Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 14 marzo 2014
Parti: Sezione Costruttori Edili-Ance /Confindustria Ascoli Piceno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ascoli Piceno-Fermo
Fonte: entescuolaedile.ap.it

Sommario:


Verbale di accordo sul funzionamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Il giorno 14 marzo 2014 presso gli uffici di Confindustria Ascoli Piceno, tra la Sezione Costruttori Edili Ance Ascoli Piceno […], la Sezione Costruttori Edili Ance Fermo […], assistiti dal Responsabile Area Risorse Umane di Confindustria Ascoli Piceno […] e la Feneal/Uil Ascoli Piceno e Fermo […], la Filca/Cisl Ascoli Piceno e Fermo […], la Fillea/Cgil Ascoli Piceno […], la Fillea/Cgil Fermo […]

Premesso
- che l'art. 47 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo e che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori tale rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori ai loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale;
- che l'art. 87 del vigente CCNL 18.6.2008, così come integrato dall'Allegato XII di cui all'accordo di rinnovo del 19.4.2010, prevede che "in mancanza di elezione diretta dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità"
- che le Parti in epigrafe intendono dare attuazione alla disposizione contrattuale e di quanto stabilito nel Contratto Provinciale di lavoro, valevole per i lavoratori edili ed affini delle province di Ascoli Piceno e Fermo del 1° dicembre 2013, prevedendo l'istituzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale (RLST), stabilendone criteri di designazione, compiti e modalità di rapporto con le aziende del settore;
stipula quanto segue

Art. 1
Viene approvato il seguente Regolamento per il funzionamento del RLST per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 2
Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento di cui all'art. 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed agli accordi collettivi nazionali in materia.

Regolamento per il funzionamento del RLST
1 - Ambito di attività del RLST

È istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST. Tale figura svolgerà la propria funzione in rappresentanza dei lavoratori delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo che non abbiano provveduto a nominare al loro interno un proprio Rappresentante per la sicurezza.
La sede operativa del RLST è presso l'Ente Scuola Edile/CPT della provincia di Ascoli Piceno, ferma restando la completa autonomia dal medesimo organismo. Il RLST può avvalersi di strumenti informatici, pubblicazioni predisposti in particolare dal CNCPT e dagli Enti Scuole Edili e CPT favorendo sinergie operative tra gli stessi seppur nella reciproca autonomia.

2 - Designazione e durata dell'incarico
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori le quali ne comunicheranno il nominativo ad Ance Ascoli Piceno ed Ance Fermo ed all'Ente Scuola Edile/CPT Territoriale.
Il soggetto designato come RLST dovrà possedere specifiche competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di infortuni e malattie professionali nel settore edile.
Il RLST designato permane in carica per un massimo di 3 anni con possibilità di rinnovo.

3 - Compiti ed Attribuzioni
Il RLST esercita il ruolo e svolge i compiti previsti dall’art. 50 del d.lgs. 81/2008 ed in particolare deve:
• esercitare le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificamente dal Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.lgs. 106/2009 e più particolarmente dalla sezione VII di cui gli articoli da 47 a 52 e art. 87 CCNL 18 giugno 2008;
• il RLST opera esclusivamente nella zona assegnatagli ed in tutte le imprese o unità produttive operanti in tale zona, con esclusione di quelle per le quali il RLS sia stato specificamente eletto o designato, all'Interno delle RSU o RSA;
• il RLST nell’entrare in cantiere sarà munito di tesserino di riconoscimento, fornito dalla Cassa Edile, e dai DPI previsti dalla normativa vigente;
• il suo diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
Inoltre può:
a) essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
b) essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze, nonché sulla designazione del medico competente;
c) ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione della messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;
d) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008;
e) sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi ai fini di attribuzione di data certa allo stesso.
La comunicazione di cui alla lettera c) va effettuata tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata al RLST presso la sua sede.
Con l'invio della suddetta PEC/raccomandata si intende adempiuto ogni obbligo di comunicazione in capo alle imprese.
L'Ente Scuola Edile/CPT mette a diposizione del RLST l'anagrafica dei RLS eletti dai lavoratori.
La Cassa Edile mette a disposizione del RLST l'anagrafica delle imprese iscritte e l'elenco delle comunicazioni delle aperture dei cantieri in suo possesso.

4 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro del RLST
Il RLST ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dall'alt. 50 del d.lgs. 81/2008.
Il RLST esercita le sue funzioni con le seguenti modalità:
1) verifica preventivamente che nell'impresa interessata dalla visita non sia stato eletto il RLS o designato all'Interno delle RSU o RSA;
2) termine di preavviso: il RLST prende contatto con il titolare o il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con il medesimo o con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la data e l'ora della visita.
Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (allegato 1) l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso da effettuare entro i successivi 5 giorni (allegato 2).
Il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma ed in caso gli venga negato l'accesso redige un verbale di mancata visita e lo comunica all'Ente Scuola Edile/CPT;
3) il termine di preavviso non opera in caso di: infortunio grave e di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi il RLST potrà accedere ai luoghi di lavoro senza osservare i termini e le modalità sopra stabiliti, fermo restando l'obbligo di dare segnalazione per iscritto, in tempi brevi, possibilmente in via preventiva all'Ente Scuola Edile/CPT;
4) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione, per essere visionata esclusivamente all'interno dell'unità produttiva o sede visitata la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e succ. mod. e dell'art. 87 del CCNL 18/6/2008;
5) chiede all'impresa di far partecipare, ove non ostino impedimenti di carattere organizzativo e/o lavorativo, un delegato dell'imprenditore oppure un addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione;
6) redige un verbale per ogni visita e ne consegna copia ai lavoratori e all'impresa;
7) alla fine di ogni mese redige un rapporto della sua attività, corredato dalle copie dei verbali delle visite effettuate e mancate, e lo consegna al all'Ente Scuola Edile/CPT che relaziona alle parti sociali;
8) in caso di divergenza sorta con l’impresa, in ordine dell'effettuazione della visita nonché sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08, segnala la situazione all'Ente Scuola Edile/CPT quale prima istanza nelle reciproche controversie;
9) la ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'impresa;
10) il RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge;
11) l'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate;
12) le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 50 del D.L.vo n. 81/2008. Gli interventi del RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell'ordine cronologico dell'arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità.

5 - Incompatibilità ed obbligo di riservatezza
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il RLST non potrà ricoprire ruoli sindacali, né svolgere attività di carattere sindacale a qualunque titolo.
Il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico; le suddette informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla legge e fermo il rispetto del
segreto industriale e della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6 - Controversie
Eventuali controversie tra imprese e RLST, aventi ad oggetto lo svolgimento di compiti ed attribuzioni dello stesso o il suo accesso ai luoghi di lavoro, saranno sottoposte all'attenzione del Comitato Paritetico Territoriale.
Il Comitato Paritetico Territoriale potrà richiedere il pronunciamento delle Parti firmatarie del presente accordo.

7 - Finanziamento dell'attività del RLST
L'attività del RLST è finanziata attraverso un contributo stabilito dalle Parti Sociali nel Contratto integrativo provinciale giusto quanto disposto dal Contratto Provinciale di lavoro, valevole per i lavoratori edili ed affini delle province di Ascoli Piceno e Fermo del 1° dicembre 2013.

8 - Consultazione tra le Parti firmatarie
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di attività che si individua in mesi 3 di effettivo svolgimento della funzione e di eventuali variazioni contrattuali o normative.
Le Parti, con cadenza trimestrale, valuteranno l'andamento dell'attività del RLST, adottando gli eventuali correttivi necessari per garantire l'efficacia e la correttezza del suo operato.
Letto, confermato e sottoscritto.