Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 agosto 2017, n. 19099 - Rendita Inail da malattia professionale e reversibilità per i superstiti


Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 01/08/2017

 

 

Rilevato che

 

che C.R., vedova di M.F., titolare in vita di pensione di vecchiaia e di rendita INAIL da malattia professionale, chiedeva il trattamento di reversibilità in relazione ad entrambe le prestazioni e conveniva in giudizio INPS, Ministero Economia e Finanza e INAIL;
che accolta la domanda e proposto appello da INAIL, INPS e MEF, la Corte d'Appello di Catanzaro (sentenza 15.06.11) accoglieva tutte le impugnazioni, dichiarando inammissibili le domande proposte contro INAIL ed INPS e carente di legittimazione passiva il MEF;
che l'inammissibilità derivava per la prestazione di competenza dell'INAIL, da intervenuta decadenza, in quanto la reversibilità non era stata richiesta nel termine di 90 gg. previsto dall'art. 122 del d.P.R. 1124 (decorrente dalla comunicazione con cui l'Istituto aveva notiziato l'interessata della facoltà di proporre la domanda); per quanto concerne la prestazione di pertinenza dell'INPS, da mancanza di interesse, in quanto l'Istituto aveva liquidato la pensione di reversibilità ed aveva provato di aver corrisposto la relativa prestazione; per il MEF, per mancanza di qualsiasi competenza in materia ;
che contro la sentenza propone ricorso per cassazione C.R. sostenendo la violazione degli artt. 85 e 122 TU 1124/65 per come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n.14/1994 ed il vizio di motivazione;
che INAIL ed INPS resistono con controricorso;

Considerato che

 

il ricorso è infondato atteso che, per quanto riguarda la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, la decisione circa la maturazione della decadenza si fonda, da una parte, sulla corretta applicazione della normativa in materia (art.122. cit.) e della sentenza della Corte Cost. n. 14/1994 (in punto ad individuazione del dies a quo dalla comunicazione INAIL agli eredi); e dall'altra parte, sul corretto accertamento in fatto della mancanza di prova che la domanda proveniente dal patronato fosse stata spedita o consegnata e ricevuta nei termini all'INAIL;
che del pari infondata è la censura che si appunta contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'INPS, in seguito alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, atteso che il dispositivo della sentenza d'appello va inteso alla luce ed in combinato con la motivazione dalla quale si evince proprio che la stessa pronuncia di inammissibilità fosse conseguente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non certo all'infondatezza della domanda nel merito, come si paventa nel ricorso;
che le affermazioni contenute della sentenza impugnata sono pertanto conformi a diritto essendo scevre da vizi logici e giuridici e pertanto si sottraggono a tutte le censure contenute in ricorso;
che il ricorso deve essere quindi respinto, con compensazione delle spese processuali considerata l'alternanza dei giudizi di merito e la peculiarità dei fatti di causa.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 29.3.2017