Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2017, n. 17096 - Ipoacusia di natura professionale. Normativa applicabile


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 11/07/2017

 

 
Fatto

 



Con la sentenza n. 629/2010, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello proposto da M.M. contro la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento di avere contratto una ipoacusia di natura professionale.
A fondamento della sentenza la Corte d'appello, richiamata la sentenza della Pretura di Lucca del 18.6.1996 e disposta una ctu, sosteneva che l'appellante fosse affetto da malattia professionale comportante una inabilità permanente nella misura del 9% di inabilità al 29.11.1994, e pertanto condannava l'INAIL ad erogare al medesimo l'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 oltre accessori.
Avverso detta sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un motivo.
M.M. è rimasto intimato.
 

 

Diritto

 


1. - Con il motivo di ricorso l'INAIL lamenta la violazione degli artt. 74 e 66, n. 2 del D.P.R. 1124/1965 e la falsa applicazione dell'art.13 d.lgs. 38/2000 del DPR 1124/65, la violazione dell'art.17 del D.M. 18.6.1988 (art. 360 n. 3 c.p.c.) non avendo la sentenza impugnata tenuto conto che la domanda - riproposta dopo un primo giudizio concluso con la sentenza della Cassazione n. 18936/2004 (che aveva cassato con rinvio una prima sentenza pronunciata dal tribunale di Lucca su appello alla sentenza del Pretore di Lucca) al quale non era seguita la riassunzione - aveva ad oggetto una malattia professionale denunciata ben prima della data di entrata in vigore dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000, posto che la domanda di malattia professionale era stata presentata dal M.M. nel giugno del 1992. 
2. - Il motivo è fondato. Per espressa previsione dell'art.13 comma 2 del d.lgs.38/2000 le disposizioni sul nuovo sistema di indennizzo del danno biologico riguardano "I danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di cui al comma 3 decreto che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato in G.U. del 25 luglio 2000. Per gli eventi dannosi antecedenti continua a trovare quindi legittima (secondo Corte Cost. 426/2006) applicazione la più restrittiva disciplina, precedentemente in vigore, nella quale non era previsto un sistema specifico di indennizzo del danno biologico, tantomeno in conto capitale per la percentuale del 9%; essendo invece erogabile, ai sensi dell'art. 74 del DPR cit. (anche per le malattie professionali, dopo la sentenza della Corte Cost. 93/1977), soltanto una rendita per inabilità permanente, ma al raggiungimento della soglia minima dell'11%. In termini v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9956 del 05/05/2011: " In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento".
3. - La sentenza impugnata non ha dunque fatto corretta applicazione delle norme ratione temporis vigenti, rispetto ad una malattia professionale che era stata denunciata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme; e deve essere pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.
Le spese processuali di tutto il processo possono essere compensate considerata l'alternanza dei giudizi e l'epoca risalente della controversia.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.M.. Compensa le spese processuali dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017