PIANO OPERATIVO TRA L'INAIL E LE CAPITANERIE DI PORTO DELLA PUGLIA PER LE INCHIESTE DI CUI ALL'ART. 55 DPR n. 1124/1965



La Direzione Regionale INAIL per la Puglia, con sede in Bari, Lungomare Trieste, n. 29, legalmente rappresentata dal Direttore ***

e

la Direzione Marittima di Bari, con sede in Bari, Lungomare De Tullio, legalmente rappresentata dal Direttore Marittimo C.A. CP ***

 

Premesso che:

• l'INAIL e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera in data 16 settembre 2013 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa nazionale relativo ai rapporti di collaborazione in materia di iniziative congiunte di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza, di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di vita e lavoro del personale navigante e di scambio di informazioni connesse alle inchieste attivate sugli infortuni marittimi;
• ai sensi dell'art. 4.2 del citato Protocollo i referenti a livello territoriale per l'attività operativa di esecuzione dello stesso sono per l'INAIL le Direzioni Regionali e per il Comando Generale gli Uffici periferici sede di Compartimento marittimo;
• la Direzione Marittima di Bari, nelle more della piena attuazione di quanto stabilito dal citato Protocollo, ha manifestato l'esigenza di definire nell'immediato gli aspetti relativi all'applicazione di procedure omogenee sul territorio di gestione delle notizie di infortuni a bordo nave, suscettibili di inchiesta ai sensi dell'art. 55 DPR n. 1125/1965, anche ai fine di perfezionare i flussi di informazione riconducibili alle predette indagini attraverso la continua e reciproca collaborazione e partecipazione alle stesse;
• la Direzione Regionale INAIL per la Puglia condivide l'opportunità di avviare le iniziative comuni prospettate anche al fine di consolidare i rapporti operativi tra le unità territoriali sopra indicate per gli sviluppi che deriveranno dal Protocollo nazionale;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra indicate

Concordano

di avviare il seguente piano operativo relativo alla gestione delle apprese notizie di infortunio a bordo delle unità navali di bandiera italiana, giusto l'art. 55 DPR n. 1124/1965.
 

Art. 1 OBIETTIVI

L'accordo si propone di definire procedure omogenee su tutto il territorio di giurisdizione per gestire le notizie di infortuni a bordo di unità navali, suscettibili di inchiesta ai sensi dell'art. 55 del citato D.P.R.
In particolare, il presente piano operativo si propone di specificare le modalità di conduzione delle eventuali inchieste disciplinate dal predetto art. 55.

Flussi Informativi

Finalità di ordine prioritario, oltre quella generale di coordinamento nelle attività comuni, è quella di migliorare i flussi informativi sulle notizie di eventi infortunistici a bordo nave, rendendoli più completi e tempestivi. Tale risultato sarà reso possibile da una serie di iniziative che i singoli aderenti all'accordo si impegnano ad adottare:
I. Tempestiva informazione da parte dell'Ufficio Marittimo {di seguito denominato U.M.) alla sede INAIL competente per territorio di tutte le informazioni relative agli infortuni in parola, ove una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, attestata dai competenti referenti sanitari, per l'eventuale designazione del proprio rappresentante da far partecipare all'inchiesta in argomento.
II. Tempestiva trasmissione da parte dell'U.M. degli esiti dell'inchiesta "sommaria" ed eventualmente "formale" (quest'ultima con onere di comunicazione a carico della Direzione Marittima di Bari) alla Sede INAIL competente alla gestione del caso, per le attività inerenti a! riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed eventuale azione di rivalsa, e alla Direzione Regionale INAIL per la Puglia per opportuna conoscenza;
III. In caso di prolungamento di prima prognosi inferiore a 30 giorni, tempestiva informazione da parte dell'INAIL al competente U.M. della ulteriore continuazione dello stato di inabilità per l'attivazione dell'inchiesta ex art. 55 DPR n. 1124/1965, senza pregiudizio per le autonome attività di monitoraggio condotte dalla Autorità Marittima del luogo di sbarco.
IV. Alla chiusura dei procedimenti di inchiesta, le risultanze saranno trasmesse dal procedente U.M. alla competente Direzione territoriale del lavoro, nonché a chi di ulteriore competenza (es: Procura).

 

Art. 2 ATTIVAZIONE DELL’INCHIESTA INFORTUNI

L’inchiesta dell'U.M. sarà condotta, di iniziativa, in tutti i casi in cui ricorrano infortuni mortali o lesioni tali da doversene prevedere la morte ovvero lesioni> a 30 gg o con postumi permanenti.
Il Direttore /Responsabile della Sede INA1L competente per territorio dell'inchiesta, provvederà a designare il funzionario amministrativo/ispettivo in rappresentanza dell'Istituto.
Qualora sia necessario, per la peculiarità del caso o in ipotesi di interventi richiesti al di fuori degli orari di servizio tradizionali, si avvarrà esclusivamente del personale ispettivo.

 

Art. 3 MODALITÀ DELL'INCHIESTA

L'attività sarà svolta con le modalità che seguono, durante le inchieste in esame:
• Durante le ispezioni nel luogo di lavoro dovranno essere effettuati i necessari rilievi fotografici e, se del caso, i rilievi planimetrici: di ciascuno di essi si farà separato verbale;
• Acquisizione di copia della documentazione a seconda del caso di specie:
- Piano di sicurezza ex D.lgs. nn. 271 e 272/1999 (Doc. di sicurezza e salute ecc...);
- documentazione tecnica e d'uso dei macchinari, eventualmente interessati dall'infortunio;
- registro infortuni, dal quale evincere l'eventuale ripetizione di infortuni similari a quello di specie;
- caratteristiche tecniche dei DPI forniti al lavoratore ed utilizzati al momento dell'infortunio;
- registro dell'orario di lavoro/riposo ex D.lgs 108/2005;
- certificati di sicurezza della nave, concernenti visite tecnico-sanitarie ed igiene/abitabilità e similari;
- varia ed eventuale.
• Assunzione di sommarie informazioni testimoniali dai lavoratore nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell1 infortunio e comunque a conoscenza dei fatti al fine di ricostruire la dinamica degli eventi, il tipo di lavoro effettivamente svolto, le modalità pratiche di esecuzione dei lavoro stesso, le eventuali prassi in materia.
• acquisizione di tutta la documentazione medica relativa all’infortunio al fine di consentire la determinazione della durata e la valutazione dei postumi, da trattare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy;

 

Art. 4 COMUNICAZIONE DI NOTIZIE DI REATO

In tutti i casi in cui comunque risultano emergere ipotesi di reato dovranno altresì essere compiuti i discendenti atti di polizia giudiziaria dai soggetti competenti e questi dovranno essere comunque trasmessi alla competente Procura della Repubblica, con ogni urgenza consentita.

 

Art. 5 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In tutti i casi di indagini per infortunio che evidenzino violazione della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo precedente, è necessario indagare anche in ordine alla esistenza di una responsabilità amministrativa dell'armatore/comandante, ex DD.lgs. nn. 271 e 272/1999 e norme applicabili, anche per i riflessi che detta attività determina in vista di procedimenti disciplinari, declinati dal Codice delta navigazione e dal relativo regolamento di applicazione.

 

Art. 6 MONITORAGGIO APPLICAZIONE PROTOCOLLO

Le parti si impegnano a trasmettersi, vicendevolmente, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati riassuntivi sugli accertamenti congiunti effettuati, segnalando eventuali proposte di modifica e di integrazione del protocollo in esame, per migliorarne la funzionalità.
Si individuano nel direttore / responsabile della Sede Inail e nel capo servizio tecnica e sicurezza della navigazione, presente in ogni Capitaneria di Porto i responsabili preposti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti, nonché alla puntuale applicazione del presente piano operativo e della relativa cooperazione.

 

Art. 7 FIRMA DIGITALE

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Bari, 16.10.2014

 

Per la Direzione Regionale INAIL per la Puglia   Per la Direzione Marittima di Bari

Fonte: https://www.inail.it