'obbligo di informativa a carico della ditta amministrata dall'odierno prevenuto è del tutto erroneo giuridicamente perché incongruo rispetto ai dati fattuali emersi ed evidenziati dagli stessi giudici di merito.
In altri termini l'imputato, lungi dall'essere artefice della condotta omissiva addebitabile (e addebitata) al responsabile della banca committente, ne è stato la prima vittima, in quanto sullo stesso non gravava alcun obbligo, in mancanza di situazioni di rischio interferenziale coinvolgenti i propri lavoratori e quelli della ditta subappaltatrice, di fornire dettagliate informazioni su locali che non erano di sua pertinenza ma che erano nella esclusiva disponibilità della banca committente.
9. Conseguentemente l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, poiché l'unico profilo di colpa specifica che risulta addebitato al P.T., in relazione alla violazione dell'art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/08, è risultato inconsistente per violazione di legge, per cui si deve concludere nel senso che il ricorrente non ha commesso il fatto.
 

 

P.Q.M.

 

 

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
Così deciso il 1 marzo 2017