Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6734
Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché' contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l'esecuzione delle ispezioni medesime
B.U.R. 30 giugno 2017, n. 26

LA GIUNTA REGIONAL

Visti

- la Direttiva 2012/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» di seguito «Decreto», che abroga il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334.
Visti in particolare, del suddetto decreto:
- l'articolo 7, comma 1 «Funzioni della Regione», in forza del quale la Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il Piano regionale di ispezioni, programma e svolge le ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti conseguenti,
b) si esprime ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,
c) fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) le informazioni necessarie relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Lombardia per i propri adempimenti,
d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale;
- l'articolo 7, comma 2 che consente alla Regione, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente, di stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- n l'articolo 9, comma 1 che prevede che la Regione si possa avvalere di Organi Tecnici nazionali e regionali per l'applicazione del Decreto stesso, in relazione a specifiche competenze, tramite stipula di apposita convenzione;
- l'art. 14 che dà compito al gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere il continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidente rilevante garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
- l'allegato B «Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR);
- l'allegato H «Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni»;
- l'articolo 30 e l'allegato I «Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli» ed in particolare la tabella II «tariffe relative alle ispezioni»;
Richiamati:
- la deliberazione Giunta regionale 3 febbraio 2010 n. 8/11182 recante «Modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i, per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, adottati presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.»;
- il decreto dirigente Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico n. 6555 del 30 giugno 2010 «d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182 - Approvazione della modulistica tecnica per le verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.»;
- il decreto dirigente Struttura Autorizzazioni Rischi Industriali n. 1347 del 29 febbraio 2016 «Approvazione del piano regionale e del relativo programma per l'anno 2016 delle ispezioni, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 105/15, per gli stabilimenti di soglia inferiore localizzati sul territorio lombardo»;
- il decreto dirigente Struttura Autorizzazioni Rischi Industriali n. 4998 del 31 maggio 2016 recante «Approvazione delle modalità di effettuazione delle ispezioni presso gli stabili-menti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, nonché costituzione delle commissioni ispettive», con il quale sono state sostituite le modalità precedentemente approvate con D.d.u.o. 30 giugno 2010 - n. 6555;
- il decreto dirigente Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali n. 2093 del 28 febbraio 2017 «Approvazione del piano regionale e del relativo programma per l'anno 2017 delle ispezioni, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 105/15, per gli stabilimenti di soglia inferiore localizzati sul territorio lombardo»;
- la legge regionale n. 16/99, istitutiva dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia), che individua tra le attività dell'Agenzia il supporto tecnico-scientifico alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevante connessi alle attività produttive e le attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27 del decreto:
- le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:
- di aver adottato misure adeguate per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- di disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
- che le informazioni contenute nella documentazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- che siano rese disponibili e accessibili le informazioni per il pubblico secondo le previsioni dell'articolo 23 del decreto;
- le ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore sono pianificate, programmate ed effettuate dalla Regione sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H del decreto;
- le Regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezione di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione;
- il Piano di ispezione contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 105/2015;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incedente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i pro-grammi per tali ispezioni conformemente al comma 4 del art. 27 del d.lgs. 105/2015;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano le ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sulla base del piano di ispezioni la Regione predispone ogni anno, per quanto di propria competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimento. L'intervallo tra due visite consecutive presso gli stabilimenti di soglia inferiore è stabilito in base ad una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati. Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due verifiche consecutive non è comunque superiore a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti di soglia inferiore interessati e del comprovato rispetto di quanto previsto dal decreto. La suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento;
Preso atto della necessità di definire gli obiettivi e i criteri di programmazione delle verifiche ispettive di competenza regionale sugli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del decreto, nonché di aggiornare le modalità operative per lo svolgimento delle ispezioni, alla luce dell'esperienza condotta da ARPA Lombardia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visti gli obiettivi, i criteri di pianificazione e programmazione nonché le modalità di svolgimento delle ispezioni negli stabili-menti di soglia inferiore, di cui agli allegati A e B parti sostanziali e integranti del presente atto;
Ritenuto di approvare i suddetti obiettivi e criteri di pianificazione e programmazione nonché le modalità di svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi del decreto;
Ritenuto che il piano e del programma annuale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore siano approvati con atto del dirigente competente, secondo i criteri indicati negli allegati al presente atto, in coordinamento con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia e con ARPA Lombardia e comunicati al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 13 del decreto, entro il 28 febbraio di ogni anno;
Ritenuto che Regione, in qualità di Autorità Competente, provveda con atti del Dirigente competente alla costituzione delle commissioni (ed alla nomina dei relativi componenti) in-caricate delle ispezioni programmate annualmente per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore e ne curi la trasmissione ad ARPA Lombardia e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia;
Atteso che la Commissione ispettiva può essere composta anche da un funzionario di Regione e che tutti i componenti sono in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal punto 7.2 dell'Allegato H;
Preso atto che ARPA Lombardia, in base all'esperienza acquisita durante l'attività ispettiva effettuata sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ha aggiornato e condiviso con i competenti uffici regionali le modalità di svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del decreto per gli stabilimenti di soglia inferiore, al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del Gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e gestionali, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, e che tali modalità di svolgimento sono riportate negli allegati A e B come parti integranti del presente decreto;
Dato atto che la relativa Istruzione Operativa predisposta da ARPA Lombardia è aggiornata e rispondente ai requisiti del decreto;
Ritenuto pertanto di dare atto che l'Istruzione Operativa IO.SL.001 «Ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza (sgs-pir) in stabilimenti di soglia inferiore (ssi)» predisposta da ARPA Lombardia e disponibile sul sito web dell'Agenzia medesima, costituisce le modalità di svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del decreto per gli Stabilimenti di Soglia Inferiore e sostituisce quella approvata con d.d.s. n. 4998 del 31 maggio 2016;
Ritenuto altresì che:
• in esito all'ispezione la commissione trasmetta il rapporto finale a Regione che provvede ad inviarlo al gestore per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle prescrizioni/raccomandazioni proposte dalla commissione, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 28 del decreto;
• per l'ottemperanza da parte del gestore è fissato un termine generale pari a novanta giorni, fatte salve specifiche criticità evidenziate dalla commissione che richiedano tempi di attuazione più brevi;
• è facoltà del gestore richiedere, nei tempi stabiliti, proroga motivata per l'attuazione delle prescrizioni/raccomandazioni;
Ritenuto di predisporre annualmente una relazione di sintesi sulle ispezioni svolte, in collaborazione con ARPA, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ritenuto che in applicazione alle «disposizioni tariffarie» previste dall'articolo 30, allegato I del D.Lgs. 105/2015, in relazione alle ispezioni di cui all'articolo 27, sono stabilite in allegato C alla presente delibera le modalità contabili di versamento delle stesse;
Valutato che:
- con decreti n. 1347 del 29 febbraio 2016 e n. 2093 del 28 febbraio 2017 sono stati approvati i Piani e Programmi delle ispezioni ordinarie relativi agli anni 2016/2017;
- l'articolo 29, comma 1 del decreto prevede che per l'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 30, comma 1 del decreto, stabilisce che gli oneri previsti per le attività di ispezione sono a carico dei Gestori, così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. i, del decreto stesso, secondo le tariffe e le modalità previste nell'Allegato I al decreto medesimo;
- nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi del comma 3, punto 3.4 dell'allegato I del decreto, le somme per lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie sono versate alla Regione secondo le modalità definite nell'Allegato C alla presente delibera;
- le attività di vigilanza e controllo di competenza della Regione condotte sino ad ora, sulla base della d.g.r. n. 11182 del 3 febbraio 2010 e del d.lgs. 334/99, hanno dimostrato l'efficacia dell'operare tramite una commissione ispettiva costituita da funzionari di ARPA, coadiuvati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Regione intende adottare la medesima modalità di composizione delle commissioni per lo svolgimento delle ispezioni di competenza di cui all'art. 27 del decreto, così come definito nell'allegato B del presente atto;
- l'articolo 4 della Convenzione quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e ARPA Lombardia per il triennio 2016-2018 disciplina le modalità di raccordo delle attività del programma pluriennale con l'erogazione delle relative contribuzioni finanziarie, ivi compresi gli ulteriori costi non coperti dall'ordinario contributo di funzionamento;
- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e ARPA Lombardia, per l'effettuazione di tali ispezioni, dispongono delle risorse umane qualificate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche;
- Regione al fine dell'esercizio delle proprie funzioni ha proposto alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e ad ARPA Lombardia la sottoscrizione di una Convenzione (il cui schema è riportato in allegato alla presente delibera) per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del decreto per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;
Ritenuto, come indicato nello schema di Convezione allegato, di riconoscere alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e ad ARPA Lombardia, per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della Convenzione, un contributo per ciascun Ente, pari al 40% degli importi introitati da Regione derivanti dalle tariffe versate dai gestori, importo che risulta congruo alla corresponsione dei compensi individuati in Tabella B allegata al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 190 del 24 dicembre 2015 e omnicomprensivo della stima di tutti gli ulteriori costi (funzionamento commissioni ispettive, oneri fiscali, spese di missione, etc..);
Ritenuto che gli effetti giuridici della Convenzione allegata decorrano dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti e che, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione, la Convenzione sia rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti;
Considerato che è stato istituito nel bilancio regionale il capi-tolo di entrata nel quale far confluire le tariffe versate dai Gestori e i capitoli di spesa per il trasferimento alle amministrazioni locali e centrali delle quote definite nello schema di Convenzione, di seguito elencati:
• Entrata: 3.0200.03.11231 «Proventi da verifiche ispettive relative al rischio industriale»
• Spesa:
- 9.08.104.11286 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali per le commissioni ispettive relative al rischio industriale;
- 9.08.104.11287 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per le commissioni ispettive relative al rischio industriale»;
- 9.08.103.11288 «Attività ispettive per i rischi industriali»;
Vista la nota del Ministero dell'Interno prot. n. dip vvf. STAFFCA-DIP U.0003984 del 03 marzo 2017 con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco comunica alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia il nulla osta alla sottoscrizione dello schema di Convenzione, proponendo alcune modifiche al testo della medesima;
Vista la nota di ARPA Lombardia prot. n. arpa_mi.2017.0053707 del 5 aprile 2017 con la quale l'Agenzia esprime nulla osta all'accoglimento dello schema di Convenzione modificata da Regione sulla base delle proposte di cui alla nota del Ministero dell'Interno richiamata al punto precedente;
Vista la nota prot. n. T1.2017.024750 del 26 aprile 2017 con la quale Regione ha trasmesso alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia lo schema di Convenzione modificata sulla base delle proposte di cui alla nota del Ministero dell'Interno sopra richiamata;
Vista la nota n. 0017461 del 1 giugno 2017 con la quale la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia esprime parere favorevole alle modifiche proposte da Regione Lombardia nello schema di Convezione trasmesso con nota sopra richiamata;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema della Convenzione (allegato D al presente atto) tra Regione Lombardia, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia ed ARPA Lombardia per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del Decreto per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;
Ritenuto altresì di autorizzare il Dirigente della UO Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile - in rappresentanza della Giunta Regionale della Lombardia - nell'atto di sottoscrizione dello schema di Convenzione allegata, incaricando il medesimo all'assunzione degli atti necessari per l'attuazione delle disposi-zioni della Convenzione stessa;
Ritenuto per quanto sopra premesso di disapplicare la d.g.r. n. 8/11182 del 3 febbraio 2010 in quanto sostituita dalla presente delibera;
Ritenuto per quanto sopra premesso di dare mandato al Dirigente competente di adottare i provvedimenti per la disapplicazione dei seguenti atti in quanto sostituiti dalla presente delibera:
• il d.d.u.o. Prevenzione Inquinamento Atmosferico n. 6555 del 30 giugno 2010;
• il d.d.s. Autorizzazioni Rischi Industriali n. 4998 del 31 maggio 2016, fatto salvo l'allegato 2 che resta in vigore sino all'ultimazione delle ispezioni ancora in corso;
Ritenuto di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente delibera ai sensi della d.lgs. n. 33/2013;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare il V Provvedimento Organizzativo 2017, approvato con d.g.r. n. X/6521 del 28 aprile 2017;
Dato atto che la presente delibera concorre al raggiungimento del Risultato Atteso (RA) Ter. 09.08.274 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure per le imprese soggette alla disciplina "Seveso» - del PRS della X Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2013, n. 78;
Tutto ciò premesso, a votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare gli allegati da A, B, C e D quali parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativi a:
a) Metodologie per la predisposizione del piano di ispezione presso gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del d.lgs.105/2015 e programmazione delle ispezioni ordinarie sul sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR);
b) Modalità di svolgimento delle ispezioni sul SGS-PIR negli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 105/15;
c) Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 art. 30 «disposizioni tariffarie»;
d) Schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia ed ARPA Lombardia per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del d.lgs. n. 105/2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;
2. di dare atto che l'Istruzione Operativa IO.SL.001 «Ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza (sgs-pir) in stabilimenti di soglia inferiore (ssi)» predisposta da ARPA Lombardia e disponi-bile sul sito web dell'Agenzia medesima, costituisce le modalità di svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del decreto per gli Stabilimenti di Soglia Inferiore e sostituisce quella approvata con d.d.s. n. 4998 del 31 maggio 2016;
3. di dare atto che, come previsto dall'articolo 30, comma 1 del decreto, gli oneri previsti per le attività di ispezione sono a carico dei Gestori, così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. i, del decreto stesso, secondo le tariffe e le modalità previste nell'Allegato I al medesimo;
4. di riconoscere, come indicato nello schema di Convenzione, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e ad ARPA Lombardia, per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e dello schema di Convenzione, un contributo per ciascun Ente, pari al 40% degli importi introitati da Regione derivanti dalle tariffe versate dai gestori, importo che risulta congruo alla corresponsione dei compensi individuati in Tabella B allegata al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 190 del 24 dicembre 2015 e omnicomprensivo della stima di tutti gli ulteriori costi (funzionamento commissioni ispettive, oneri fiscali, spese di missione, etc..);
5. di stabilire che gli effetti giuridici della Convenzione allegata decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti e che, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione, la Convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti;
6. di autorizzare il Dirigente della UO Valutazioni e Autorizza-zioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile - in rappresentanza della Giunta regionale della Lombardia - nell'atto di sottoscrizione dello schema di Convenzione allegata, incaricando il medesimo all'assunzione degli atti necessari per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione stessa;
7. di stabilire inoltre che:
a) il piano e del programma annuale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore sono approvati con atti del dirigente competente, secondo i criteri indicati negli allegati, in coordinamento con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia e con ARPA Lombardia, comunicati al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 13 del Decreto, entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) Regione, in qualità di Autorità Competente, provvede con atti del Dirigente competente alla costituzione delle commissioni (ed alla nomina dei relativi componenti) incaricate delle ispezioni programmate annualmente per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore e ne cura la trasmissione ad ARPA Lombardia e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia;
c) in esito all'ispezione la commissione trasmette il rapporto finale a Regione che provvede ad inviarlo al gestore per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle prescrizioni/raccomandazioni proposte dalla commissione, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 28 del decreto;
d) per l'ottemperanza da parte del gestore è fissato un termine generale pari a novanta giorni, fatte salve specifiche criticità evidenziate dalla commissione che richiedano tempi di attuazione più brevi;
e) è facoltà del gestore richiedere, nei tempi stabiliti, proroga motivata per l'attuazione delle prescrizioni/ raccomandazioni.
8. di predisporre annualmente una relazione di sintesi sulle ispezioni svolte, in collaborazione con ARPA, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. di effettuare almeno annualmente verifiche dell'adeguatezza delle disposizioni approvate con la presente delibera;
10. di disapplicare la d.g.r. n. 8/11182 del 3 febbraio 2010 in quanto sostituita dalla presente delibera;
11. di dare mandato al Dirigente competente di adottare i provvedimenti per la disapplicazione dei seguenti atti in quanto sostituiti dalla presente delibera:
- il d.d.u.o. Prevenzione Inquinamento Atmosferico n. 6555 del 30 giugno 2010;
- il d.d.s. Autorizzazioni Rischi Industriali n. 4998 del 31 maggio 2016, fatto salvo l'allegato 2 che resta in vigore sino all'ultimazione delle ispezioni ancora in corso;
12. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati al presente atto, che si rendessero obbligatori a seguito di intervenute modifiche normative, saranno emanate attraverso decreti a firma del Dirigente competente;
13. di comunicare la presente delibera ad ARPA Lombardia e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia nonché di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
14. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente delibera ai sensi della d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A
METODOLOGIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ISPEZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS. 105/2015 E PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS-PIR)

ALLEGATO B
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUL SGS-PIR NEGLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 105/15
1. Le ispezioni sono condotte da una commissione costituita da un funzionario di ARPA Lombardia o degli Uffici competenti della Giunta regionale, e da un funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.2 dell'allegato H al D.lgs. 105/15.
2. Il personale che effettua l'ispezione, in seguito commissione, può accedere a qualunque settore degli stabilimenti, richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per l'espletamento della verifica e qualsiasi altra informazione supplementare ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/15.
3. L'avvio dell'ispezione deve essere preventivamente comunicata al gestore dello stabilimento interessato e per conoscenza agli Uffici competenti della Giunta regionale.
4. Il Gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria.
5. Lo svolgimento dell'ispezione in stabilimento si articola in tre fasi successive:
- I FASE: la commissione illustra al gestore le modalità con le quali viene condotta la verifica e prende visione della documentazione di interesse;
- II FASE: la commissione conduce congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, alla lista di riscontro e all'esame dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza;
- III Fase: la commissione, concluse le attività di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione (RFISP).
6. L'ispezione si conclude con l'invio del rapporto finale di ispezione all'Autorità Competente, che adotta i necessari provvedimenti e comunica al gestore le eventuali misure integrative, nelle forme di prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione durante lo svolgimento dell'attività di controllo. L'Autorità Competente provvede inoltre alla trasmissione dei rapporti finali di ispezione agli enti competenti per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.
7. Ciascuna ispezione può essere articolata in più giornate anche non consecutive; al termine di ciascuna giornata, la commissione sottoscrive un verbale con l'indicazione dei presenti, dei punti trattati e dell'eventuale documentazione acquisita o richiesta, di cui viene data copia al gestore dello stabilimento. I verbali di giornata sono allegati al rapporto finale di ispezione.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'Autorità Competente comunica al Gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. L'Autorità Competente si accerta che il Gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma stesso.
9. Le modalità di svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per gli Stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI) sono quelle indicate nelle istruzioni operative predisposte da ARPA Lombardia ed allegate alla presente delibera e i successivi aggiornamenti disponibili sul sito web dell'Agenzia medesima. Tale documentazione è consultabile e scaricabile sul sito di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).
10. Nel caso in cui la commissione, nel corso della verifica ispettiva, riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 105/15 informa tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Competente.

ALLEGATO C
MODALITÀ, ANCHE CONTABILI, E TARIFFE DA APPLICARE IN RELAZIONE AI CONTROLLI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N. 105 ART. 30 "Disposizioni tariffarie

A. Tariffe relative alle ispezioni
Le tariffe di cui all'articolo 27 relative alle ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore sono indicate nell'allegato I tabella II del Decreto di seguito riportata:
 

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI
(€)

 

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

3.159,72

3.940,62

4.709,58

5.538,54

7.809,30

Successive verifiche ispettive

2.090,46

2.631,06

3.159.72

3.700,32

5.250,18


Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.
Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all'articolo 27 del Decreto, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del Decreto, sezione A2 punto 5.

B. Modalità di versamento delle tariffe relative alle ispezioni
I gestori degli stabilimenti di Soglia Inferiore sono tenuti a versare gli importi indicati nella tabella di cui al punto A in funzione della categoria di appartenenza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione da parte di ARPA LOMBARDIA.
Gli importi dovuti devono essere versati dai gestori degli stabilimenti secondo le seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario sul conto corrente:
*** intestato a Regione Lombardia.
Nella causale andranno obbligatoriamente indicati: il codice fiscale del versante, il codice T1, il capitolo di entrata 11231 e la dicitura: ispezione RIR "Nome stabilimento”.

C. Interessi per ritardato pagamento
In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 105/2015 il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti
Al fine di assicurare la continuità e l'effettivo svolgimento dell'attività di controllo, le visite ispettive saranno effettuate anche in caso di mancato versamento da parte del Gestore della somma dovuta, nei tempi previsti
Qualora la tariffa corrisposta dal Gestore non risulti corrispondente ai criteri di calcolo definiti dal D.Lgs. 105/2015, anche a seguito di elementi emersi nel corso delle ispezioni, Regione provvederà alla rideterminazione della tariffa medesima.

ALLEGATO D
 

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE
TRA
 

La Regione Lombardia (di seguito Regione), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, ***, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Dario Sciunnach, in qualità di Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa, giusta DGR n. X/6521 del 28/04/2017,

E

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia (di seguito Direzione VV.F), con sede legale in Milano, Via Ansperto 4, *** rappresentata ai fini del presente atto da in qualità di giusta

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito ARPA), con sede legale in Milano, Via Rosellini 17, ***, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga, in qualità di Direttore pro tempore del Settore Attività produttive e Controlli, giusto decreto del Direttore Generale n 787 del 17/12/2013 di seguito congiuntamente definite "le Parti”
 

PREMESSO CHE

- con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito Decreto) è stato adottato a livello nazionale il Testo Unico in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- l'art. 22 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia superiore come definiti all'art. 3 lettera c);
- l'art. 7 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art. 3 lettera b);
- l'art. 4 della Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16, istitutiva dell'ARPA Lombardia, prevede tra le competenze dell'Agenzia anche il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
- in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze;
- in base all'art.6 del Decreto, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, il Ministero degli Interni predispone il piano nazionale di ispezioni e il Comitato Tecnico Regionale programma e svolge le relative ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- in base all'art. 7 del Decreto, la Regione relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- alle citate ispezioni si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Decreto, con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti e secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto. Nello specifico, per gli stabilimenti di soglia inferiore, è previsto nell'allegato I del Decreto, comma 3, punto 3.4, che le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti;
- il Decreto ha abrogato il D.lgs. 334/99 e s.m.i. riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art. 6 del D.lgs. 334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore,
- Regione, con DGR n. … del … disciplina i criteri di pianificazione, programmazione, svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell'art. 27 e dell'allegato H nonché individua le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art. 30 del Decreto;
- Regione, con la Legge Regionale 30 dicembre 2015 n. 44 (Legge di stabilità 2016-2018), ha stabilito che gli introiti derivanti dagli oneri a carico dei gestori per le ispezioni, per il triennio di riferimento, sono destinati al finanziamento delle spese a carico delle amministrazioni che compongono le commissioni ispettive;
- ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione può stipulare, in base all'art. 7 co. 2 del Decreto, apposita convenzione con la Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- che la 1egge 7 agosto 1990, n. 241 recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ", all'art. 15 disciplina in tema di sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materie di interesse comune;
- l'art.4 della convenzione quadro tra la Giunta Regionale della Lombardia e ARPA Lombardia per il triennio 2016-2018 disciplina le modalità di raccordo delle attività del programma pluriennale con l'erogazione delle relative contribuzioni finanziarie, ivi compresi gli ulteriori costi non coperti dall'ordinario contributo di funzionamento;
- le attività di vigilanza e controllo di competenza della Regione condotte sino ad ora, sulla base della DGR n. 8/11182 del 3 febbraio 2010 e D.lgs. 334/99, hanno dimostrato l'efficacia dell'operare tramite una commissione ispettiva costituita da funzionari Arpa, coadiuvati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Regione intende adottare la medesima modalità di composizione delle commissioni per lo svolgimento delle ispezioni di competenza di cui all'art. 27 del Decreto;
- la Direzione VVF e ARPA, per l'effettuazione di tali ispezioni, dispongono delle risorse umane qualificate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche;
- la Giunta della Regione Lombardia con DGR X/... del ... ha approvato lo schema della presente convenzione;
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

 

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina
- le modalità di collaborazione tra la Regione, la Direzione VV.F e ARPA per la pianificazione, programmazione e lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto;
- la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto presso gli stabili-menti di soglia inferiore;
- i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F e ad ARPA degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto, in funzione dell'attività ispettiva svolta;

 

Art. 3 - Obbligazioni delle Parti

1.1 Regione, si impegna a:
a) predisporre e aggiornare, sentite la Direzione VV.F e ARPA, il piano regionale di ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio comunicandolo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2016;
b) predisporre, sentite la Direzione VV.F e ARPA, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, considerando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore a tre anni. Il programma è comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2016;
c) disporre, ove necessario ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell'art. 27 del Decreto;
d) effettuare le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio incaricando apposite commissioni ispettive composte da almeno due, dirigenti o funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, rispettivamente appartenenti uno ad ARPA Lombardia ed uno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
e) conferire apposito incarico ai componenti della commissione per l'effettuazione delle ispezioni. Ove necessario le commissioni ispettive possono essere integrate con dirigenti o funzionari tecnici di Regione e/o altre amministrazioni in relazione alle specifiche competenze;
f) adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione incaricata, comunicando via PEC al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto nonché gli ulteriori eventuali provvedimenti secondo l'articolo 28 del Decreto;
g) adottare modalità operative di svolgimento delle ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari in conformità ai criteri di cui all'allegato H del Decreto;
h) riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, ai sensi all'art. 27 co. 6 del Decreto, e a carico dei gestori sulla base delle tariffe indicate e secondo le modalità stabilite nell'allegato … alla DGR … del…, comunque in conformità all'allegato I del Decreto;
i) di destinare parte dei proventi, derivanti dal versamento delle tariffe da parte dei gestori di cui al punto precedente, per l'elaborazione e promozione di corsi di formazione e di aggiornamento, anche avvalendosi di soggetti terzi, rivolti ai dirigenti e funzionari ispettori inerenti la materia dei rischi di incidenti rilevanti, al fine di garantire un'applicazione coordinata e omogenea delle norme e dei controlli sul proprio territorio;
j) verificare l'efficacia della presente convenzione;
1.2 La Direzione VV.F si impegna a:
a) fornire alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei dirigenti e funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico;
b) garantire, compatibilmente alle esigenze d'istituto, la presenza e la partecipazione alle attività della commissione ispettiva di almeno un dirigente o funzionario tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco qualificato e in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto;
c) garantire, compatibilmente alle esigenze d'istituto, la partecipazione dei propri dirigenti e funzionari tecnici, individuati per la composizione delle commissioni, agli specifici corsi di formazione e aggiornamento organizzati da Regione;
1.3 ARPA si impegna a:
a) fornire alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei dirigenti e funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico;
b) garantire la presenza e la partecipazione alle attività della commissione ispettiva di almeno un dirigente o funzionario tecnico di ARPA qualificato e in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto;
c) garantire la partecipazione dei propri dirigenti e funzionari tecnici, individuati per la composizione delle commissioni, agli specifici corsi di formazione e aggiornamento organizzati da Regione.

 

Art. 4 - Tariffe delle ispezioni

1.1 Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 sono indicate nella tabella II-appendice 1 dell'allegato I del Decreto e sono determinate in funzione dell'appartenenza ad una delle cinque classi dello stabilimento e della circostanza che si tratti della prima verifica ispettiva o delle successive.
1.2 Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.
1.3 Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 sono versate dai gestori secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei criteri di cui all'allegato … della DGR … e comunque in conformità all'allegato I del Decreto.

 

Art. 5 - Ripartizione degli introiti da tariffe

1.1 Le Parti concordano che gli importi versati dai gestori degli stabilimenti per l'espletamento delle attività ispettive sono riscossi direttamente da Regione;
1.2 Regione riconosce alla Direzione VV.F e ad ARPA, per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della presente convenzione, un contributo per ciascun Ente, pari al 40% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori sulla base dell'art.4, importo che risulta congruo alla corresponsione dei compensi individuati in Tabella B allegata al Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 190 del 24/12/2015 e omnicomprensivo della stima di tutti gli ulteriori costi (funzionamento commissioni ispettive, oneri fiscali, spese di missione, etc..);
1.3 Regione provvede, di norma entro il primo semestre dell'anno finanziario, a versare la quota spettante per le attività, disciplinate dalla presente convenzione, effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, riscontrate nei rapporti finali di ispezione.
1.4 I contributi di cui al precedente punto 5.2 si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e non di attività commerciale;
1.5 Regione si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

 

Art. 6 - Decadenza dal contributo

Regione Lombardia, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 7, comma 2, del Decreto, si riserva di far decadere il contributo qualora riscontri l'impossibilità, da parte di Direzione VV.F e ARPA, di svolgere le attività ispettive programmate nel caso di mancata partecipazione a ispezioni programmate e di inadempimento delle modalità di svolgimento delle ispezioni, di cui alla DGR n. … del ... , ostacolando così il raggiungimento degli obiettivi regionali di ottimizzare il funzionamento delle ispezioni previsti dalla presente convenzione. A tale scopo, Regione comunica a mezzo PEC preavviso di almeno 60 giorni. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti ai contributi per le ispezioni effettivamente espletate e verbalizzate da Direzione VV.F e da Arpa.

 

Art. 7 - Responsabile dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:
• Regione: Dario Sciunnach
• Direzione VV.F: …
• ARPA: Emma Porro

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Nomina dei responsabili.

8.1 Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 il Direttore della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile in qualità di responsabile nomina per conto del titolare (la Giunta Regionale), gli Enti contraenti Direzione VV.F e ARPA quali responsabili esterni del trattamento dati.
8.2 Responsabili del trattamento sono la Direzione VV.F. nella persona di … e ARPA nella persona di Maria Teresa Cazzaniga.
8.3 Il soggetto responsabile:
• dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle attività convenzionate sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
• si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
• si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto del segretario generale n. 6805 del 7/7/2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione;
• si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
• si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
• si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali”;
• si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
• consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
8.4 Nel caso in cui venissero trattati dati sensibili e giudiziari da parte del soggetto responsabile esterno, le Parti provvederanno alla predisposizione di regole e specificazioni che potranno essere declinate con apposito disciplinare che verrà allegato alla presente convenzione,

 

Art. 9 - Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti. Decorsi cinque anni dalla sottoscrizione, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti. In caso di mancata volontà di rinnovo, sarà oggetto di scadenza. In corso di validità la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti.

 

Art. 10 - Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie tra le parti circa l'interpretazione, la gestione e/o l'esecuzione della presente convenzione ed il tentativo di composizione bonaria tra le stesse abbia esito negativo, sarà competente in via esclusiva il TAR Lombardia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Art. 11- Spese di bollo e registrazione
La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, tabella B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982 n. 955, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986 n. 131.
Il presente atto è composto da n pagine viene letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica.

Milano …

Regione                    Direzione VVF                ARPA