Tipologia: Protocollo di intesa*
Data firma: 9 ottobre 1996
Validità: 01.09.1996 - 31.12.1998
Parti: Ausitra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Portuali
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 29 gennaio 1992

Sommario:

 Premessa
Art. - Campo di applicazione.
Art. - Assunzione.
Art. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. - Visita medica.
Art. - Periodo di prova.
Art. - Relazioni industriali.
• A livello nazionale
• A livello territoriale
• A livello regionale.
• A livello aziendale.
Art. - Osservatorio nazionale.
Art. - Riduzione di attività lavorativa.
Art. - Accordi di solidarietà per l'occupazione.
Art. - Ambiente di lavoro e difesa della salute.
Art. - Contratto a tempo determinato.
Art. - Part-time.
Art. - Classificazione del personale.
• Premessa
Art. - Inquadramento professionale.
• Quadri
• Classificazione
Art. - Orario di lavoro.
• Determinazione della retribuzione
• Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo
• Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
• Riduzione orario di lavoro
Art. - Lavoro straordinario, notturno e festivo-lavorazione a turni
• Maggiorazione per lavoro a turni
Art. - Riposo settimanale
Art. - Festività
Art. - Ferie.
Art. - Elementi della retribuzione.
Art. - Corresponsione della retribuzione.
Art. - Elementi retributivi aventi carattere continuativo.
Art. - Scatti biennali.
Art. - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. - Indennità maneggio denaro.
Art. - Trasferte.
Art. - Trasferimento.
Art. - Permessi.
Art. - Assenze.
Art. - Interruzione e sospensione del lavoro.
Art. - Recuperi.
Art. - Congedo matrimoniale.
Art. - Tutela della maternità.
Art. - Cure termali.
Art. - Pari opportunità
Art. - Tutela delle persone handicappate.
Art. - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari.
Art. - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
Art. - Servizio militare.
Art. - Prevenzione infortuni e malattie professionali.
 Art. - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie.
Art. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. - Infortuni e malattie professionali.
Art. - Rapporti in azienda
Art. - Aspettativa.
Art. - Provvedimenti disciplinari.
Art. - Preavviso licenziamento e di dimissioni.
Art. - Trattamento di fine rapporto.
Art. - Indennità in caso di morte.
Art. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. - Previdenze.
Art. - Restituzione documenti di lavoro e certificato di lavoro.
Art. - Diritti sindacali.
• A) Rappresentanze sindacali aziendali.
• B) Assemblee.
• C) Permessi per cariche sindacali.
• D) Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche o a coprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
Art. - Versamenti contributi sindacali.
Art. - Diritto allo studio.
Art. - Patrocinio legale dei dipendenti.
Art. - Procedure e sedi di composizione delle controversie.
• Livello territoriale.
• Livello nazionale.
• Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende.
Art. - Fondo di solidarietà.
Art. - Inscindibilità delle norme regolamentate e condizioni di miglior favore.
Art. - Norma generale.
Art. - Quota di servizio sindacale.
Art. - Decorrenza e durata.
Art. - Minimi tabellari.
• Aumenti Retributivi
• nuovi minimi tabellari da 1/1/1998.
Stesura contratto.
Verbale d'accordo allegato al CCNL (armonizzazione contrattuale) 9 ottobre 1996
Classificazione
Salvaguardia del livello retributivo acquisito derivante da elementi retributivi contrattuali - ristrutturazione retributiva.
Attribuzione incrementi retributivi di cui all'accordo di rinnovo CCNL Ausitra 9/10/96.
Art. - Contrattazione integrativa aziendale.
Art. - Salute e sicurezza sul lavoro.
Art. - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni.
Art. - Rappresentanze sindacali unitarie.
Art. - Diritti sindacali.
Art. - Fondo nazionale di previdenza complementare.
Art. - Volontariato.
Art. - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Ferie e ROL
Art. - Preavviso malattia.
Art. - Norma di rinvio alla trattativa di armonizzazione in sede aziendale
Comunicato congiunto
Fax Ausitra

Addì, 9 ottobre 1996 tra l'Ausitra […] assistita dalla propria delegazione imprenditoriale - Uniport - composta da[…] Assimprese di Livorno, […] Cpr Coop. di Civitavecchia, […] Cilp di Livorno, [...] Clp Coop. di Catania, […] Clp di Piombino e la Filt-Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uiltrasporti […] è stato rinnovato il CCNL il 29 gennaio 1992 per i lavoratori dipendenti dalle imprese portuali esercenti le operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale negli ambiti portuali, le imprese che forniscono servizi connessi con le operazioni portuali, nonché i servizi di guardianaggio, noleggio pontoni a bigo, semoventi e attività similari ausiliarie del traffico portuale ed il personale da esso dipendente.

Protocollo d'intesa
Art. - Campo di applicazione.

Il presente Contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le imprese portuali esercenti le operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale negli ambiti portuali, le imprese che forniscono servizi connessi con le operazioni portuali, nonché i servizi di guardianaggio, noleggio pontoni a bigo, semoventi e attività similari ausiliarie del traffico portuale ed il personale da esso dipendente.

Art. - Visita medica.
Il lavoratore, prima della costituzione del rapporto di lavoro, può essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.

Art. - Relazioni industriali.
Le parti condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

A livello nazionale.
A livello nazionale l'Ausitra e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL di settore, analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un riequilibrato sviluppo del settore.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento di settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro; valutano le prospettive produttive conseguenti, i programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee di azioni dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti altresì acquisiscono informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione con riferimenti numerici riguardanti i contratti di formazione e lavoro, i contratti a tempo determinato ed i contratti a tempo parziale e analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.

A livello territoriale
Qualora sulle materie di cui sopra emergano problematiche particolari che interessino aree caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede territoriale.

A livello regionale.
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.

A livello aziendale.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l'Associazione nazionale stipulante, le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria, informazioni riguardanti: previsione di programmi aziendali; andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; stato di applicazione della legge di parità (9 dicembre 1977, n. 903).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle strutture sindacali aziendali e/o alle organizzazioni sindacali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione sui problemi sopra richiamati con particolare riferimento all'occupazione.

Art. - Osservatorio nazionale.
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente Contratto, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n. 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e trasporto, dando piena applicazione ai contenuti del DLS 626/94 nonché all'accordo interconfederale 22.6.95 di cui all'allegato I;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da tre rappresentanti da parte datoriale e tre di parte sindacale.
L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno e, quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.
L'Osservatorio ha sede presso l'Ausitra che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle parti e, non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

Art. - Ambiente di lavoro e difesa della salute.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) Il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) Il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore; le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

Art. - Contratto a tempo determinato.
[…]
Le assunzioni con Contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle RSU ovvero, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali locali.
I contratti a termine possono essere conclusi entro la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con Contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di Contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.
[…]

Art. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali per i lavoratori non turnisti distribuito normalmente su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e di 39 ore per i turnisti. Per i turnisti la distribuzione la distribuzione dell'orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì a sabato.
L'orario di lavoro settimanale potrà essere articolato in 6 giorni con la possibilità di alternare turni di 6 ore e 30 minuti, e di 8 ore per il lavoro a orario spezzato, fermo restando il massimo di 39 ore.
Nel caso di esigenze produttive che richiedono un utilizzo degli impianti su 24 ore di lavoro è stabilito in 36 ore da Lunedì a sabato.

Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo
Per il personale avviato al lavoro in maniera promiscua sia a giornata che in turni l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Per il personale addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia l'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali.

Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra - di norma con un preavviso di almeno 24 ore al lavoratore interessato - le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al limite di 100 ore per anno solare con un massimo di ore giornaliere.

In corrispondenza del limite di 100 ore saranno riconosciuti equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
Nell'eventualità che nella giornata di flessibilità la prestazione dovesse proseguire oltre le 2 ore, le ulteriori saranno compensate con la maggiorazione prevista all'art. 13 del presente Contratto.
I periodi di flessibilità saranno comunicati alle strutture sindacali aziendali.
[…]
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro tre mesi compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.

Art. - Lavoro straordinario, notturno e festivo-lavorazione a turni
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano e previo accordo tra le parti il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua opera oltre il normale orario sia di giorno che di notte.
L'orario contrattuale è pari a 39 ore settimanali per i turnisti e 40 ore per i non turnisti. […]

Art. - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori ai quali è richiesto di prestare servizio alla domenica questa sarà considerata giornata lavorativa ed il riposo compensativo sarà effettuato in altro giorno della settimana, scelto di comune accordo tra il lavoratore e l'impresa. sarà considerato festivo a tutto gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[…]

Art. - Recuperi.
È ammesso il recupero a trattamento economico normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. - Tutela della maternità.
Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia. Per il solo periodo legale di assenza obbligatoria la lavoratrice godrà di un trattamento economico analogo a quello di malattia.

Art. - Tutela delle persone handicappate.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori, a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. - Prevenzione infortuni e malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
In particolare l'Azienda deve:
1) sottoporre il lavoratore a visita medica prima della sua assunzione, quando questi è destinato a lavorazioni con caratteristiche di nocività al fine di accertarne preventivamente l'idoneità fisica per quelle particolari lavorazioni;
2) dotare il lavoratore di mezzi di difesa eventualmente necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocive alla salute del lavoratore.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché delle direttive e accorgimenti disposti al riguardo dall'Azienda.

Art. - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie.
[…]
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere segnalato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed effettuate denunce di legge.
La segnalazione tardiva fa rientrare la eventuale infermità sulla nozione di malattia o infortunio non sul lavoro.
[…]

Art. - Infortuni e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi di assistenza e pronto soccorso.
[…]

Art. - Rapporti in azienda (sostituisce il precedente articolo).
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente Contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con quanto previsto all'art. 39.

Art. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, a seconda della gravità, potranno essere punite con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa;
3) sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento con preavviso;
5) licenziamento senza preavviso.
[…]
A titolo meramente esemplificativo si indicano le sottonotate fattispecie di mancanze disciplinari che possono dar luogo all'applicazione dei singoli provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto: può essere inflitto al dipendente ce commetta, durante il lavoro, mancanze di lieve entità, non meglio specificabili;
2) multa: può essere inflitta al dipendete che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che abbia in consegna, oppure non avverta tempestivamente l'azienda degli eventuali danni verificatesi;
d) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Le predette infrazioni, nei casi di maggiore gravità, comportano la sospensione.
3) La sospensione, fino ad un massimo di 3 giorni, può essere inflitto al dipendente che:
[…]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni, non gravi, al materiale o alle persone;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con multa.
4) Il licenziamento con preavviso, o senza preavviso nel caso che la mancanza sia tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e/o si faccia sostituire da personale non dipendente nello svolgimento delle mansioni;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci;
[…]
f) ometta di fare rapporto per qualsiasi incidente accaduto durante il turno di servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
g) nei casi di recidiva entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. - Diritti sindacali.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolo, si rinvia alla legge 20.5.1970 n. 300.
B) Assemblee.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti possono essere promosse, anche durante l'orario di lavoro, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto o dalle rappresentanze sindacali aziendali, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le assemblee durante l'orario di lavoro possono essere effettuate nei limiti di 10 ore annue. […]

Art. - Norma generale.
Per quanto non contemplato dal presente Contratto valgono le norme contenute nelle Leggi, nei Principi Generali del Diritto, negli Accordi sindacali e Locali di categoria.

Verbale d'accordo allegato al CCNL (armonizzazione contrattuale) 9 ottobre 1996
Art. - Salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.

Art. - Rappresentanze sindacali unitarie.
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 subentrano le RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di CCNL.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
I compiti delle RSU, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuite alle RSA di cui all'art.19 della L. 20.5.70, n° 300.

Art. - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
La commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare, con riferimento alla L. n° 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità;
- consentire o favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni ed accordi con le azioni positive per le pari opportunità;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali;
- promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.

Art. - Norma di rinvio alla trattativa di armonizzazione in sede aziendale.
Per gli istituti non espressamente contemplati dal presente accordo e/o derivanti da accordi integrativi aziendali sarà effettuata a livello locale una verifica di compatibilità rispetto a quanto previsto dalla normativa del CCNL Ausitra, come da nota a verbale apposta all'accordo di rinnovo 8/10/1996 di detto CCNL.