Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2017, n. 674.
Approvazione di nuovi standard professionali e di percorso formativo ai sensi della D.G.R. 834/2016. Modifica e revisione di ulteriori standard formativi per variazione della classe di rischio del settore di appartenenza dell’attività secondo la classificazione ATECO 07, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
B.U.R. 28 giugno 2017, n. 26 - s.o. n. 2

LA GIUNTA REGIONALE
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione di nuovi standard professionali e di percorso formativo ai sensi della D.G.R. 834/2016. Modifica e revisione di ulteriori standard formativi per variazione della classe di rischio del settore di appartenenza dell’attività secondo la classificazione ATECO 07, ai sensi del D.Lgs. 81/08.” e la conseguente proposta dell’assessore Fabio Paparelli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l’articolo 19 riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità “10.3 Apprendimento permanente”, di cui all’allegato XI;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Considerato che la condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento Permanente”, di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento, “l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente nei limiti previsti dall’articolo 165 TFUE”;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con specifico riferimento all’art. 4, c. da 51a 61;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13”;
Considerato che, ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l’Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l’impegno dell’Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali delle relative competenze, con l’obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull’intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Vista la D.G.R. 25 luglio 2016 n. 834 “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 - Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, all’art. 4 “Articolazione del percorso formativo dei lavorati e dei soggetti cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 81/08” - Formazione specifica e l’Allegato 2 “Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007”;
Visto l’art. 11 c. 4 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con cui è stato modificato l’art. 3 c. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 prevedendo che con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo siano individuati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica;
Evidenziata, nelle more della ridefinizione a livello nazionale e regionale delle norme relative all’esercizio delle professioni regolamentate di i) Guida turistica specializzata; ii) Guida ambientale escursionistica, anche per tutte le sue eventuali specializzazioni, la necessità di sospendere, a fini di tutela della spendibilità della qualificazione, la possibilità di presentazione, sul Catalogo Unico Regionale dell’offerta di apprendimento, dei relativi progetti formativi di qualificazione;
Considerato che, sulla base dell’analisi del contesto occupazionale ed economico territoriale e dei contenuti del Catalogo unico regionale dell’offerta formativa individuale, ed in coerenza con il costituendo quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali, il Servizio Programmazione politiche e servizi per il lavoro (ed in particolare la sezione “Programmazione e attuazione dell’offerta formativa ad accesso individualizzato”), ha predisposto le ipotesi di standard di profilo professionale e di percorso formativo, di cui agli allegati 1-45;
Considerato che tali proposte di aggiornamento dei repertori sono state sottoposte, come disposto dall’articolo 6, comma 2, alinea 2, della DGR 834/2016, alla consultazione concertativa, avvenuta con invio della nota prot. n. 100578 dell’8 maggio 2017, integrata con successiva email prot. n. 104740 del 12 maggio 2017. Con tali note veniva richiesto di presentare eventuali modifiche alle ipotesi di standard entro la data del 22 maggio 2017;
Preso atto delle motivate richieste di modifiche e integrazioni alle proposte di standard pervenute da parte del partenariato;
Considerato che parte di tali osservazioni sono state ritenute accoglibili, con conseguente adeguamento degli standard;
Tenuto conto che il Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali, ai sensi della disciplina di riferimento, può essere soggetto a manutenzione e revisione da parte delle competenze istanze nazionali, con la conseguente opportuna previsione di demandare ad atto del dirigente regionale del Servizio competente gli eventuali allineamenti tecnici da essa discendenti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

delibera
 

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. Di approvare l’inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali minimi e dei relativi percorsi formativi degli standard di cui agli allegati che seguono, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Standard di profilo professionale - Interprete di lingua dei segni italiana (LIS) (Allegato 1)
- Standard di profilo professionale - Attore (Allegato 2)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Tecnico sviluppatore di applicazioni informatiche (Allegato 3 a/b)
- Standard di profilo professionale - Tecnico della sicurezza dei sistemi informatici (Allegato 4)
- Standard di profilo professionale - Tecnico di reti informatiche (Allegato 5)
- Standard di profilo professionale - Analista di software (Allegato 6)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Fumettista illustratore (Allegato 7 a/b)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Addetto qualificato mosaicista (Allegato 8 a/b);
2. di approvare la modifica degli standard minimi relativi ai profili professionali e degli standard minimi di percorso formativo di cui agli allegati che seguono, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Standard di profilo professionale - Addetto qualificato alle colture vegetali e arboree (Allegato 9)
- Standard di profilo professionale - Addetto qualificato vivaista (Allegato 10)
- Standard di profilo professionale - Addetto qualificato zootecnico (Allegato 11)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alle macchine utensili tradizionali e a c.n.c. (Allegato 12)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato gommista (Allegato 13)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alla riparazione di auto e moto (Allegato 14)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alla riparazione delle carrozzerie (Allegato 15)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alla riparazione dell’apparato elettrico/elettronico dei veicoli a motore (Allegato 16)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato all’installazione e manutenzione di impianti elettrici civili (Allegato 17)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato all’installazione e manutenzione di impianti termoidraulici (Allegato 18)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato saldatore - saldatura a fiamma (Allegato 19)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato saldatore - saldatura elettrica (Allegato 20)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alle lavorazioni edili - muratore (Allegato 21)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alle lavorazioni edili - carpentiere (Allegato 22)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato alle lavorazioni edili - pittore (Allegato 23)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato macchine movimento terra (Allegato 24)
- Standard di percorso formativo - Tecnico di cantiere (Allegato 25)
- Standard di profilo professionale - Direttore di albergo (Allegato 26)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato al controllo del servizio di ristorazione collettiva (Allegato 27)
- Standard di profilo professionale - Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (Allegato 28)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Animatore sociale (Allegato 29 a/b)
- Standard di percorso formativo - Animatore-educatore in strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semi- residenziale per soggetti in età minore (Allegato 30)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Mediatore interculturale (Allegato 31 a/b)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Tecnico in accoglienza per rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (Allegato 32 a/b)
- Standard di percorso formativo - Sistema di competenze necessarie a svolgere l’attività di educazione ambientale alla sostenibilità (Allegato 33)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Operatore di nido familiare (Allegato 34 a/b)
- Standard di percorso formativo - Assistente di direzione - affari generali (Allegato 35)
- Standard di profilo professionale - Tecnico della gestione del sistema qualità aziendale (Allegato 36)
- Standard di profilo professionale - Capo cantiere/capo commessa in servizi di pulizia (Allegato 37)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Addetto qualificato gelatiere (Allegato 38 a/b)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Addetto qualificato panificatore (Allegato 39 a/b)
- Standard di profilo professionale e di percorso formativo - Addetto qualificato pasticciere (Allegato 40 a/b)
- Standard di profilo professionale - Addetto qualificato alla sartoria artigianale (Allegato 41)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato modellista (Allegato 42)
- Standard di percorso formativo - Stilista di moda (Allegato 43)
- Standard di percorso formativo - Addetto qualificato al magazzino (Allegato 44)
- Standard di percorso formativo - Tecnico della logistica integrata (Allegato 45);
3. Di sospendere la possibilità presentare, nell’ambito del Catalogo Unico Regionale dell’offerta di apprendimento - Categoria “Offerta Formativa ad Accesso Individualizzato”, proposte di progetti formativi relativi alla professione di i) Guida turistica specializzata; ii) Guida ambientale escursionistica, anche per tutte le sue eventuali specializzazioni;
4. Di delegare il dirigente regionale del Servizio competente per l’adozione di eventuali atti nel caso intervenga la necessità di un ulteriore allineamento dell’articolazione dei repertori al Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul canale web della Regione Umbria.
 

La Presidente
Marini
 

(su proposta dell’assessore Paparelli)

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