Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32105 - Colpito mortalmente alla testa da una putrella. Responsabile il direttore tecnico di cantiere e RSPP


 

 

... l'imputato lamenta genericamente l'assenza di un preciso dovere di vigilanza nei confronti degli operatori in cantiere che non fossero alle sue dirette dipendenze, assunto del tutto infondato e smentito dal contenuto della posizione di garanzia di direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il ricorrente neppure contesta, deducendo genericamente di non essere il datore di lavoro della parte offesa. In proposito, è sufficiente ribadire che, secondo consolidati principi, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403; Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, Rv. 265977). E, come correttamente sottolineato e argomentato nella sentenza impugnata, la situazione di pericolo in cui operava la parte offesa, in prossimità della zona in cui venivano estratte le macerie e recuperate le pesanti putrelle che avevano poi colpito la vittima alla testa, avrebbe dovuto essere vagliata dall'odierno ricorrente, che, a mente dal POS da lui stesso redatto, rivestiva la carica di direttore tecnico di cantiere e capocantiere.


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/03/2017

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza in data 3 novembre 2015 la Corte d'Appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna nei confronti di F.P., quale legale rappresentante della ditta il Mattone srl, appaltatrice della ditta Orion Italia per lavori di demolizione di edifici e recupero dei materiali edili di risulta, in ordine al delitto di omicidio colposo commesso con violazione di specifiche norme antinfortunistiche ai danni del lavoratore N.N..
2. Il predetto operaio, dipendente non regolarizzato della ditta L., a sua volta subappaltatrice della società Il Mattone srl, nell'espletamento della propria attività lavorativa, consistente nel recupero dei materiali edili di risulta provenienti dalle demolizioni, privo del dispositivo di protezione individuale (elmetto) veniva colpito alla testa da una putrella di F.P. riportando lesioni personali da cui derivava il decesso (infortunio del 5 ottobre 2006 - decesso avvenuto in data 11 ottobre 2006).
3. La Corte territoriale, ricostruita la dinamica del sinistro nel senso che l'operaio, intento alla raccolta del materiale di risulta delle demolizioni, era stato attinto da una putrella sollevata dal mezzo meccanico manovrato da un altro operaio, addetto allo spostamento dei materiali di risulta più pesanti, ha affermato la penale responsabilità del F.P. poiché quest'ultimo aveva personalmente redatto il POS del cantiere, assumendo la posizione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, direttore tecnico di cantiere e capocantiere e rivestendo, quindi, una posizione di garanzia nei confronti di tutti i lavoratori, anche non direttamente dipendenti dalla società il Mattone srl. Pertanto, in qualità di direttore tecnico del cantiere, avrebbe dovuto fornire adeguate istruzioni ai lavoratori ivi operanti; nella veste di capo cantiere avrebbe dovuto vigilare puntualmente sulle modalità di lavorazione, evitando il crearsi di situazioni di pericolo, quale la vicinanza dell'operaio alla macchina manovratrice.
4. Propone ricorso F.P., lamentando violazione di legge mancanza e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Appello aveva operato una ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base di indizi non univoci, che avrebbero giustificato non già una pronuncia di condanna, ma una sentenza di assoluzione in base alla corretta applicazione della regola del ragionevole dubbio. Non essendo stata accertata la dinamica del sinistro, non poteva quindi essere individuata con certezza la responsabilità ascrivibile all'imputato. Per di più, la vittima non era dipendente del F.P., sì che non poteva essere esigibile una costante vigilanza sulle modalità di lavoro del predetto operaio. 
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il motivo formulato si risolve in asserzioni essenzialmente in punto di fatto nonché in generiche contestazioni del valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità, senza tener conto degli argomenti contenuti nella esaustiva motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, discute le valutazioni in ordine alla dinamica del sinistro, svolgendo in proposito inammissibili quanto generiche considerazioni di merito. Va in proposito ribadito che esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass.S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Ciò posto, la Corte territoriale ha minuziosamente ricostruito in punto di fatto la dinamica dell'evento, attraverso una logica, precisa e coerente valutazione delle risultanze probatorie (fotografie dello stato dei luoghi, da cui era rilevabile una vistosa traccia di sangue in prossimità di una putrella già estratta da cumulo di macerie, visibili tracce delle lesioni, compatibili con il disegno della putrella; utilizzo, in loco, di macchine movimentatrici delle macerie al momento dell'infortunio, ricavabile dalle foto in atti nonché dalle - benché reticenti - dichiarazioni del P., operaio presente al momento del sinistro; risultanze delle indagini medico legali eseguite sia dal CT del PM che dal CT di parte dell'imputato, secondo cui le lesioni erano compatibili con l'urto contro un corpo in movimento, e non contro un colpo immobile). Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643).
3. Parimenti, l'imputato lamenta genericamente l'assenza di un preciso dovere di vigilanza nei confronti degli operatori in cantiere che non fossero alle sue dirette dipendenze, assunto del tutto infondato e smentito dal contenuto della posizione di garanzia di direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il ricorrente neppure contesta, deducendo genericamente di non essere il datore di lavoro della parte offesa. In proposito, è sufficiente ribadire che, secondo consolidati principi, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403; Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, Rv. 265977). E, come correttamente sottolineato e argomentato nella sentenza impugnata, la situazione di pericolo in cui operava la parte offesa, in prossimità della zona in cui venivano estratte le macerie e recuperate le pesanti putrelle di F.P. che avevano poi colpito la vittima alla testa, avrebbe dovuto essere vagliata dall'odierno ricorrente, che, a mente dal POS da lui stesso redatto, rivestiva la carica di direttore tecnico di cantiere e capocantiere.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent. n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2017