Tipologia: CCNL
Data firma: 5 gennaio 2016*
Validità: 11.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Intersettoriale
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Art. 4 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8 - Sospensione del lavoro
Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Lavoro notturno
Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 - Lavoro festivo
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione
Art. 26 - Paghe base nazionali
Art. 26 bis - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Premio di risultato
Art. 31 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
Art. 38 - Infortunio
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Congedi parentali
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
Art. 47 - Trasferimento
Art. 48 - Distacco
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 51 - Preavviso
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 53 bis - Cambio di appalto
Art. 53 ter - Crisi Aziendali
Apprendistato
Art. 54 - Tipologie contratto di apprendistato
Art. 55 - Durata rapporto contrattuale
Art. 56 - Apprendistato professionalizzante
Art. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 59 - Proporzione numerica
Art. 60 - Disciplina del rapporto
Art. 61 - Parere di conformità
Art. 62 - Periodo di prova
Art. 63 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 65 - Doveri dell'apprendista
Art. 66 - Trattamento normativo
Art. 67 - Livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 68 - Malattia
Art. 69 - Infortunio
Art. 70 - Durata contratto di apprendistato
Art. 71 - Obblighi di comunicazione
Art. 72 - Formazione
Art. 73 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
Art. 75 - Rinvio alla legge
Contratti flessibili
Art. 76 - Lavoro part time Tipologia di lavoro a tempo parziale
  Art. 77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 78 - Assunzione
Art. 79 - Obblighi di comunicazione
Art. 80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 82 - Retribuzione
Art. 83 - Periodo di comporto per malattia
Art. 84 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 85 - Diritto di precedenza
Art. 86 - Lavoro intermittente Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 88 - Assunzione
Art. 89 - Indennità di disponibilità
Art. 90 - Retribuzione
Art. 91 - Consistenza organico aziendale
Art. 92 - Lavoro a tempo determinato Requisiti di applicabilità
Art. 93 - Apposizione del termine
Art. 94 - Periodo di Prova
Art. 95 - Durata e proroghe
Art. 96 - Proporzione numerica
Art. 97 - Diritto di precedenza
Art. 98 - Retribuzione
Art. 99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 100 - Contratto di somministrazione Sfera di applicabilità
Art. 101 - Proporzione numerica
Art. 102 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 103 - Retribuzione
Art. 104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 105 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 106 - Contratto di telelavoro - Definizione
Art. 107 - Sfera di applicabilità
Art. 108 - Disciplina del rapporto
Art. 109 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 111 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 112 - Orario di lavoro
Art. 113 - Contrattazione aziendale
Art. 114 Collaborazioni Coordinate e Continuative
Istituti sindacali
Art. 115 (Ex Articolo 1) - Rappresentanze Sindacali
Art. 116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 117 - Assemblea
Art. 118 - Referendum
Art. 119 - Trattenute sindacali
Rapporti tra le parti sindacali
Art. 120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato Ebiasp
Art. 121 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 122 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 123 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 124 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 125 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 127 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 128 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 129 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 130 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 131 - Osservatorio Nazionale
Art. 132 - Osservatori Territoriali
Art. 133 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato
Art. 134 - Fondo interprofessionale per la formazione continua
Art. 134 bis - Fondo di Solidarietà
Art. 135 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 136 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 137 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 138 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 139 - Convocazioni delle parti
Art. 140 - Istruttoria
Art. 141 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 142 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 143 - Decisioni
Art. 145 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 146 - Controversie collettive
Inquadramento
Art. 147 - Classificazione del personale
Appendice
Verbale di accordo integrativo

Tabelle
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F

Contratto collettivo nazionale intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, in vigore dal 11/01/2016 al 31/12/2018

L'anno 2016 il giorno 05 del mese di gennaio, in Roma presso la sede della Confsal in viale Trastevere 60, tra Conflavoro Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese con sede legale in Lucca alla Via del Brennero n. 1040 BH […] e Fesica Confsal […], Confsal Fisals […], con l'assistenza della Confsal […]

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi e del turismo, ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Il presente CCNL Intersettoriale, Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblico Esercizio e Turismo ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo. In tal senso, già in passato ì comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.
Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla finizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale, Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblico Esercizio e Turismo che qui di seguito si riporta.
Dichiarazione a verbale
Il presente testo, che resta fedele a quello approvato con il verbale di accordo sopra ricordato, è stato modificato e ricondizionato, quanto alla sequenza e alla forma, in base agli Accordi Interconfederali 1° dicembre 2016 e 18 maggio 2017

Campo di applicazione
Distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati settore commercio - terziario - servizi (Art. 147A)
1) Alimentazione:
a) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
b) commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
c) commercio all'ingrosso di generi alimentari;
d) commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
e) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
f) commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
g) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
h) commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
i) commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati
j) commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
k) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
l) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
m) commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
n) commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
o) rivendite di pollame e selvaggina;
p) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
q) importatori e torrefattori di caffè;
r) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari;
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
2) Fiori, piante e affini:
a) commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
b) commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
c) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
d) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche- in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
3) Merci d'uso e affini:
a) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
b) rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
c) gestori di impianti di distribuzione carburante;
d) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
e) negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
f) magazzini a prezzo unico;
g) elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising e impianti di sicurezza;
h) tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
i) commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
j) camicerie e affini, busterie, cappellerie modisterie;
k) abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
l) articoli sportivi;
m) calzature, accessori per calzature;
n) pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
o) valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrelli, rivetta ture, corderie e affini;
p) commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
q) profumerie, bigiotterie e affini;
r) articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
s) articoli per regalo, giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri, oggetti e prodotti tipici e/o per turisti, prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli per fumatori;
t) oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, articoli di orologeria, bigiotteria e accessori;
u) librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici, distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
v) cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
w) ferramenta e coltelli, rivettature e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere, articoli di ferro e metalli;
x) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
y) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
z) rivenditori di edizioni musicali;
aa) strumenti musicali;
bb) francobolli per collezione;
cc) mobili e macchine per ufficio;
dd) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
ee) vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
ff) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc. ), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
gg) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, etc. ), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
hh) armi e munizioni;
ii) ottica e fotografia;
jj) materiale chirurgico e sanitario;
kk) apparecchi scientifici, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc. );
Il) autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni, cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti di ricambio e accessori per auto motocicli pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
mm) gestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti; nn) imprese di riscaldamento;
oo) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
pp) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
qq) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
rr) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc. ;
ss) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
tt) prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
uu) pesi e misure, pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
vv) macchine per cucire;
ww) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto 3).
4) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
a) agenti e rappresentanti di commercio;
b) commissionari;
c) mediatori pubblici e privati;
d) compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
e) commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
f) imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
g) fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
h) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
i) agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
5) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone:
a) agenzie di ricerca e selezione del personale;
b) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
c) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
d) agenzie di intermediazione;
e) servizi di informatica, telematica, robotica;
f) servizi di revisione contabile, auditing;
g) imprese di leasing;
h) recupero crediti e factoring;
i) consulenza, direzione e organizzazione aziendale;
j) servizi di gestione e amministrazione del personale;
k) servizi di gestione fiscale, tributaria ed elaborazione dati;
l) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
m) agenzie di informazioni commerciali;
n) ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
o) servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
p) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
q) servizi di progettazione industriale, engineering;
r) società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
s) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
t) aziende di pubblicità;
u) concessionarie di pubblicità;
v) promozione vendite;
w) agenzie pubblicitarie;
x) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
y) agenzie di distribuzione e consegna di materiale materiale pubblicitario;
z) agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
aa) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
bb) uffici residence, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
cc) servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
dd) servizi fiduciari;
ee) società di carte di credito;
ff) uffici cambi extra bancari;
gg) attività di garanzia collettiva fidi;
hh) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione amministrazione e gestione beni immobili;
ii) buying office;
jj) agenzie brokeraggio;
kk) intermediazione merceologica;
ll) recupero e risanamento ambiente, pulizie, derattizzazione e quanto altro per la manutenzione di edifici e aree verdi;
mm) altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, pulizie, lavanderie, logistici e tecnologici;
nn) agenzie di operazioni doganali;
oo) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
pp) servizi di traduzioni e interpretariato;
qq) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
rr) autoscuole;
ss) autorimesse e auto riparatori non artigianali;
tt) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
uu) agenzie di servizi matrimoniali;
vv) agenzie investigative;
ww) vendita di multiproprietà;
xx) agenzie di scommesse;
yy) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
zz) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OO. SS. firmatarie il presente CCNL;
aaa) altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
Settore pubblici esercizi - turismo (Art. 147B)
l) bar;
2) caffè;
3) gelaterie;
4) snack bar;
5) bottiglierie e fiaschetterie;
6) ristoranti;
7) trattorie;
8) osterie;
9) pizzerie;
10) tavole Calde;
11) self-service;
12) fast-food;
13) rosticcerie;
14) paninoteche;
15) friggitorie;
16) locali notturni;
17) sale da ballo;
18) sale da gioco;
19) posti di ristoro;
20) spacci aziendali;
21) aziende di ristorazione collettiva;
22) complessi turistici ricettivi dell'aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari;
23) imprese viaggi e turismo;
24) alberghi diurni;
25) aziende alberghiere;
26) alberghi;
27) motel;
28) pensioni;
29) locande;
30) fittacamere;
31) ostelli;
32) residence;
33) colonie climatiche;
34) pubblici esercizi di qualunque natura.
Settore Cooperative (già Art. 145)
Premessa
La cooperazione è caratterizzato dal rapporto mutualistico del socio che è regolato è regolato dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.
La Legge ha previsto che l'apporto lavorativo del socio possa andare oltre le semplici mansioni di amministrazione e gestione del soggetto giuridico di cui è parte, prevedendo per questi esplicitamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro che potrà variare a seconda della previsione statutaria dal lavoro dipendente a quello autonomo.
In virtù di quanto sopra, pare necessario alle parti definire la materia, che disciplina il rapporto di lavoro fra il socio e la cooperativa, in ottemperanza alla Legge n. 142/2001 e senza porre vincoli contrattuali che ledano l'autonomia decisionale dell'Assemblea dei Soci.
Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001.
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della Legge n. 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa individuata dal presente contratto del presente contratto.
Disposizioni generali
Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere disciplinata dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 142/2001 e depositato alla DTL entro 30 giorni dalla sua approvazione.
La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente
Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto all'Art. 24.
L'Art. 6 lettera d) della Legge n. 142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al c. 2 lettera b) dell'Art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. L'Art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.
Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi dell'Art. 6 lettera d) ed e) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di crisi si dà tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
L'Art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di start up ai sensi dell'Art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del plano di start up si dà tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
Salvo quanto previsto dalla Legge n. 142/2001 alle lettere d), e) ed f) del c. 1 nonché Art. 3 c. 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'Art. 3 c. 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Le cooperative di cui all'Art. 1, c. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

In ottemperanza al disposto di cui all'Art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti, in previsione degli effetti della legge n. 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.Lgs. n. 81/2008, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
3) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli.
[…]
7) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'Art. 24 lett. c), d), e).
8) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
9) Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, all'Ispettorato del Lavoro.
10) La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
2) Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto di 168 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 168 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3) Pertanto le eventuali ore eccedenti l’orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
4) Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l'utilizzo e l'azienda possa fargliele godere.
6) La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
8) L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l'istituto della Flessibilità attraverso l'affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
9) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.

Art. 10 - Banca delle ore
1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma dell'Art. 14 c. 3, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore.

Art. 11 - Modalità di fruizione
[…]
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
4) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5) Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente.
7) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
[…]
9) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
10) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'Art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pencolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
3) Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. […]
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione […]
7) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 13 - Lavoro notturno
1) Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi dell'Art. 3 Legge n. 370/1934, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:
- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del foro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- attività di vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
- attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs. n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), e di cui all'Art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali);
2) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione […], fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. […]

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
[…]
11) Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
[…]
III) negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
[…]
IV) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
V) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
VIII) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
IX) insubordinazione verso i superiori;
[…]
XI) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
III) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
IV) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
V) danneggiamento grave al materiale aziendale;
VI) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
[…]
IX) esecuzione di lavori all'Interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
X) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
XIV) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
XVI) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell'Art. 70 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003.
[…]
16) Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
17) L'azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.
[…]

Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell'ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di risultato;
c. fringe benefit;
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'Art. 18 Legge n. 300/1970;
m. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
n. specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
o. referendum.
2) Rientrano inoltre nell'ambito della contrattazione aziendale i seguenti istituti:
a. mensa o buoni pasto;
b. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
c. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'azienda;
d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
e. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
f. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
g. l'adozione di misure idonee a permettere I' accesso alle informazioni aziendali;
h. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
i. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
j. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Art. 53bis - Cambio di appalto
[…]
11) L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
[…]
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro;
nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n. 68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e
informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'Art. 2 lett. i) del decreto legislativo n. 276/2003 e al Decreto Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
[…]

Apprendistato
Art. 54 - Tipologie contratto di apprendistato

1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d'istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
3) A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Art. 55 - Durata rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'Art. 43 c. 8 D.Lgs. n. 81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Art. 56 - Apprendistato professionalizzante.
1) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
2) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 44 c. 1 D.Lgs. n. 81/2015).

Art. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e di quelli di cui all'Art. 41 e ss D.Lgs. n. 81/2015).
2) Possono essere assunti con il contratto di cui al c. l, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (Art. 43 c. 2 D.Lgs. n. 81/2015).
3) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Art. 43 c. 7 D.Lgs. n. 81/2015).
4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.

Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'Art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (Art. 45 c. 1 D.Lgs. n. 81/2015).

Art. 59 - Proporzione numerica
1) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2) In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
3) Le aziende artigiane devono rispettare i limiti numerici previsti dall'Art. 4 Legge n. 443/1985:
Aziende artigiane: limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti (Art. 4 Legge 8. 8. 1985, n. 443)
Tipo di impresa Numero massimo dipendenti e apprendisti Elevazione del numero massimo dipendenti e apprendisti
Impresa che non lavora in serie 18 dipendenti, di cui 9 apprendisti 22 dipendenti se 13 sono apprendisti
Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata 9 dipendenti, di cui 5 apprendisti 12 dipendenti se 8 sono apprendisti
Impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura 32 dipendenti, di cui 16 apprendisti 40 dipendenti se 24 sono apprendisti
Impresa di trasporto 8 dipendenti
Imprese di costruzioni edili 10 dipendenti, di cui 5 apprendisti 14 dipendenti se 9 sono apprendisti
Ai fini del calcolo del limiti di cui sopra: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio ove non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ. , che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 60 - Disciplina del rapporto
1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto; nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2) Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'Ebiasp.
3) Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
[…]

Art. 61 - Parere di conformità
1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ebiasp per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.

Art. 63 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3) Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione.
4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 65 - Doveri dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 66 - Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 70 - Durata contratto di apprendistato
1) Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello d'inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
e. 6° livello 24 mesi

Art. 72 - Formazione
A) Durata
1) L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all'Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 2° e 3°, 70 ore per i livelli 4° e 5°, mentre per i livelli 6° l'impegno formativo non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4) L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale Ebiasp, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'Isfol.
2) È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3) L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
6) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'Interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8) L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 73 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale, che il precedente Art. 72 lettera A regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[…]

Art. 74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da costituire.  

Art. 75 - Rinvio alla legge
1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2) Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo contrattuale.

Contratti flessibili
Art. 79 - Obblighi di comunicazione

1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2) In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale territoriale di riferimento, ove esistente per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 84 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 85 - Diritto di precedenza
1) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
[…]
3) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
4) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'Art. 3 c. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
7) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]

Art. 87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
[…]
4) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 88 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all'Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

Art. 91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 92 - Lavoro a tempo determinato Requisiti di applicabilità
1) La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione.
2) Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.
[…]
8) Ai sensi dell'Art. 23 c. 1 le parti stabiliscono che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
[…]

Art. 96 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo biennale;
b. da imprese start-up innovative di cui all'Art. 25 c. 2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto Art. 25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'Art. 21 c. 2;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.
4) In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a. al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b. al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5) I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 100 - Contratto di somministrazione Sfera di applicabilità
1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
2) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 101 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine causali.

Art. 102 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

Art. 104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
2) Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l'impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all'80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Art. 105 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del 50% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
2) Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l'azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all'Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall'istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
3) L'Ente Bilaterale Territoriale comunicherà con cadenza annuale all'Ente Bilaterale Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

Art. 106 - Contratto di telelavoro - Definizione
1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'Interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4) Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.

Art. 107 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
3) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro potrà essere disdettato da parte dell'azienda solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
5} Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.

Art. 108 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3) Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
4) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalia contrattazione aziendale.

Art. 109 - Diritti e doveri del telelavoratore
1) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3) Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
[…]
5) Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
[…]
4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell'utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'insaputa del telelavoratore.
5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 111 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[…]

Art. 112 - Orario di lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2) Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'Art. 3 (orario normale di lavoro), Art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), Art. 5 (lavoro straordinario), Art. 7 (riposo giornaliero), Art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n. 66/2003.

Art. 113 - Contrattazione aziendale
1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
d. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
e. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
f. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
g. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.

Art. 114 Collaborazioni Coordinate e Continuative
1) Le parti stabiliscono, ai sensi dell'Art. 2 c. 2 a) del D.Lgs. n. 81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del quadro, del I livello, Il livello e III livello previste dal presente contratto.
2) Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono all'instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzate, si stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non si possa discostare in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista da Contratto Collettivo.
3) Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall'Art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Istituti sindacali
Art. 116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a. fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
2) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
[…]
4) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Art. 117 - Assemblea
1) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo.
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato Ebiasp

1) Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla Ebiasp costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
[…]
2) Ebiasp é costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3) A tal fine Ebiasp Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 121, 131 e 132 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalia normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
p. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
4) Ebiasp svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, Ebiasp dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, Ebiasp Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7) Ebiasp potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi Ebiasp potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9) Gli organi di gestione Ebiasp saranno composti su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10) La costituzione degli Ebiasp Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ebiasp nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 121 - Enti Bilaterali Territoriali
1) Ebiasp Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con Ebiasp Nazionale e con la rete degli Ebiasp Territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) L'Ebiasp Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'Ebiasp Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) L'Ebiasp Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 123 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1) Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2) A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3) In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.

Art. 124 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da un numero pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.

Art. 131 - Osservatorio Nazionale
1) L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - Ebiasp può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale - Ebiasp inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli Ebiasp Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, Ebiasp Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento.

Art. 132 - Osservatori Territoriali
1) Ebiasp Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2) A tal fine, l'Osservatorio Territoriale:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dall' Associazioni imprenditoriale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'Art. 4 c. 4 della Legge n. 628/1961;
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e. cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Art. 135 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1) Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
[…]

Art. 136 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l'Ente Bilaterale - Ebiasp territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso Ebiasp Nazionale.

Art. 146 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente Art. 123.  

Appendice
Verbale di accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, in vigore dal 05 Novembre 2016 al 31 dicembre 2018


Le Associazioni: Conflavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e Confsal concordano quanto segue:
Adeguamento del CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi e Pubblici Esercizi e Turismo in vigore dal 5 gennaio 2016 (vigenza dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) e del verbale di accordo integrativo del 22 giugno 2016, in materia di regolamentazione dei trattamenti economici e normativi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex Art. 2 D.lgs. n. 81/2015 nell'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità e riattivazione del servizio precedentemente sospeso, e per l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta (in nome e per conto della società somministratrici) della fornitura di detti servizi ed attività accessorie.
Le Parti firmatarie del CCNL di Lavoro intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi e Pubblici Esercizi e Turismo in vigore dal 5 gennaio 2016 (vigenza dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) e del verbale di accordo integrativo del 22 giugno 2016, si sono incontrate per esaminare la situazione derivante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 in materia di "Disciplina organica dei Contratti di Lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Art. 1 c. 7 della Legge 10 dicembre 2014 n. 183", anche alla energia elettrica dell'ampio dibattito che si è andato sviluppando sulla portata innovativa e sul contenuto dell'Art. 2 del predetto decreto legislativo.
Premesso che:
Che l’Art. 2 c. 1 del predetto decreto stabilisce che a far data dall'1 gennaio 2016 si applica la disciplina del Rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
il predetto decreto, all'Art. 2 c. 2 lettera a), stabilisce che il predetto comma 1 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca nei CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le OO.SS. firmatarie il vigente CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi e Pubblici Esercizi e Turismo in vigore dal 05 gennaio 2016 (vigenza dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018), integrando i requisiti di legge, sono dunque legittimate a disciplinare la predetta materia.
Considerato che:
- le Parti hanno preso atto della necessità di sostituire la disciplina contrattuale contenuta nel verbale di accordo integrativo del 22 giugno 2016, con una disciplina specifica relativa al trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dei relativi settori e, in particolare, nel settore avente ad oggetto l'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, gestione della morosità, e per l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici;
- i predetti settori presentano particolari esigenze produttive ed organizzative, derivanti dalla circostanza che tali attività siano frequentemente affidate in regime di appalto (o subappalto) dalle società che somministrano tali servizi a società terze; dall'esigenza da parte delle società cui tali servizi sono affidati
anche in regime di appalto (o subappalto) di avvalersi di collaboratori in relazione alla durata dei predetti contratti di appalto (o subappalto) di servizi eventualmente stipulati con le committenti, all'ambito territoriale oggetto del contratto di appalto (o subappalto), alla quantità di utenti/fruitori della fornitura di acqua, energia elettrica e gas cui le attività sopra descritte sono destinate, alle possibili variazioni quantitative del numero di contatori interessati dall'attività di gestione, lettura, manutenzione e sostituzione che sì potrebbero verificare anche nell'arco di periodi brevi (in conseguenza di recessi dai contratti di somministrazione ovvero dalla stipulazione di nuovi ed ulteriori contratti da parte dei destinatari dei servizi) con riferimento ad una determinata zona, ovvero alle campagne di promozione presso i consumatori della vendita di fornitura di tale tipologia di servizi.
Le Parti concordano:
- di prevedere, ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2015 n. 81 Art. 2 c. 2 lett. a), discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore sopra meglio precisate;
- che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente accordo si basa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal c. l dell'Art. 2 del citato D.lgs. n. 81/2015;
- di prevedere e stabilire una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano nell'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità o per la riattivazione del servizio precedentemente sospeso, e per l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici, della fornitura di detti servizi ed attività accessorie di presa in incarico di agenda appuntamenti, visite presso i clienti, illustrazione servizi commerciati ed offerti, il rilascio informazioni in ordine a tali servizi, promozione e conclusione con i potenziali utenti dei contratti di fornitura in favore della Cliente somministratrice di tali servizi e/o beni;
- che l'applicazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa all'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità o per la riattivazione del servizio precedentemente sospeso, e per l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici, hanno reso possibile un significativo sviluppo della occupazione, con l'impiego di fasce di popolazione altrimenti disoccupate, in particolare tra le donne e i giovani, con forte ricaduta anche sociale soprattutto nel Sud Italia, ma che tale meccanismo deve essere regolato al fine di creare le premesse per uno sviluppo industriale del settore sostenibile nel tempo;
- di regolamentare con il presente Accordo Integrativo tali attività, con le seguenti finalità: a) evitare abusi che possano mascherare rapporti di lavoro subordinato; b) definire il corrispettivo in ottemperanza all'Art. 2 c. 2 lett. a) D.lgs. n. 81/2015; c) garantire un insieme di tutele ai Collaboratori.

Titolo I - parte normativa
Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Accordo, sostituendo integralmente in relazione all'attività sopra meglio precisata il verbale di accordo integrativo del 22 giugno 2016, si applica ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgano attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità o per la riattivazione del servizio precedentemente sospeso, l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici, della fornitura di detti servizi ed attività accessorie, attività svolte dal collaboratore per conto di imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente Accordo, e che applichino il CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo del 5 gennaio 2016 (vigenza dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018).  
La figura professionale alla quale si potrà applicare il presente Accordo è unicamente quella degli operatori/collaboratori impiegati nelle attività sopra meglio precisate.

Articolo 2 - Definizioni
Agli effetti del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
Committente: soggetto che riceve l'incarico dalle società somministratrici di acqua, energia elettrica e gas di effettuare: 1) la lettura dei contatori/misuratori dei consumi di acqua, energia elettrica e gas somministrati presso ogni tipologia di immobile e/o abitazione su tutto il territorio nazionale; 2) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la sostituzione dei contatori/misuratori dei consumi di acqua, energia elettrica e gas somministrati presso ogni tipologia di immobile e/o abitazione su tutto il territorio nazionale, la sospensione della fornitura per morosità e la riattivazione del servizio precedentemente sospeso; 3) la promozione e vendita indiretta (con la modalità c. d. porta a porta) di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori);
Collaboratore: soggetto che svolge nell'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità e la riattivazione del servizio precedentemente sospeso, l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici, della fornitura di detti servizi ed attività accessorie;
Cliente: soggetto che conferisce al Committente l'incarico di svolgere: 1) l'attività di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione dei contatori/misuratori dei consumi di acqua, energia elettrica e gas, forniture somministrate presso ogni tipologia di immobile e/o abitazione su tutto il territorio nazionale, la sospensione della fornitura per morosità e la riattivazione del servizio precedentemente sospeso; 2) l'attività di promozione e vendita con la modalità porta a porta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori);
Utente: soggetto titolare del contratto di fornitura di acqua/energia elettrica/gas e/o comunque beneficiario di tali tipologie di fornitura, presso cui il collaboratore dovrà recarsi per effettuare la lettura dei contatori, ovvero gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, sospensione della fornitura per morosità e/o la riattivazione del servizio precedentemente sospeso; soggetto presso cui verrà promossa ed eventualmente conclusa la vendita (con la modalità porta a porta) dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) commerciati dai Clienti, e tutte le attività connesse ed accessorie;
Rilevazione consumi: l'effettiva rilevazione/annotazione del consumo risultante dal contatore /misuratore presenti presso gli immobili che fruiscono della fornitura di acqua, energia elettrica e gas, effettuata dal collaboratore in occasione del sopralluogo /visita;
Tentativo di rilevazione consumo: l'impossibilità di rilevazione del consumo di acqua, energia elettrica e gas dal relativo contatore/misuratore a causa dell'assenza dell'utente al momento della visita/sopralluogo effettuato dal collaboratore;
Gestione morosità: interventi effettuati presso gli utenti e finalizzati alla sospensione dell'erogazione della fornitura di energia elettrica, acqua e gas in caso di mancato pagamento del servizio; interventi effettuati presso consumatori per la riattivazione del servizio di fornitura di energia elettrica, acqua e gas precedentemente sospeso a causa di morosità e successivamente regolarizzato;
Provvigione: entità del compenso da corrispondere a ciascun collaboratore incaricato dell'attività di raccolta di proposte di contratto (c. d. vendita indiretta} presso il domicilio di privati consumatori; 
Contratto approvato: proposta di contratto di somministrazione di acqua, energia elettrica e gas fornito dalla Cliente che il collaboratore dovrà sottoporre e fare sottoscrivere al consumatore/utente interessato all'acquisto di tali servizi, e che dovrà essere successivamente trasmesso alla Committente e da questa ultima alla Cliente;
Contratto ordinato: ogni proposta di contratto sottoscritto dal consumatore/utente (trasmessa dal collaboratore alla Committente e da questa alla Cliente) in ordine alla quale il consumatore/utente abbia confermato in un secondo momento direttamente alla Cliente la volontà di contrarre (e dunque stipulare il contratto di fornitura dei servizi commerciati dalla Cliente);
Ripensamento: revoca e/o recesso da parte dell'utente dal contratto precedentemente approvato;
Periodo di produzione: il periodo di produzione mensile relativa all'attività svolta dal collaboratore. Tale periodo decorre dal giorno di decorrenza del contratto individuale del collaboratore.

Articolo 3 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex Art. 2 c. 2 lett. a) di cui al D.lgs. n. 81/2015 dovrà essere redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle Parti, e deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
e) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
f) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
h) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione;
i) le forme assicurative eventualmente previste;
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]

Articolo 4 - Natura della prestazione
L'attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:
[…]
8. con modalità che consentano al Collaboratore il giusto recupero delle energie psico-fisiche.
[…]

Articolo 5 - Autonomia e coordinamento […]
Articolo 6 - Assenza del potere gerarchico […]
Articolo 7 - Assenza del potere disciplinare […]
Articolo 8 - Modalità di esecuzione della prestazione [...]
Articolo 9 - Informazione e verifiche periodiche

Le Parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre modifiche innovative.

Articolo 10 - Durata del contratto di collaborazione [...]
Articolo 11. Strumenti a disposizione del Collaboratore [...]
Articolo 12 - Maternità e paternità, malattia e infortunio [...]
Articolo 13 - Doveri del Collaboratore

Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione. In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l'altro, l'obbligo di: 
1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale ovvero in codici etici e/o deontologici portati a sua conoscenza e dal medesimo sottoscritti, nonché le vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
[…]
3. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[...]
5. avere cura dei beni a lui eventualmente affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
[...]

Articolo 14 - Profili fiscali e contributivi [...]
Articolo 15 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica

Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.

Articolo 16 - Assicurazione obbligatoria [...]
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto - il Collaboratore, presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 17 - Cessazione del rapporto [...]
Articolo 18 - Diritti sindacali [...]
Articolo 19 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento [...]
Articolo 20 - Commissione di certificazione ex Art. 2 c. 3 D.lgs. n. 81/2015 [...]
Articolo 21 - Disposizioni finali [...]
Titolo II - parte economica
[...]


* Come modificato ed integrato in data 6 giugno 2017