Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 2017
Validità: 12.06.2017 - 11.06.2020
Parti: Conapi e Cnal
Settori: Associazioni
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Parti stipulanti
Titolo I - Parte generale
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e Durata
Art. 4 - Disdetta
Titolo II - Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 5 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale
Art. 6 - Materie delegate
Art. 7 - Informazione
Art. 8 - Diritti sindacali e di associazioni
Art. 9 - Preavviso in caso di sciopero
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 12 - Ambiente di lavoro
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Modalità di assunzione
Art. 14 - Documenti per l'assunzione
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Telelavoro
Art. 16 bis - Modalità e percentuali di utilizzo delle forme flessibili di lavoro
Art. 17 - Lavoro a tempo determinato
Art. 18 - Lavoro parziale o part time
Art. 19 - Contratto di inserimento
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 20 - Classificazione del personale
Art. 21 - Passaggi di area
Titolo V - Orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro straordinario
Art. 24 - Lavoro notturno
Art. 25 - Lavoro Festivo
Art. 26 - Riposi settimanali compensativi
Art. 27 - Permessi retribuiti permessi non retribuiti
Titolo VI - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 28 - Intervallo per la consumazione dei pasti
  Art. 29 - Congedo per matrimonio
Art. 30 - Maternità e congedi parentali
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia- infortuni
Art. 34 bis - Periodo di comporto
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Risoluzione del rapporto dì lavoro - preavviso
Art. 37 - Risarcimento danni
Art. 38 - Lavoratori studenti
Art. 39 - Codice disciplinare
Art. 40 - Mobbing
Titolo VII - Retribuzione
Art. 41 - Trattamento economico
Art. 42 - Tredicesima mensilità
Art. 43 - Indennità
Art. 44 - Missioni
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione - reclami sulla busta paga
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Trattenute sindacali
Titolo VIII - Bilateralità
Art. 48 - Ente Bilaterale
Art. 49 - Contributo obbligatorio in favore dell’Elav
Art. 50 - Contributo alla Bilateralità
Art. 51 - Fondo Sanitario
Art. 52 - Omissioni delle aziende
Art. 53 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 54 - Composizione delle controversie
Art. 55 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 56 - Verbale di conciliazione
Art. 57 - Organismi Paritetici
Art. 58 - Osservatorio nazionale
Art. 59 - Tutela della privacy
Dichiarazione congiunta

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e i soci lavoratori delle associazioni, Roma, 10 giugno 2017

Parti stipulanti
Conapi - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori […], Cnal - Confederazione Nazionale Lavoratori […]

Nota esplicativa: il presente CCNL si considera applicato al solo personale dipendente delle Associazioni di impresa, e non anche ai dipendenti delle Imprese associate. 

Titolo I Parte generale
Validità, sfera di applicazione, decorrenza e durata.
Art. 1 - Validità

Il presente contratto Collettivo Nazionale di lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio Nazionale, i rapporti di lavoro, posti in essere in tutte le associazioni ONLUS, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, assistenziali, ambientali, o comunque costituite sotto qualsiasi ragione o settore, per i lavoratori dipendenti non associati e non assoggettati a CCNL specifici di settore e per i soci lavoratori che istaurano un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi in via analogica, si elencano le associazioni a cui si applica il presente CCNL:
1. Associazioni di imprese sindacali e di datori di lavoro.
2. Associazioni di promozioni che svolgono indagini conoscitive sul territorio, e sulle popolazioni, e di indagini di mercato.
3. Associazioni create per la promozione del prodotto Italiano all'estero.
4. Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti.
5. Associazioni di promozione turistica, e di valorizzazione del territorio (Pro Loco).
6. Associazioni per la formazione ed aggiornamento alle nuove esigenze del lavoro degli operatori di primo impiego che di variazione di settore o categoria.
7. Associazioni per l'organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per la presentazione di prodotti)
8. Associazioni per la gestione dei servizi postali in genere.
9. Associazioni per la gestione dei servizi di assistenza degli automobilisti, alle famiglie, ai commercianti e al territorio. 
10. Associazioni di professionisti organizzati in reparti professionali e associazioni temporanee di impresa.
11. Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio.
12. Associazioni sportive in genere, e di gestione impianti sportivi.
13. Associazioni culturali per la gestione di servizi ricreativi e culturali.
14. Associazioni per la gestione delle risorse umane.
15. Associazione per l'assistenza domiciliare.
16. Associazioni per l'assistenza sanitaria ospedaliera.
17. Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale.
18. Associazioni per la formazione dell'infanzia e degli utenti, per l'utilizzo viario relativamente ai trasporti.
19. Associazioni Nazionali Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili.
20. Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati.
21. Associazione per la protezione degli animali.
22. Associazioni per il recupero abilitativo dei diversamente abili.
23. Associazione per la salvaguardia dei brevetti e dei marchi di qualità
24. Associazione caritativa rivolta alle opere missionarie del terzo mondo.
25. Associazioni etniche nazionali e internazionali.
26. Associazioni Filateliche e numismatiche.
27. Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, Italiani, Comunitari, ed Extracomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. Inoltre a tutte quelle attività similari che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone.
28. Associazioni sportive.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro, per tanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto di legge, le norme di precedenti contratti di lavoro collettivi od individuali applicati, fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano 
a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le leggi vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 5 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale

Le relazioni sindacali hanno l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro con quello di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva Nazionale di lavoro come segue:
- Contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di settore, con la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. In sede di contrattazione collettiva nazionale vengono disciplinate nei rinnovi contrattuali le seguenti materie:
a- Relazioni sindacali
b- Diritti sindacali e prerogative delle OO.SS.
c- Sistema di classificazione del personale
d- Durata dell'orario di lavoro
e- Struttura della retribuzione e fissazione dei minimi retributivi
f- Definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello
g- Regolamentazione della parte sociale del rapporto di lavoro
h- Modalità e percentuali di utilizzo delle forme flessibili di lavoro
- Contrattazione di II livello: contratto integrativo di associazione, territoriale o associativo di settore, destinato ad introdurre impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, del settore di impiego e delle diverse situazioni delle associazioni. Una contrattazione locale, quindi, mirata a collegare incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle associazioni, concordati tra le parti, nonché a misurare le necessità e gli scopi delle associazioni, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di settore e territoriali. Con apposita sequenza negoziate, le parti definiranno le soluzioni più idonee, non esclusa, l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nel rispetto del punto 15 dell'Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto tra Governo e parti sociali il 22 gennaio 2009.
La predetta contrattazione si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di settore o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem". La predetta contrattazione potrà svolgersi a livello aziendale o, alternativamente, a livello regionale o provinciale, ovvero in sede associativa di settore.
La contrattazione collettiva aziendale sarà svolta tra la rappresentanza dell'azienda, le RSU e le strutture territoriali competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

Art. 6 - Materie delegate 
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o associativa di settore.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
e) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
f) concertazione, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55 co. 2 del d.lgs. 10/9/03 n. 276;
g) attuazione della disciplina della formazione professionale;
h) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o associativa dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Il contratto integrativo riguarda, altresì, le materie sotto indicate con i limiti specificatamente previsti:
[…]
c- Articolazione dell'orario di lavoro ed eventuale remunerazione di modalità specifiche (turni, flessibilità, o articolazioni gravose, notturno e festivi, etc.)
d- Definizione del periodo di riferimento ai fini del calcolo, su base annua, della durata massima media dell'orario di lavoro
[…]
h- Criteri e modalità per il distacco di personale da e per le società controllate, nel rispetto delle vigenti normative di legge.
i- Altre ipotesi previste dal presente contratto collettivo o dalle leggi in materia di lavoro.
[…]

Art. 7 - Informazione
Annualmente, l'Associazione convoca un apposito incontro con le OO.SS. aziendali per informare sulla situazione dell'ente e sulle sue prospettive, relativamente a:
a. Linee strategiche
b. Andamento e previsione dei livelli occupazionali
c. Indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi programmatici
d. Gestione delle risorse umane
e. Politiche formative
f. Modifiche dell'organizzazione aziendale
g. Chiusura degli uffici per ferie in determinati periodi dell'anno

Art. 8 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi retribuiti nei limiti di 24 (ventiquattro) ore, per la partecipazione ad assemblee, che saranno indette, previa comunicazioni, con richiesta al datore di lavoro per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro.
L'assemblea si svolge in locali idonei, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, in presenza di più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) o più rappresentanti sindacali.
[…]

Art. 10 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della L. 20 maggio 1970 n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali di categoria, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su bacheche messe a disposizione dall'Associazione. In presenza di una rete intranet dell'Associazione, la stessa assicurerà l'utilizzo nella rete di una bacheca elettronica. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
In applicazione dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna unità con più di 15 (quindici) dipendenti le OO.SS. firmatarie il presente CCNL assumono l'iniziativa per la costituzione delle RSU - Rappresentanze sindacali unitarie. Con separato accordo le parti concorderanno apposito protocollo di intesa per redigere il regolamento per la costituzione delle RSU entro il 31.12.2017 e, in via transitoria, si conferma la disciplina attualmente vigente anche per quanto concerne il ruolo negoziale delle rappresentanze sindacali aziendali. 

Art. 12 - Ambiente di lavoro
Il datore di lavoro applicante il presente CCNL, si impegna a rimuovere gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, a sviluppare momenti di confronto con le OO.SS. tesi ad eliminare eventuali carenze organizzative che possano aver indotto sofferenze psicologiche legate all'ambiente di lavoro. Vengono individuate tra le possibili carenze i carichi di lavoro eccessivamente gravosi o insufficienti, situazioni logistiche oggettivamente riscontrabili come inadeguate o del tutto inadatte.
L'Associazione riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, la Società provvede a:
• predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i lavoratori che svolgono attività esposte a rischio;
• fornire tutte le indicazioni atte ad un'efficace prevenzione, attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
• assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti di lavoro;
• fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività del datore di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli specifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
• garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e salute.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Modalità di assunzione

L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore di norma a tempo indeterminato e al gradino economico iniziale di ogni area.
Con il presente contratto le parti intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'attuale legislazione in materia di mercato del lavoro, facilitando così l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro anche al fine di rispondere meglio alle necessità organizzative. A tal fine, in base alle esigenze organizzative dell'Associazione, 
possono essere utilizzate altre forme di lavoro, quali: interinale, contratti di inserimento, part-time, a termine, apprendistato, telelavoro, job sharing (lavoro avvicendato), tirocini formativi (stages).
[…]

Art. 14 - Documenti per l'assunzione
[…]
L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Associazione, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità psicofisica del lavoratore, dei suoi colleghi di lavoro o dell'utenza, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
[…]

Art. 16 - Telelavoro
Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e la sede del datore di lavoro.
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il lavoratore fa quindi parte dell'organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è all'esterno della stessa.
Il Telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che svolgono l'attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo del medesimo.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione esterna alla struttura dell'Associazione non configurano una unità produttiva autonoma del datore.
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la parte datoriale che per il lavoratore dipendente. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Qualora il lavoratore esprima il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o respingere tale offerta.
I lavoratori dipendenti che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizione di fruire degli stessi diritti di informazione e partecipazione sindacale degli altri lavoratori.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]
Il datore, nello svolgimento dell'attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso il datore si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli […]
Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
Il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e di igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
• l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore, come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della Associazione;
• il carico di lavoro;
• eventuale fascia di reperibilità;
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 8/4/2003 n. 66:
• art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
• art. 4 (durata massima dell'orario settimanale);
• art. 5 (lavoro straordinario);
• art. 7 (riposo giornaliero);
• art. 8 (pause);
• artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza, della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore dì lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 16 bis - Modalità e percentuali di utilizzo delle forme flessibili di lavoro
Per la vigenza del presente CCNL, le percentuali massime di utilizzo di rapporti di lavoro a tempo non indeterminato è fissata nel 15% del personale complessivo alla data del 31/12 dell'anno precedente.
Per la stessa durata, le parti convengono che non verrà fatto ricorso a rapporti di lavoro non a tempo indeterminato diversi da quelli di cui all'art. 13.

Art. 17 - Lavoro a tempo determinato
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine nei casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/01 e successive modifiche, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
• sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, ecc.);
• intensificazione della attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
• esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
• per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;
• sostituzione di dipendenti assenti per periodi feriali non programmati; 
[…]
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 18 - Lavoro parziale o part time
[…]
Con l'accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
I lavoratori dipendenti, genitori dì portatori di handicap o di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedano il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
I dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dall’ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto dì lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
[…]
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 25.02.2000 n. 61, come modificato dall'art. 46 del D.lgs. 10.9.2003 n. 276, il datore di lavoro è tenuto a far convalidare dalla Direzione Provinciale del Lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ad informare le OO.SS. firmatarie del presente CCNL e le rappresentanze sindacali aziendali, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 19 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi degli artt. 54 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Possono essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
b) disoccupati di lunga durata, con età compresa tra 29 e 32 anni, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 297/2002 e, pertanto, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito Decreto del Ministro del Lavoro, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
[…]
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo;
Il piano individuale di inserimento dovrà prevedere:
- il profilo professionale da conseguire;
- la durata del progetto stesso;
- il livello di inquadramento contrattuale, iniziale e finale;
- l'orario settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale) e la sua distribuzione;
- l'iter formativo.
È demandata alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale, la modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55 co. 2 del d.lgs. 10/9/03 n. 276
Al contratto di inserimento, stipulato in forma scritta, deve essere allegato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto di inserimento è, a seconda dei progetti e dei livelli professionali di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
In caso di assunzione di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.
Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto di astensione per maternità.
[…]
È demandata alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale, la definizione della durata dei contratti di inserimento anche in relazione ai piani individuali concordati.
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato (di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368) nonché gli accordi contrattuali.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l'intera durata del contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Titolo V Orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in trentasette ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Per lavoro effettivo deve intendersi la quantità di lavoro da prestarsi in conto del debito orario; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, nonché i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'associazione e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero salvo quanto disposto da specifiche norme di legge.
Le articolazioni degli orari di lavoro praticati nell'Associazione dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, all'Ispettorato del Lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 23 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 28 del presente CCNL sono considerate lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà.
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie solo nei casi di effettiva necessità o situazioni di comprovata emergenza e/o urgenza e, comunque, nel limite massimo di 200 ore annue per ogni lavoratore.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ave non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Il lavoro straordinario compiuto di domenica, dà diritto ad un compenso aumentato del 25% della paga oraria, nonché al riposo compensativo di un altro giorno lavorativo della settimana.
[…]
In alternativa alla corresponsione dello straordinario, a richiesta del dipendente, è possibile fruire del riposo compensativo orario ovvero per l'intera giornata entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione; in ogni caso viene corrisposto il differenziale della maggiorazione. 
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 24 - Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo.
[…]

Art. 26 - Riposi settimanali, compensativi
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica.
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - compatibilmente se le esigenze organizzative lo permettano- può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla L. n. 370/1934, dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal punto precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Titolo VI Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 28 - Intervallo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo dì due ore, e viene concordato in sede di contrattazione di secondo livello. In caso di impossibilità dell'Associazione a fornire un servizio mensa, in sostituzione ai dipendenti spetta il buono pasto da corrispondere con le modalità e con gli importi stabiliti in sede di contrattazione di secondo livello.

Art. 30 - Maternità e congedi parentali
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro: 
a. per i primi due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza nonché per il periodo di assenza anticipata eventualmente disposto dalla DPL e per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva se posteriore;
b. per tre mesi successivi alla data del parto o alla data di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno di gestazione: per data di inizio della gestazione si intende il 300° giorno anteriore la data presunta del parto.
- Ferma restando la durata complessiva della assenza obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di posticipare l'inizio del periodo di assenza fino al mese precedente la data presunta del parto se il medico specialista della ASL o convenzionato nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso il periodo di assenza non goduto prima del parto sarà aggiunto a quello da godere dopo il parto stesso, ferma restando la durata complessiva dell'assenza obbligatoria. In caso di parto prematuro i giorni di astensione non goduti prima del parto saranno aggiunti al periodo di assenza obbligatoria dopo il parto.
- lavoratrice in prova
È riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria ed il relativo trattamento alle lavoratrici in prova. La prova viene interrotta e dovrà proseguire al termine dell'astensione obbligatoria.
- lavoratrice con contratto a termine
Il diritto all'indennità economica durante tutti i periodi di assenza obbligatoria, compresa l'astensione anticipata, non viene meno alla scadenza del contratto a termine. […]
- lavoratrice part time
[…]
- indennità per allattamento
a tutte le lavoratrici madri, comprese le apprendiste, spettano due riposi giornalieri retribuiti per l'allattamento, durante il primo anno di vita del bambino anche se occupate con contratto a termine o part time. Il diritto ai riposi ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche al padre lavoratore nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre.
I riposi in questione, usufruibili anche in unica soluzione hanno la durata di un'ora ciascuno (ridotti a mezz'ora se la lavoratrice usa l'asilo nido o la camera di allattamento allestiti dal datore di lavoro) e sono da considerarsi, ai fini della durata della prestazione giornaliera, come ore di lavoro a tutti gli effetti. Spetta un solo riposo giornaliero se l'orario è inferiore alle sei ore di effettivo lavoro.
[…]

Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) comportamento oltraggioso o grave insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
c) danneggiamento volontario di beni del datore;
[…]
e) esecuzioni di lavori senza permesso, nei locali del datore sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Art. 39 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore dipendente:
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare rispettare i seguenti obblighi e divieti:
[…]
2) Svolgere tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) Evitare di permanere nei locali dell'Associazione e trattenersi oltre l'orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) Rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri di cui sopra, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con: 
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi;
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per irregolarità di lieve entità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa.
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[…]
• per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
• per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio economico agli interessi all' Associazione.
Mancanze punibili con la sospensione da/lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni.
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
[…]
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[…]
• per rifiuto di eseguire disposizioni concernenti il proprio lavoro;
[…]
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi agli interessi dell'Associazione. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Associazione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, della multa nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
[…]
• per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per ingiustificato abbandono del posto di lavoro;
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi dell’Associazione o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);
• atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.
Mancanze punibili con il licenziamento.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
[…]
• per essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell'azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
• per furto o danneggiamento volontario al materiale dell'Associazione;
• per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
• per grave insubordinazione verso i superiori.
• per diverbio litigioso seguito da vie di fatto.
• per gravi offese verso i colleghi di lavoro.
[…]

Art. 40 - Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Con apposita sequenza negoziale, le parti definiranno gli strumenti comuni per la repressione delle condotte di mobbing e molestie anche di natura sessuale.

Titolo VIII Bilateralità
Art. 48 - Ente Bilaterale

Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, hanno costituito l'Ente Bilaterale dei Lavoratori Elav formato esclusivamente da rappresentanti di Conapi e Cnal che avrà le seguenti finalità:
a) Programmare e organizzare relazioni sul quadro economico, assistenziale e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato, sulle forme associative, sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini, rilevazioni sullo sviluppo del settore, elaborando stime e 
proiezioni finalizzate, tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario, sia attraverso l'azione moralizzatrice del settore, sia alla realizzazione degli incontri di informazione.
b) Provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente delle informazioni, e necessità professionali formative dei vari settori rappresentati, elaborando proposte di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, in collaborazione con tutti gli Enti competenti finalizzate a creare le condizioni più opportune per lo sviluppo delle iniziative associative a livello territoriale.
c) Provvedere al monitoraggio delle attività formative per lo sviluppo e identificazione dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ad ogni singolo settore.
d) Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone la raccolta, per la successiva trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge 936/86.
e) Attivare ogni specifica formazione dei lavoratori e dei quadri per il miglioramento operativo delle singole strutture.
f) Ricevere ed elaborare ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato, contratti a termine, borse di studio e di ogni altra forma di rapporto formativo finalizzato al lavoro ed alla assistenza fornita.
g) Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
h) Svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (legge Biagi).
i) Attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, consorzi od altri enti previa delibera del Comitato Esecutivo.
L'Ente Bilaterale dei Lavoratori, dovrà dotarsi di una commissione di certificazione dei contratti e di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale dei Lavoratori saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Compito dell'Ente bilaterale sarà anche quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie come riportato nel successivo articolo. L’obiettivo primario è di favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma di welfare aziendale attraverso un’ampia gamma di beni e servizi. L’Ente garantirà l’attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e provvederà inoltre 
al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.
Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il contratto oggetto di controversia.
In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.

Art. 53 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l'Ente Bilaterale dei Lavoratori , composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle Parti firmatarie del presente CCNL. Per meglio gestire le problematiche emergenti sul territorio per singole federazioni saranno nominate apposite sottocommissioni espressione della commissione nazionale.
La Commissione e le sottocommissioni hanno i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all’applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 57 - Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno l'utilizzo e, se necessario, la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua.

Art. 58 - Osservatorio nazionale
L'osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative a esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine l'osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare: 
a) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori Territoriali, sulla realizzazione e utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, inserimento, di contratti a termine, di borse di studio finalizzate alla specifica materia.
b) Riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello locale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione.
c) Elabora proposte in materia di formazione professionale, anche in funzione delle disposizioni legislative regionali nazionali e comunitarie finalizzata anche a creare le condizioni più opportune per una pratica realizzazione a livello territoriale.
d) Svolge tutte le azioni funzionali all'esecuzione delle disposizioni previste relativamente ai contratti d'inserimento, apprendistato e di lavoro a tempo determinato.

Dichiarazione congiunta:
Le parti consapevoli di dover prendere atto dei contenuti della prossima Riforma del mercato del Lavoro che apporterà, con tutta probabilità, modifiche rispetto a quanto sottoscritto nel presente contratto, concordano sulla opportunità di verificare l'impatto dei cambiamenti normativi che potranno così essere recepiti in apposita sessione contrattuale, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto legislativo.