Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 24 luglio 2017, n. 36661 - Mancanza di formazione e sede inadatta alla sicurezza del lavoro: sostanze pericolose trovate nella casa adiacente al luogo di lavoro. Vincolo della continuazione per i due reati


Presidente: SAVANI PIERO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 30/05/2017

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Asti con sentenza del 13 ottobre 2016, condannava P.L.P. alla pena di € 6.000,00 di ammenda, oltre alle spese, per i reati unificati con il vincolo della continuazione di cui agli art. 64, comma 1, in relazione all'art. 63 e 68, comma 1, lettera B, del d. lgs. 81/2008 - capo A, commesso il 14 aprile 2014 -, e art. 37, comma 1, e 2, 55, comma 5, lettera C, d. lgs. 81/2008 - capo B, accertato il 14 aprile 2014 -.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e P.L.P. propongono ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
3. Per il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti: violazione di legge e vizio di motivazione. Ha errato il giudice ad unificare i due reati con la continuazione, e la motivazione risulta inadeguata poiché si limita ad affermare solo: "considerate le concrete modalità di commissione dei due episodi contestati nell'imputazione e la loro sostanziale contemporaneità". Inoltre manca la prova certa che entrambi i reati siano dolosi.
4. Imputato: violazione di legge, art. 63, 64 e 68 d. lgs. n. 81/2008 - in relazione all'art. 546, comma 1, lettera E cod. proc. pen. -, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal verbale di ispezione, rilievi fotografici e dal verbale di udienza del 13 ottobre 2016.
Le vernici e i solventi sono state rinvenute presso l'abitazione del ricorrente in strada Omissis, e non nella sede di lavoro, strada Omissis.
Anche il teste C. riferiva in udienza che nell'abitazione non si stavano svolgendo lavori. Conseguentemente non risulta applicabile la normativa sui luoghi di lavoro, trattandosi di abitazione. Sul punto la sentenza Impugnata è carente di motivazione.
4. 1. Violazione di legge, art. 37 e 55, d. lgs. 81/2008 e manifesta illogicità della motivazione.
La testimonianza di C. (teste di P.G. operante) è stata travisata poiché egli non afferma una totale assenza di formazione del lavoratori, ma solo di una sua inadeguatezza (valutazione peraltro preclusa al teste), mentre nella motivazione della sentenza si parla di totale assenza, senza analisi della documentazione.
Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza Impugnata.
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolati in fatto.
3. 1. Con il primo motivo l'imputato sostiene che il sopralluogo sia avvenuto presso la sua abitazione e non nel luogo di lavoro. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illegittimità, rilevando come l'azienda era vicina all'abitazione (adiacente) e "veniva rilevata una situazione di estremo disordine e degrado, con materiali abbandonati lungo i passaggi, assenza di cappe d'aspirazione, estrema promiscuità delle sostanze pericolose (quali vernici e solventi) con gli ulteriori materiali di lavorazione"; la prova inoltre era evidente, dal verbale di sopralluogo e dalle foto in atti.
3. 2. Sull'obbligo formativo dei lavoratori (sul quale vedi Sez. 3, n. 3898 del 23/11/2016 - dep. 27/01/2017, Colleoni, Rv. 26907001) la sentenza richiama la testimonianza di C. che riferiva dell'assenza di formazione (nell'imputazione si contestava l'omissione di una "informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ovvero ometteva di effettuare gli aggiornamenti previsti per la formazione dei lavoratori").
Il ricorrente ritiene travisata la prova testimoniale di C. ma ne trascrive solo dei pezzi, e allega solo alcune pagine del verbale della testimonianza, quindi il relativo motivo risulta inammissibile: ""Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione" (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901).
5. Anche il ricorso del Procuratore della Repubblica risulta inammissibile perché manifestamente infondato e articolato solo in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da manifeste illogicità o da contraddizioni, rileva la sussistenza dell'Indole dolosa delle contravvenzioni (deliberatamente ometteva di fornire adeguata formazione, e manteneva la sede in stato inadatto alla sicurezza del lavoro) e considerata la contemporaneità delle violazioni e le modalità ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso; trattasi di accertamento e valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come nel nostro caso: "In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione" (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 - dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 25400601).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento, per l'Imputato, in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente P.L.P. al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2017