Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 12 luglio 2017
Validità: 31.07.2020
Parti: Agenzia delle entrate – Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Equitalia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo del giorno 12 luglio 2017

Tra Agenzia delle entrate – Riscossione e le Segreterie Nazionali Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca

Premesso che:
• con Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997 nel settore della Riscossione le Parti avevano stipulato apposita intesa in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
• nel CCNL 9 aprile 2008, appendice n. 2, era stato espresso l’impegno a rivedere l’Accordo Nazionale sopra citato, per verificarne la congruità e l’attualità in relazione alle modifiche organizzative e legislative successivamente intervenute;
• il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all’art. 47, comma 5, ha previsto che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
• il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in poi RLS) è il seguente:
a) n. 1 rappresentante nelle Aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) n. 3 rappresentanti nelle Aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
c) n. 6 rappresentanti in tutte le altre Aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali Aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva;
• il medesimo articolo prevede che tali numeri minimi possano essere incrementati nella misura prevista dagli accordi collettivi.
Considerato che
• a decorrere dal 1° luglio 2016 si era proceduto alla fusione per incorporazione delle precedenti tre Società Agenti della Riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) confluite in una nuova Società denominata Equitalia Servizi di riscossione spa;
• successivamente, la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
• in relazione al mutato scenario di cui sopra, il numero e la distribuzione territoriale degli RLS già in carica presso le cessate società del Gruppo Equitalia non risultano più congrui e coerenti con il nuovo assetto organizzativo e devono essere, pertanto, sottoposti a nuova procedura di elezione allo scopo di consentire il pieno esercizio delle loro funzioni, nell’ambito di un più efficace e razionale presidio all’interno dei territori;
• costituisce esigenza urgente e indifferibile stipulare un accordo che assicuri per il nuovo Ente la piena compliance normativa con i meccanismi di elezione e di esercizio delle prerogative e dei compiti esercitati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Considerato inoltre che
• le Parti, allo scopo di dare piena attuazione al dettato contrattuale e di legge, intendono superare ogni altro precedente accordo, prassi e/o regolamento aziendale già in vigore presso le cessate Società del Gruppo Equitalia confluite, in base alla citata Legge 225/2016, nel nuovo Ente pubblico economico “Agenzia delle entrate - Riscossione;
• le medesime Parti intendono addivenire a un’intesa che disciplini a livello di dettaglio, tra gli altri:
o il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative a far tempo dal 1° novembre 2017;
o il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
o le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione;
• le medesime Parti prendono atto, infine, che le attività svolte si caratterizzano, in tutte le proprie strutture organizzative, per l’assoluta prevalenza di mansioni d’ufficio.
Premesso e considerato quanto sopra, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Decorrenza e scadenza
Il presente Accordo decorre dalla data della stipula e avrà durata triennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza 31 luglio 2020 e così, successivamente, di triennio in triennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Norma transitoria
Le Parti convengono che, fermo restando quanto indicato nell’art. 1, per consentire nei tempi debiti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la conseguente elezione dei medesimi entro i termini sopra riportati, il relativo regolamento elettorale sarà redatto dalle OO.SS. e consegnato a Risorse Umane e al RSPP ai fini della verifica di congruità entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale.

Art. 2 Costituzione, numero e rappresentatività degli RLS
Sono costituite le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del citato D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i) gli RLS sono eletti dai lavoratori/lavoratrici nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
In relazione a quanto disposto dall'art. 47, comma 7, del medesimo D.Lgs., le Parti convengono che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 29. I suddetti RLS saranno individuati ed eletti su base regionale come di seguito indicato:
Nel caso in cui l’RLS, durante il mandato, venga a cessare dall'Incarico, per qualunque causale verrà sostituito, ove presente, dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale come più avanti meglio specificato; in mancanza si provvederà con immediatezza a nuove elezioni. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
In occasione delle elezioni degli RLS viene costituito apposito “Comitato Elettorale Centrale”, cui l’Ente s’impegna a mettere a disposizione i mezzi strettamente necessari per la concreta effettuazione delle elezioni (quali ad es. gli elenchi dei lavoratori in servizio e i locali idonei). Le elezioni per la designazione dell’RLS si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.
La consultazione elettorale si svolge in un’unica giornata e in modo da limitare, per quanto possibile, il pregiudizio alla normale attività di lavoro.

Art. 3 Distribuzione degli RLS sul territorio
Fermo restando il numero massimo di RLS di cui al precedente art. 2, i medesimi sono così distribuiti:
Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione
Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale
Grupppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale
Per un numero totale di n. 29 RLS.
Inoltre, al fine di garantire una presenza più efficace degli RLS sul territorio, e nell’ottica della minimizzazione dei disagi derivanti dalle esigenze di spostamento dei medesimi, le Parti convengono che, ferme restando le prerogative e le competenze degli RLS, il suddetto presidio delle aree geografiche - in linea di principio - si esplicherà secondo il criterio della maggiore contiguità territoriale tra le Unità Produttive/Sedi interessate.

Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori perla sicurezza
Agli RLS sono attribuite le funzioni indicati dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente. In particolare:
• l’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, in accordo a quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 50, avverrà previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Delegato del Datore di Lavoro oltre che al preposto della sede interessata.
• In relazione a quanto previsto alla lettera e) del citato art. 50, in merito al ricevimento della documentazione inerente sia la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, che quella relativa “alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali” gli RLS hanno accesso alla documentazione medesima; laddove disponibile, anche in formato elettronico mediante accesso al sistema informativo in uso. Saranno a tal proposito creati apposito indirizzario mail e caselle condivise dedicate agli RLS, al fine di fluidificare la comunicazione interna ed esterna degli interessati.
• L’Ente fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, quali ad es. la facoltà per gli stessi di affiggere proprie comunicazioni ai lavoratori in albi accessibili o attraverso mezzi telematici, nonché l’utilizzo delle salette sindacali.

Art. 5 Spese sostenute
L’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate - strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:
a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo una indennità chilometrica di € 0,24 per km.
b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.

Art. 6 Permessi spettanti agli RLS
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Sono escluse dal computo dei suddetti permessi retribuiti le ore di viaggio strettamente necessarie per il raggiungimento dell’unità organizzativa/sede ove svolgere il proprio mandato (che potrà avere inizio dalla propria sede di lavoro o dal proprio abituale domicilio) in base a criteri di economicità.
Non sono inoltre computate nel suddetto monte ore quelle necessarie per l’espletamento del mandato (incluse quelle di viaggio) nel caso di partecipazione alle riunioni periodiche o per le audizioni richieste dalle autorità competenti, così come quelle relative ad interventi effettuati presso le unità produttive/organizzative in caso di situazioni di emergenza.
Le comunicazioni di permesso devono essere presentate per iscritto al Settore Disciplina e Relazioni Sindacali - Ufficio Relazioni Sindacali e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o ad un addetto da questi incaricato, con un preavviso - di norma - di 24 ore.

Art. 7 Formazione
La formazione degli RLS viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) ed è finalizzata all’acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per il corretto esercizio delle funzioni loro affidate negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti dei corsi saranno coerenti con quanto previsto dal comma precedente.
In caso di elezione di nuovi RLS la formazione sarà di 32 ore lavorative, cui si aggiungono i permessi aggiuntivi di cui all’articolo che precede.
All’aggiornamento periodico degli RLS verranno destinate annualmente 8 ore, con fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 6.
Fatti salvi i casi di oggettivo impedimento o forza maggiore, nel caso in cui l’RLS non frequenti i corsi di formazione obbligatori e/o non intervenga alle riunioni previste dalle vigenti disposizioni di legge convocate con congruo preavviso dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, le Parti ne valuteranno la decadenza dalle funzioni nell’ambito di una Commissione paritetica da convocare ad hoc su iniziativa di ciascuna delle Parti medesime con l’eventuale sostituzione con il primo dei non eletti nel collegio elettorale di appartenenza.

Art. 8 Altri compiti degli RLS
Agli RLS sono attribuiti anche i compiti previsti dall’art. 9 della Legge n. 300/70 - tutela della salute e dell’integrità fisica.

Art. 9 Obblighi di riservatezza e fedeltà degli RLS
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché dell’art. 32 del CCNL 9 aprile 2008, gli RLS sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi menzionati nel documento di valutazione dei rischi così come a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni ricoperte ed espletate.

Art. 10 Rinvio
Per quant’altro non disciplinato dal presente Accordo si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni).
Disposizione transitoria e finale
Gli RLS attualmente in essere manterranno il loro incarico fino al 31/10/2017
Ferma restando l’imprescindibilità e l’obbligatorietà di esaurire le procedure di elezione e nomina degli RLS entro la data sopra riportata resta inteso che, qualora non fossero stati eletti i nuovi RLS secondo quanto disposto nelle norme che precedono, a partire dal 1° novembre il numero degli RLS che risultano in carica sarà riportato a quello indicato all’art. 2. In tal caso, in via transitoria e del tutto eccezionale, per garantire ai lavoratori e agli RLS le tutele e le attribuzioni prescritte dalla Legge, le OO.SS. si impegnano a designare con immediatezza i nominativi di questi ultimi, che eserciteranno le loro funzioni fino alla nomina dei neo eletti.