Tipologia: CCNL
Data firma: 29 ottobre 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Assoporti e Filt-Cgil. Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autorità portuale
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Assunzione del personale
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Titolo II - Doveri dei lavoratori
Art. 3 - Dichiarazione di residenza
Art. 4 - Doveri del lavoratore.
Art. 5 - Doveri di supplenza.
Art. 6 - Uniforme e oggetti di corredo per il personale.
Art. 7 - Patrocinio legale dei dipendenti.
Titolo III - Trattamento economico
Art. 8 - Trattamento economico tabellare.
Art. 9 - Assegno per nucleo familiare.
Art. 10 - Indennità di contingenza.
Art. 11 - Scatti biennali di anzianità.
Art. 12 - Trattamento per le quattro festività soppresse, per le due civili spostate alla domenica e per le festività infrasettimanali.
Art. 13 - Mensilità aggiuntive.
Art. 14 - Indennità varie.
Art. 15 - Trattamento di trasferta.
Titolo IV - Malattia - Infortunio sul lavoro - Maternità - Aspettativa per servizio militare
Art. 16 - Assenza per malattia.
Art. 17 - Trattamento di infortunio sul lavoro.
Art. 18 - Maternità.
Art. 19 - Aspettativa per servizio militare.
Titolo V - Previdenza, assistenza - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Trattamento di previdenza.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 22 - Orario di lavoro.
Art. 23 - Lavoro a turni.
Art. 24 - Mobilità del personale.
Art. 25 - Ora base.
Art. 26 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 27 - Riposo settimanale e festivo.
Art. 28 - Ferie.
Art. 29 - Congedo straordinario.
Art. 30 - Permessi non retribuiti.
Art. 31 - Classificazione del personale.
Art. 32 - Declaratorie e profili professionali.
Titolo IX - Relazioni e diritti sindacali. Disposizioni varie
Art. 33 - Commissione per le pari opportunità.
Art. 34 - Contrattazione aziendale.
Art. 35 - Relazioni sindacali.
Art. 36 - Libertà di opinione e diritti sindacali.
Art. 37 - RSU
Art. 38 - Permessi sindacali.
Art. 39 - Assemblee sindacali.
Art. 40 - Contributi sindacali.
Art. 41 - Permessi per motivi di studio.
Art. 42 - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
Art. 43 - Gruppi di lavoro.
Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela della salute e della integrità fisica.
Art. 45 - Attività culturale, sociale e per il tempo libero.
Art. 46 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Art. 47 - Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
 Art. 48 - Volontariato.
Art. 49 - Permessi ai volontari di protezione civile.
Art. 50 - Consiglieri di parità.
Art. 51 - Tutela dei tossicodipendenti.
Art. 52 - Donatori sangue ed organi.
Art. 53 - Handicappati e invalidi.
Art. 54 - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva nelle assunzioni.
Art. 55 - Mensa.
Art. 56 - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 57 - Contratto a termine.
Art. 58 - Part-time.
• 1. Carattere dell'istituto.
• 2. Orario di part-time.
• 3. Individuazione dei destinatari.
• 4. Periodo minimo del part-time e ritorno al tempo pieno.
• 5. Trattamento economico e normativo.
• 6. Trattamento economico.
• 6.1. Decorrenza dell'anzianità.
• 6.2. Ferie.
• 6.3. Assegni per nucleo familiare.
• 6.4. Festività.
• 6.5. Sviluppo professionale.
• 6.6. Trattamento di fine rapporto.
• 7. (causa di risoluzione)
Titolo X - Disciplina
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 60 - Ammonizione scritta, multa e sospensione.
Art. 61 - Licenziamento.
Titolo XI - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Titolo XII
Art. 63 - Efficacia del contratto.
Art. 64 - Rinvio.
Titolo XIII - Regolamentazione quadri portuali
Art. 1 - Dichiarazione generale.
Art. 2 - Definizione area quadri.
Art. 3.
Art. 4 - Attribuzioni della qualifica.
Art. 5 - Orario di lavoro.
Art. 6 - Trattamento economico.
Art. 7 - Informazione e formazione.
Art. 8 - Innovazioni e invenzioni.
Art. 9 - Svolgimento di mansioni di livello superiore.
Art. 10 - Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile.
Art. 11 - Premio per raggiungimento degli obiettivi.
Art. 12 - Ad personam.
Art. 13 - Passaggio da quadro a dirigente.
Art. 14 - Norme generali di rinvio.
Dichiarazione congiunta.
Norme transitorie ad esaurimento.
Chiarimento a verbale e norma transitoria di cui all'art. 34.
Norma eccezionale ad esaurimento.
Nota alla norma eccezionale ad esaurimento.
Nota all'art. 32 (Declaratorie e profili professionali).
Allegato al CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dipendenti autorità portuali Roma, 29 ottobre 1996 tra l'Assoporti e le organizzazioni sindacali

Premessa
[...]
Accordo concernente il CCNL dei dipendenti delle autorità portuali di cui all'art. 10, comma 6, legge n. 84/94 come modificato dal d.l. n. 535/96

Il giorno 29 ottobre 1996 in Roma tra l'AssociazionePorti Italiani- Assoporti, quale rappresentante delle Autorità Portuali e le Organizzazioni Sindacali nazionali Filt/Cgil - Fit/Cisl, Uiltrasporti, in rappresentanza dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) delle Autorità Portuali

premesso
a) che in data 8.2.96 tra le medesime è stata siglata, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 6, legge 84/94 (come modificato dal DL 535/96), un'ipotesi di accordo relativamente al CCNL, di natura privatistica, del personale dipendente non dirigente delle Autorità Portuali;
b) che il suddetto accordo è stato a suo tempo trasmesso al Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
c) che le parti, manifestando il reciproco interesse a favorire un costruttivo processo di consolidamento delle Autorità Portuali, espressamente riconfermano i principi ispiratori e programmatici contenuti nel preambolo del citato accordo dell'8.2.96, i quali si intendono qui richiamati e recepiti;
d) che alla data odierna non è stato ancora formalmente perfezionato il decreto ministeriale su richiamato;
e) che, anche per evitare incertezze nelle previsioni gestionali delle Autorità Portuali, non è possibile procrastinare ulteriormente la stipula del contratto, in sostituzione del superato RUN delle ex Organizzazioni Portuali, sino ad oggi applicato dalle interessate Autorità Portuali, in assenza di altra normativa;
f) che le parti medesime si reincontreranno qualora fosse necessario esaminare eventuali correttivi discendenti dai contenuti del richiamato decreto ministeriale;

Si conviene quanto segue
1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) il testo del CCNL per i dipendenti (quadri, impiegati e operai) delle Autorità Portuali è quello allegato al presente accordo;
3) del suddetto testo fanno parte altresì pattuizioni specifiche, norme transitorie e ad esaurimento riguardanti il personale trasferito dalle Organizzazioni Portuali alle Autorità Portuali e in servizio presso le medesime alla data dell'1.1.96. Con la data del 31.12.95 cessa di avere vigenza per il predetto personale il Regolamento Unico Nazionale - RUN - sinora convenzionalmente applicato;
4) il CCNL rappresenta una normazione unitaria e inscindibile. E' comune impegno delle parti stipulanti, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, di operare per favorire la puntuale applicazione e attuazione della normativa contrattuale;
[…]

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle autorità portuali
Titolo I - Assunzione del personale
Art. 1 - Assunzione.

[…]
L'Ente può, avvalendosi di strutture mediche pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva.
[…]

Titolo II - Doveri dei lavoratori
Art. 4 - Doveri del lavoratore.

Ferme restando la validità delle disposizioni di legge e/o amministrative in materia, nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori o preposti, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del dipendente, i superiori e i preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti ai sensi di collaborazione ed urbanità.
L'Ente avrà cura di mettere il dipendente in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
[…]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi superiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato.
[…]
Se il dipendente ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire, è esente da responsabilità, ferma restando responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
Il dipendente risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.
[...]
Il dipendente ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni e a quelle particolari prescritte in tale materia nell'ambito del porto.
[…]

Art. 6 - Uniforme e oggetti di corredo per il personale.
Il dipendente che disimpegna determinate prestazioni deve indossare, in servizio, l'uniforme o particolari oggetti di vestiario o di corredo ed usare i prescritti indumenti protettivi forniti dall'Ente, previo esame congiunto con le Organizzazioni sindacali.

Titolo IV - Malattia - Infortunio sul lavoro - Maternità - Aspettativa per servizio militare
Art. 18 - Maternità.

Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia. Il periodo di assenza obbligatoria sarà parificato al trattamento di malattia.
[…]

Titolo V - Previdenza, assistenza - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Orario di lavoro.

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 39 ore e 15 minuti e in 38 ore e 15 minuti rispettivamente per il personale non turnista e per quello turnista.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'Ente, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
3. Per esigenze di servizio e/o produttive, con confronto a livello sindacale aziendale, si può realizzare la flessibilità di utilizzare in orario normale al sabato o 6° giorno personale operante generalmente su 5 giorni la settimana (salvo completamento orario), previo preavviso. Il relativo riposo sostitutivo potrà essere anticipato o posticipato di una settimana rispetto a quella in cui avviene la prestazione.
4. L'orario di lavoro deve corrispondere alle effettive prestazioni lavorative; non rientrano nell'orario di lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa, consumazione pasto o refezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro.

Art. 23 - Lavoro a turni.
In caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dall'Ente, anche in modo non uniforme, previo esame in sede sindacale aziendale, sulla base delle specifiche esigenze operative.
Gli eventuali accavallamenti di orari a turni esistenti vanno eliminati ovvero ridotti all'essenziale.
I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su 5 o 6 giorni nell'arco della settimana: l'eventuale differenza fra le ore prestate e quelle settimanali previste viene recuperata, ai fini del completamento orario, con rientri di frequenza variabile a seconda della entità della differenza stessa.
Qualora i turni fossero programmati su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, per il tempo reso in eccedenza alle ore previste gli interessati fruiranno, alla relativa maturazione, di una giornata di riposo compensativo.
Per turni programmati si intendono quelli articolati su di un arco plurisettimanale.
[…]

Art. 26 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Quando sia richiesto da esigenze di servizio, il dipendente deve prestare la propria opera anche oltre l'orario di lavoro, entro un limite che non può superare normalmente le 150 ore annue.
[…]
L'andamento delle prestazioni straordinarie sarà verificato periodicamente tra l'Ente e le rappresentanze sindacali. Eventuali modifiche alla normativa del presente articolo tendenti a un recupero di produttività saranno concordate tra l'Ente e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

Art. 27 - Riposo settimanale e festivo.
Al dipendente compete un giorno di riposo settimanale che normalmente coincide con la domenica. Egli, di regola, non presta servizio negli altri giorni festivi.
[…]
Qualora il dipendente, per esigenze di servizio, presti la propria opera nella domenica o nel giorno di riposo sostitutivo, fruisce del riposo in altro giorno stabilito dall'Ente, di norma, nella settimana successiva, ovvero in quella precedente.

Art. 31 - Classificazione del personale.
[…]
In sintonia con il principio di flessibilità d'impiego del personale e di fungibilità delle prestazioni, la mobilità all'interno del livello d'appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative-tecniche-produttive, di servizio dell'Ente e non comporta acquisizione di livello superiore.
In presenza di esigenze di organizzazione del lavoro verranno predisposte iniziative volte allo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, quali ad esempio corsi di formazione e di addestramento, rotazione su più posizioni di lavoro, ecc..
[…]

Art. 32 - Declaratorie e profili professionali.
[…]
5° livello.
Declaratorie.

Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che guidano e controllano, con autonomia e apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, gruppi di altri lavoratori, esercitando un potere di iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni;
• i lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico-pratiche attestate da diploma di scuola media superiore e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico-operativo.
Le attività previste da questo livello richiedono una specifica responsabilità e, nell'ambito di disposizioni generali, piena autonomia nell'attuazione degli obiettivi di servizio e/o produttivi da realizzare, nonché la partecipazione alle scelte del settore lavorativo di appartenenza, contribuendo altresì alla migliore utilizzazione delle risorse affidate.

Esemplificazione di alcuni profili professionali:
[…]
Addetto al controllo e sicurezza.

6° livello.
Declaratorie.

Appartengono a questo livello:
• i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, in possesso dei requisiti previsti nel 5° livello, nell'ambito delle direttive generali, con discrezionalità di poteri, facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa, svolgono funzioni che richiedono particolare preparazione e notevole capacità professionale;
• i lavoratori sia amministrativi che tecnici che, in possesso dei requisiti previsti nel 5° livello, nell'ambito delle direttive generali e con discrezionalità di poteri e facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa, sono preposti a un ufficio e/o esplicano attività di coordinamento di corrispondente rilevanza.
Le attività previste dal presente livello richiedono una responsabilità direttiva-tecnico-organizzativa relativa alla direzione e al controllo dei dipendenti, nonché al controllo della correttezza amministrativa, tecnica e/o giuridica del lavoro e/o degli atti della propria area di attività (autoritativa-amministrativa, tecnico-amministrativa e/o EDP).

Esemplificazione di alcuni profili professionali:
[…]
Tecnico della sicurezza - Ispettore portuale.

7° livello.
Declaratorie.

Appartengono a questo livello:
• i lavoratori sia amministrativi che tecnici che, in possesso dei requisiti del 6° livello, nell'ambito delle direttive generali e con maggior discrezionalità di poteri e facoltà di decisione e autonomia di iniziativa, svolgono compiti che richiedono notevole preparazione ed esperienza acquisita nell'esercizio delle relative funzioni e sono preposti al coordinamento e al controllo di importanti settori aziendali; ovvero i lavoratori che, in collaborazione con il responsabile di una struttura organizzativa plurima, attendono a compiti di coordinamento e di controllo e/o svolgono attività di ricerca, studio, elaborazione di adeguata complessità e rilevanza anche sulla base delle richieste dei superiori;
• i lavoratori che dirigono un'unità organizzativa con autonomia decisionale e con conseguente assunzione di piena responsabilità, predispongono le norme di esecuzione per l'azione amministrativa o tecnica di competenza anche mediante la produzione, l'impostazione e il coordinamento dell'attività del personale, assicurando il miglior impiego delle unità assegnate.

Esemplificazione di alcuni profili professionali:
[…]
Ispettore portuale coordinatore: lavoratore che, in possesso di comprovata preparazione ed esperienza, maturata in posizione di tecnico sicurezza-ispettoreportuale,munito diapprofondita conoscenza delle norme e regolamenti che disciplinano il lavoro nel porto, le attività portuali e l'uso delle aree, attrezzature portualie beni demaniali, è abilitato all'accertamento delle infrazioni alleordinanzee regolamenti adottati dal Presidente dell'A.P., svolge, coordinando anche altri lavoratori, in piena autonomia e con diretta responsabilità in tutto l'ambito portuale, funzioni di: prevenzione infortuni e sicurezza nell'ambiente di lavoro, vigilanza sul rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano il lavoro in porto, le operazioni portuali e le attività portuali in genere, controllo dell'osservanza delle norme in materia di viabilità portuale e accesso alle aree portuali, controllo del territorio portuale e del corretto utilizzo delle aree e dei beni demaniali.
[…]

Titolo IX - Relazioni e diritti sindacali. Disposizioni varie
Art. 34 - Contrattazione aziendale.

La contrattazione aziendale o di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
[…]
Le materie rinviate alla contrattazione aziendale sono le seguenti:
• corretta applicazione dell'orario di lavoro;
• istituzione di erogazioni collegate a incrementi di produttività, ecc., di cui ai comma precedenti;
• criteri generali dell'organizzazione del lavoro;
• formazione professionale e relativo aggiornamento;
• ambiente di lavoro e indumenti protettivi;
• eventuale istituzione del servizio mensa.
Nota a verbale.
Le OO.SS. stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali, nonché delle RSU costituite o da costituire ai sensi dell'accordo interconfederale 20.12.93, a dare corretta attuazione ai principi contenuti nel presente articolo.

Art. 35 - Relazioni sindacali.
Le parti firmatarie del presente CCNL, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività del sistema portuale italiano, anche quale premessa indispensabile per favorire, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentanti, convengono quanto segue:
A. esaminare annualmente le problematiche generali del settore con la periodicità richiesta dai problemi stessi, esprimendo le valutazioni e orientamenti, finalizzati all'individuazione, con la preventività possibile, delle occasioni di sviluppo e delle condizioni per favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazione e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

In particolare saranno oggetto di esame:
• l'andamento e le prospettive dei traffici nazionali e internazionali e per quanto di conoscenza gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
• le previsioni degli investimenti;

• le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
• le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
• l'andamento dell'occupazione nel settore e in particolare di quella giovanile o femminile in rapporto rispettivamente ai contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e le disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
• l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia fiscale, contributiva, assistenziale e antinfortunistica.

B. A livello locale, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito incontri di cui sopra, si esamineranno annualmente:
• l'andamento e le prospettive dei traffici locali;
• i programmi di investimento e le problematiche occupazionali;
• le modifiche tecnologiche e le conseguenti esigenze formative e di riqualificazione professionale.

Art. 36 - Libertà di opinione e diritti sindacali.
Al dipendente - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale - si applicano le disposizioni previste dalla legge 20.5.70, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.
Le rappresentanze sindacali aziendali ovvero ove costituite le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 39 - Assemblee sindacali.
Ai lavoratori competono 10 ore di assemblea all'anno retribuite, quando l'assemblea viene indetta ufficialmente dalle RSU o laddove non costituite dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o dalle Organizzazioni sindacali territoriali, di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 300/70.
[…]

Art. 42 - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
L'evoluzione tecnologica e la progressiva integrazione del ciclo produttivo impongono analoghe integrazioni di processi formativi.
Pertanto, al fine di non disperdere tali interventi, l'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, può istituire in proprio o in collaborazione con altri soggetti portuali, e con l'eventuale ausilio di istituti specializzati, corsi sia per la formazione sia per l'aggiornamento del personale.
L'Ente può inoltre inviare i dipendenti al fine del loro aggiornamento professionale a corsi specializzati tenuti presso Enti, Società e/o Istituti specializzati.
[…]
Le spese di partecipazione ai predetti corsi sono a carico dell'Ente secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso.

Art. 43 - Gruppi di lavoro.
Anche al di fuori delle proprie attribuzioni d'ufficio e avuto riguardo a particolari competenze, i dipendenti possono essere chiamati dall'Ente a partecipare a gruppi di lavoro, di studio o di ricerca, senza diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela della salute e della integrità fisica.
Ai fini della salute fisica dei dipendenti si procederà a programmi di indagini sull'ambiente di lavoro concordati fra l'Ente e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie della presente Regolamentazione, volti a salvaguardare la salute e l'integrità psico- fisica dei lavoratori nelle aree individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge 833/78 e successive regolamentazioni e modificazioni (unità sanitarie locali, presidi e servizi multinazionali, ecc.) o, in subordine, da istituti specializzati di diritto pubblico.
La RSA, congiuntamente alla direzione dell'Ente, promuove la ricerca, l'elaborazione, a norma dell'art. 9 della legge 300/70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore.
A tal fine concordano con l'Ente la scelta di istituti specializzati di diritto pubblico, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, ai quali ricorrere per visite mediche, per indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Gli Organismi Sindacali, nello svolgimento del loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori del reparti in cui vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.

Vengono istituiti:
a) il registro del dati ambientali, tenuto aggiornato a cura della Amministrazione, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dall'Amministrazione, in ordine ai fattori che interessano l'ambiente di lavoro, per esempio: rumore, fumo, gas, polvere, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatici tenuto aggiornato a cura della Amministrazione di concerto, per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con le Unità Sanitarie locali, nel quale saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Detti registri sono a disposizione degli Organismi Sindacali.
I dati relativi devono essere oggetto di un esame periodico tra l'Ente e gli Organismi Sindacali al fine degli interventi necessari.
Per la manipolazione dei prodotti chimici e radioattivi, le Società produttrici forniranno adeguata certificazione contenente i criteri di manipolazione e indicante gli indumenti protettivi necessari a salvaguardare la salute dei dipendenti.
La documentazione sarà presentata ai responsabili preposti alla organizzazione delle previste cautele. In relazione alle esigenze di eliminare il massimo di rischio infortunistico derivante dalle operazioni sulle navi traghetto, verranno approfonditi, in sede tecnica, i criteri di rilevazione e di limiti per l'accumulazione del gas, delle fonti di calore, nonché per la movimentazione dei mezzi.
Per la tutela della maternità si richiama in particolare l'art. 5 del DPR 25.11.76, n. 1026.

Art. 53 - Handicappati e invalidi.
L'Ente considererà con particolare attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, anche su segnalazione delle Organizzazioni Sindacali aziendali nelle proprie strutture, degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge 482/68 in funzione della concreta capacità lavorativa degli stessi.

Titolo X - Disciplina
Art. 60 - Ammonizione scritta, multa e sospensione.

Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che, ad esempio:
a) senza giustificazione non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda reiteratamente l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause, salvo l'autorizzazione dei superiori;
c) non esegue il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegue con negligenza o esegue lavori non ordinatigli;
[...]
e) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Ente;
f) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) non osserva scrupolosamente le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del contratto e del regolamento interno.
L'ammonizione scritta è applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente l'ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva.
La multa non può essere superiore a 4 ore di retribuzione.
In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

Art. 61 - Licenziamento.
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15.7.66, n. 604, e 20.5.70, n. 300, nonché ai sensi della legge 108/90, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente ovvero assenze ingiustificate, prolungate oltre 3 giorni consecutivi;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Ente;
[…]
g) recidiva nella mancanza di cui alla lett. e) dell'articolo precedente (danni non gravi e sperpero non rilevante di materiale dell'Ente);
[…]
i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal regolamento interno, ove esista, quando siano stati già comminati provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
m) asportazione di materiale dall'interno dell'Ente o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]

Titolo XII
Art. 64 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro di diritto privato.