Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 2017
Validità: 31.05.2017 - 31.05.2019
Parti: Cepa-A, Esaarco, Cepa-A Sanità, Sai, Cepa-A Federcoop, Unicolf-Esaarco e Ciu, Cli-Ciu, Si-Cel, Fnaop-Cli, Assocolf-Cli, Onaps
Settori: Lavoro domestico
Fonte: cnel.it

Sommario:

 

Protocollo di intesa
Art. 1 - Parte economica
Art. 2 - Ente bilaterale
Art. 3 - Fondo interprofessionale
Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa- Fondo FIS
Art. 5 - Fondo pensione integrativa
Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
CCNL Lavoro domestico
Parti stipulanti
Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Art. 2 - (Inscindibilità della presente regolamentazione)
Art. 3 - (Condizioni di miglior favore)
Art. 4 - (Documenti di lavoro)
Art. 5 - (Assunzione)
Art. 6 - (Contratto individuale di lavoro - Lettera di assunzione)
Art. 7 - (Assunzione a tempo determinato)
Art. 8 - (Lavoro ripartito)
Art. 9 - (Permessi per formazione professionale)
Art. 10 - (Inquadramento dei lavoratori)
Art. 11 - (Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona)
Art. 12 - (Prestazioni esclusivamente d'attesa)
Art. 13 - (Periodo di prova)
Art. 14 - (Riposo settimanale)
Art. 15 - (Orario di lavoro)
Art. 16 - (Lavoro straordinario)
Art. 17 - (Festività nazionali e infrasettimanali)
Art. 18 - (Ferie)
Art. 19 - (Sospensioni di lavoro extraferiali)
Art. 20 - (Permessi)
Art. 21 - (Assenze)
Art. 22 - (Diritto allo studio)
Art. 23 - (Matrimonio)

 

Art. 24 - (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 25 - (Tutela del lavoro minorile)
Art. 26 - (Malattia)
Art. 27 - (Tutela delle condizioni di lavoro)
Art. 28 - (infortunio sul lavoro e malattia professionale)
Art. 29 - (Tutele previdenziali)
Art. 30 - (Richiamo alle armi)
Art. 31 - (Trasferimenti)
Art. 32 - (Trasferte)
Art. 33 - (Retribuzione e prospetto paga)
Art. 34 - (Minimi retributivi)
Art. 35 - (Vitto e alloggio)
Art. 36 - (Scatti di anzianità)
Art. 37 - (Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio)
Art. 38 - (Tredicesima mensilità)
Art. 39 - (Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso)
Art. 40 - (Trattamento di fine rapporto - T.f.r.)
Art. 41 - (indennità in caso di morte)
Art. 42 - (Permessi sindacali)
Art. 43 - (Interpretazione del contratto)
Art. 44 - (Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo)
Art. 45 - (Commissione paritetica nazionale)
Art. 46 - (Commissioni territoriali di concitazione)
Art. 47 - (Ente Blaterale)
Art. 48 - (Contrattazione di secondo livello)
Art. 49 - (Previdenza sanitaria integrativa)
Art. 50 - (Fondo Interprofessionale)
Art. 51 - (Previdenza complementare)
Art. 52 - (Contributi di assistenza contrattuale - Esacoasco)
Art. 53 - (Decorrenza e durata) |
Tabella G


Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

Il giorno trentuno, nel mese di maggio dell'anno duemiladiciassette, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 dicembre 2016 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Cepa-A Sanità, Cepa-A Federcoop, Sistema Aziende Italia in sigla Sai, Unicolf - Esaarco; Per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu, Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Autonoma Operatori e Professionisti della Salute Cli in sigla Fnaops - Cli, Assocolf - Cli, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo dei presente CCNL.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.
Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Roma, 31 Maggio 2017, tra Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Ciu Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali […], Cli-Ciu [...], Si-Cel Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro […], Fnaops - Cli Federazione Nazionale Autonoma Operatori e Professionisti della Salute […], Assocolf - Cli […], Onaps Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza […] e le Parti Sociali Datoriali: Cepa - A Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori […], Esaarco Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio […], Cepa-A Sanità […], Sai Sistema Aziende Italia […], Cepa-A Federcoop […], Unicolf - Esaarco […]

Protocollo di intesa
Esaarco Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2016 Rinnovato il 31 Maggio 2017

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Tra, per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Cepa-A Sanità, Cepa-A Federcoop, Unicolf - Esaarco, Sistema Aziende Italia in sigla Sai
Per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu, Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Autonoma Operatori e Professionisti della Salute Cli in sigla Fnaops – Cli, Assocolf Cli, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps

Art. 2 - Ente bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di costituire l’Ente Bilaterale Contrattuale di riferimento denominato Ebcolf (Ente Bilaterale Colf) concordano inoltre di utilizzare l’Ente Bilaterale denominato Enbli (Ente Bilaterale Lavo e Impresa) già costituito e in possesso dei codici Uniemens e Inps per l’applicazione del CCNL e dei rispettivi servizi derivati (busta paga, fondo interprofessionale, formazione normata e professionalizzante etc). almeno fino all’ottenimento di detti codici anche da parte dell’Ente Bilaterale Contrattuale Ebcolf.

Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
Le Parti, si danno atto di adottare l’Organismo Paritetico Nazionale in sigla OPN dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno dell’OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni u.s. in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Collaboratori Familiari - Lavoro domestico
Esaarco Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 1 novembre 2014 (Decorrenza: 1° novembre 2014- Scadenza: 31 dicembre 2016) Rinnovato il 31 Maggio 2017 Decorrenza - 31 Maggio 2017- Scadenza: 30 Maggio 2019


Parti stipulanti
per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Cepa-A Sanità, Cepa-A Federcoop, Sistema Aziende Italia in sigla Sai, Unicolf - Esaarco
Per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu, Sindacato Italiano Confederazione Europea dei Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Autonoma Operatori e Professionisti della Salute Cli in sigla Fnaops - Cli, Assocolf - Cli, Organismo Nazionale dei Professionisti della Scurezza in sigla Onaps 

Art. 1 (Sfera di applicazione)
1. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
2. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari con la legge 18 maggio 1973, n. 304.

Art. 7 (Assunzione a tempo determinato)
1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
[…]
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 11 (Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona)
1. Al personale non Infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nei livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nei livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dai successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

Art. 12 (Prestazioni esclusivamente d'attese)
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
[…]

Art. 14 (Riposo settimanale)
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'erario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore cosi lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in effetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

Art. 15 (Orarie di lavoro)
1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
-10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, peri lavoratori non conviventi.
2.1 lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C. B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 ei 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra te ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra te ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
[…]
3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocatone temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuale nello stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. […]
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
[…]
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 […]
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pan a! suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. […]

Art. 16 (Lavoro straordinario)
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa dire l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero,
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
[…]
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Art. 18 (Ferie)
[…]
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile.
[..]

Art. 24 (Tutela delle lavoratrici madri)
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge:
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto dalla Convenzione OIL n. 189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato della Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.

Art. 25 (Tutela del lavoro minorile)
1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.
2. È ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi detta legge 17 ottobre 1967, n. 977, cosi come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
3. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 27 (Tutela delle condizioni di lavoro)
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalia legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'Impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita,
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale Ebcolf.

Art. 28 (Infortunio sul lavoro e malattia professionale)
[…]
5. La denuncia all’Inail deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
[…]

Art. 35 (Vitto e alloggio)
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]

Art. 48 (Contrattazione di secondo livello)
1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale detta contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebcolf, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale Ebcolf.