Categoria: Normativa regionale
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Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres.
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese.
B.U.R. 2 agosto 2017, n. 31

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare l'articolo 4, comma 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese;
VISTO il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese", predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1339;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

SERRACCHIANI
 

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese

art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 interventi finanziabili
1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.

art. 3 regimi d'aiuto
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) o, in relazione al settore di attività dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).

art. 4 beneficiari e requisiti
1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall'Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
b) le grandi imprese.
2. Non possono beneficiare dei contributi:
a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

art. 5 sicurezza sul lavoro
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata alla domanda di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 18/2003, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

art. 6 presentazione della domanda
1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d'inammissibilità, dall'1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale
dell'impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, è corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;
b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all'articolo 8;
c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:
1) sede legale o unità operativa presso la quale si realizza l'intervento;
2) proprietà dell'edificio oggetto dell'intervento;
3) il possesso dei requisiti di micro-piccola-media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
4) l'inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso;
5) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
6) non avere l'impresa richiedente riportato le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001;
7) l'autonomia dell'impresa richiedente il contributo e l'insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese oppure l'indicazione di tali rapporti;
8) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;
9) di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" con l'indicazione dell'importo;
e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.
3. Il richiedente presenta distinte domande per la sede legale nonché per ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, sono presentate due distinte domande.

art. 7 istruttoria delle domande
1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.

art. 8 spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., esclusivamente:
a) le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
b) le spese relative ad analisi di laboratorio;
c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
3. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l'importo massimo di 500,00 euro.
4. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

art. 9 importo del contributo
1. Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d'aiuto, nella seguente misura:
a) per le micro-imprese, 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000,00 euro;
b) per le piccole e medie imprese, 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000,00 euro;
c) per le grandi imprese, 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro.

art. 10 graduatoria e concessione del contributo
1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 comma 2 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile.
3. Il provvedimento con il quale è approvata la graduatoria nonché l'elenco delle domande non ammissibili a contributo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale.
4. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
5. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
6. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

art. 11 erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 12, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

art. 12 rendicontazione
1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:
a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
b) n. 2 fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
c) copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.
2. In luogo della documentazione di cui alla lettera a), comma 1, la rendicontazione della spesa può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa all'attività di certificazione.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
4. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

art. 13 controlli
1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

art. 14 cumulo
1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'intervento.

art. 15 modulistica
1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 16 norme transitorie
1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 17 rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 18 rinvio dinamico
1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 19 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A