Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 2017
Validità: 31.05.2017 - 31.05.2019
Parti: Esaarco, Cepa, Cepa Agricoltura e Uipa, Cli, Flaaf, Ciu
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole, agrituristiche e florovivaiste
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Protocollo d'intesa Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in vigore dal 09.01.2014 al 08.01.2017
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Classificazione del Personale
Art. 4 - Rimandi
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 6 - Condizioni di miglior favore
Art. 7 - Decorrenza e durata
Art. 8 - Incontri informativi tra le parti
Art. 9 - Mobilità
Art. 10 - Contrattazione Aziendale
Art. 11 - Consiglio di Sorveglianza
Art. 12 - Conciliazione
Art. 13 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 14 - Pari opportunità
Titolo II Classificazione del personale
Sezione I - Il sistema di classificazione del personale

Art. 15 - Considerazioni ed obbiettivi
Titolo III Regolamento area dirigenti e quadri
Sezione I - Inquadramento

Art. 16 - Dirigenti
Art. 17 - Periodo di prova del Dirigente
Art. 18 - Preavviso per il licenziamento del Dirigente
Art. 19 - Quadri classificazione Art. 20 - Quadri
Art. 21 - Variazioni di Mansioni o Qualifica
Art. 22 - Norma di Tutela
Art. 23 - Quadri di direzione
Art. 24 - Accesso alla Qualifica
Art. 25 - Tutela
Art. 26 - Addetti Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori
Art. 27 - Ricercatori e personale ad alto contenuto tecnologico-professionale
Art. 28 - Definizione di Ricercatore
Art. 29 – Definizione di lavoratore ad alto contenuto tecnologico-professionale
Art. 30 - Periodo sabbatico
Art. 31 - Norme di tutela
Sezione II - Trattamento retributivo
Art. 32 - Retribuzione
Art. 33- Indennità di funzione
Art. 34- Premio di produttività
Sezione III - Nuova Contrattualizzazione
Art. 35 - Contratti per fasce d'età e per genere
Art. 36 - Apprendistato
Art. 37 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Titolo IV Regolamento per impiegati ed operai ovvero Area ausiliare e tecnico-operativa
Sezione I - Inquadramento
Art. 38 - Categoria A (Operatore Generico)
Art. 39 - Categoria B (Operatore Qualificato)
Art. 40 - Categoria C (Operatore Specializzato)
Art. 41 - Categoria D (Impiegato)
Sezione II - Trattamento retributivo
Art. 42 - Retribuzione
Art. 43 - Riscossione della retribuzione
Art. 44 - Premio di produttività
Titolo V Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 45 - Documenti di assunzione
Art. 46 - Assunzione del personale
  Art. 47 - Visite mediche
Art. 48 - Periodo di prova
Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Reperibilità
Art. 51 - Mobilità interna
Art. 52 - Banca delle ore
Art. 53 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 54 - Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 55 - Mutamento di mansioni
Art. 56 - Abiti di servizio
Art. 57 - Quote associative
Art. 58 - Aspettativa
Art. 60 - Missioni e trasferte
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR}
Titolo VI Riposi, festività, ferie
Art. 62 - Riposo settimanale
Art. 63 - Festività
Art. 64 - Ferie
Art. 65 - Diritto allo studio
Art. 66 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo VII Permessi e recuperi
Art. 67 - Permessi e recuperi
Art. 68 - Permessi straordinari
Titolo VIII Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 69 - Assenze per malattia, infortunio e maternità
Art. 70 - Assenza prolungata di malattia
Art. 71 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo IX Norme comportamentali e provvedimenti disciplinari
Art. 72 - Doveri e disciplina
Art. 73 - Ritardi ed assenze
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Titolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 76 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 77 - Licenziamento individuale
Art. 78 - Preavviso
Art. 79 - Morte del dipendente
Art. 80 - Certificati di lavoro
Art. 81 - Lavoratori invalidi
Art. 82 - Portatori di handicap
Art. 83 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE
Titolo XII Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Art. 84 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XIII Diritti sindacali
Art. 85 - Rappresentanze sindacali
Art. 86 - Assemblea
Art. 87 - Permessi per cariche sindacali
Titolo XIV Commissionale nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 88 - Disciplina generale
Titolo XV Previdenza complementare
Art. 89 - Fondo di previdenza complementare
Titolo XVI Ente Bilaterale
Art. 90 - Ente Bilaterale per il settore Agricoltura - Ebiagri
Art. 91 - Attività Sindacale: Esacoasco
Titolo XVII Disposizioni finali
Art. 92 - Disposizioni generali
Art. 93 - Divieto di riproduzione
Art. 94 - Decorrenza e durata del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende agricole, agrituristiche e florovivaiste costituite anche in forma cooperativa

Il giorno trentuno, nel mese di maggio dell'anno duemiladiciassette, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 6.10.2016 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: Parte datoriale Esaarco - Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio, Cepa - Confederazione Europea Professionisti e Aziende […], Cepa Agricoltura […], e Parte sindacale Unione Italiana Professionalità' In Agricoltura - Uipa […], Confederazione Lavoro Italia - Cli […], Federazione Lavoratori Agricoltura, Agriturismo, Florovivaisti - Flaaf [...], Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu […]
Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Roma, 31 Maggio 2017, tra le Parti Sociali Datoriali Esaarco - Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio […], Cepa - Confederazione Europea Professionisti e Aziende […], Cepa Agricoltura - Federazione dell'Agricoltura della Confederazione Europea Professionisti e Aziende […] e le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Unione Italiana Professionalità In Agricoltura - Uipa […], Confederazione Lavoro Italia - Cli […], Federazione Lavoratori Agricoltura, Agriturismo, Florovivaisti - Flaaf […], Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu

Titolo I Parte introduttiva
Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale dipendente delle diverse realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura compresi tutti i dipendenti delle cooperative agricole, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

Art. 4 - Rimandi
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 8 - Incontri informativi tra le parti
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificate.
Livello nazionale
Annualmente gli Organismi nazionali di categoria del settore relativo alle diverse realtà operanti nell'ambito dell’agricoltura si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate, saranno discusse ed eventualmente approvate, delle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore agricoltura, nello specifico per ciò che attiene alle aziende agricole e florovivaiste o per le cooperative agricole.
Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali firmatarie del presente contratto si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire il credito agevolato.
Le parti contraenti si impegnano per una formazione professionale adeguata e qualificata rivolta in modo particolare ai disoccupati, inoccupati e per i lavoratori in mobilità.
Livello territoriale
Il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le Parti si incontreranno semestralmente per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm.).

Art. 10 - Contrattazione Aziendale
In linea con i più recenti orientamenti governativi (art. 8 L. 148/2011), nonché con gli indirizzi delle più moderne relazioni industriali, le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della cosiddetta contrattazione di prossimità, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno e la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori e per innovare anche dal punto di vista qualitativo le retribuzioni, inquadramenti e mansioni adeguandoli ai mutamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro presenti in azienda.
L'immediatezza dello strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l'azienda si trovi ad operare.
In sede di contrattazione aziendale verranno regolati:
[…]
• le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
• implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
• le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
[…]
• la verifica dell'utilizzo dell'Istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
• ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contratto.

Art. 11 - Consiglio di Sorveglianza
Le parti, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 c. 62 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, e con l'obbiettivo di rendere effettivi i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori intendono addivenire alla creazione di un Consiglio di Sorveglianza a livello aziendale, che rappresenti al contempo i lavoratori e l'azienda, demandato a gestire l'informazione e la consultazione dei lavoratori in merito alle scelte strategiche e ai piani aziendali, nonché riguardo alla situazione economico - finanziaria dell'azienda stessa senza peraltro alcuna sovrapposizione con la contrattazione decentrata.
Fermo restando le competenze proprie delle Strutture, queste dovranno fornire al Consiglio di Sorveglianza ove da esso richiesto:
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro.
Al fine di realizzare l'intento sopra enunciato e coerentemente con le norme che verranno emanate dal Governo in attuazione dell'art. 4 c. 62 soprarichiamato, le Parti, si impegnano ad istituire una Commissione paritetica che individui le modalità di costituzione, funzionamento e coordinazione ditale organismo.

Art. 14 - Pari opportunità
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 e ss. mm, le Parti si impegnano a costituire a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da almeno un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative, firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza della parte datoriale, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
La parte datoriale assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
L'Ente bilaterale potrà finanziare specifici progetti istituiti a livello di singola organizzazione, o locale, o nazionale.

Titolo III Regolamento area dirigenti e quadri
Sezione I - Inquadramento
Art. 25 - Tutela

Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza e assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai Dirigenti e Quadri i cui contratti di lavoro siano o saranno stipulati da Aziende aderenti alla Confederazione datoriale Cepa-A (Federazione Cepa Agricoltura) e che richiamino espressamente l'adesione al presente contratto.

Art. 26- Addetti Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori
Per effetto delle responsabilità assunte sancite dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. che stabilisce i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori incaricati a ricoprire tale ruolo di "RSPP", e muniti della certificazione attestante l'espletamento dei relativi obblighi formativi, sono inquadrati con la qualifica di quadro. Tale livello è previsto anche per le Cooperative operanti nel settore.

Sezione III - Nuova Contrattualizzazione
Art. 36 - Apprendistato

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l'acquisizione di una qualificazione professionale o quale strumento d'inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Per ciò che concerne la disciplina generale si rinvia alla normativa vigente (T.U. dell'apprendistato D.Lgs. n. 167/2011 così come novellato dalla L n. 92/2012).

Art. 37 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà imprenditoriali connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell'ambito del settore di appartenenza, l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, quale tipologia contrattuale privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti si impegnano entro 120 giorni dalla stipula del presente CCNL a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione di carattere professionalizzante o di mestiere potrà essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con l'Ente Bilaterale, tale formazione avrà luogo anche in orari diversi dalla normale attività di lavoro ed anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e in modalità e-learning per quanto consentito dalla normativa in vigore.

Titolo V Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 47 - Visite mediche

Prima dell'assunzione in servizio l'azienda potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici, con spese a carico del datore di lavoro.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

Art. 49 - Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 40 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'azienda del lavoro lo consenta, anche su cinque giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall'azienda con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Art. 50 - Reperibilità
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali.
È caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’articolo 63 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità, di norma, va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,90 per ogni ora. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 52 - Banca delle ore
È istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro straordinario di cui all’art. 53.
L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del dipendente. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dai dipendenti come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell'azienda purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle realtà lavorative che occupano meno di 10 dipendenti.
In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
I dipendenti esclusi hanno diritto a ripresentare la loro richiesta per un periodo diverso.
Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle aziende su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.

Art. 53 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue individuali. Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di organizzazione del lavoro.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
[…]
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.
Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 63 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere richiesto e/o espressamente autorizzato dall'Organizzazione.
Per le ore che confluiscono nella banca delle ore, di cui all’articolo precedente, le rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario sono comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 56 - Abiti di servizio
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo VI Riposi, festività, ferie
Art. 62 - Riposo settimanale

Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto agli artt. 32 e 42 del presente CCNL.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Titolo VII Permessi e recuperi
Art. 71 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro

1. La tutela della salute e l'ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente bilaterale.
2. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.

Titolo IX Norme comportamentali e provvedimenti disciplinari
Art. 72 - Doveri e disciplina

Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 c.c.).
Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse della impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
[…]
Il personale dovrà osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Il datore di lavoro informerà i dipendenti sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare.
Inoltre segnalerà il suo superiore diretto, a cui tutto il personale deve rivolgersi per avere disposizioni inerenti l'organizzazione lavorativa.
Il personale dipendente deve rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura dei macchinari e strumenti a loro affidati e utilizzati.

Art. 74- Provvedimenti disciplinari
[…]
4. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'organizzazione:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 2 ore nella retribuzione;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni.
5. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 73 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
K) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
6. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[….]
C) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
E) introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell'Organizzazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
M) accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;
N) accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario di lavoro;
O) per atti di libidine commessi nell'ambito dell'azienda.
7. È facoltà dell'azienda provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
8. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.

Titolo XI Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
Art. 81 - Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 82 - Portatori di handicap
Le aziende operanti nel settore dell'agricoltura favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per tali finalità, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
(A) compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
(B) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi.
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli e regolata dalie disposizioni di legge.

Art. 83 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE
Entro 120 dalla stipula del CCNL sarà concordata apposite modalità per favorire l'inserimento nel settore sanitario di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso l'Ente bilaterale, in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Titolo XII Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Art. 84 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro

La tutela della salute e l'ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente bilaterale Ebiagri già costituito tra le parti sociali firmatarie del presente CCNL.
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.

Titolo XIII Diritti sindacali
Art. 85 - Rappresentanze sindacali

1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e/o dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.

Art. 86 - Assemblea
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art. 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all’art. 85.
4. Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente
6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Titolo XVII Disposizioni finali
Art. 92 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.