PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

tra
STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 LEGGE N. 229/2016
e
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
e
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA
 

In data 26 luglio 2017, presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, sono presenti:
- il Prefetto Direttore della Struttura di missione, nel prosieguo denominata “Struttura”, istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, per le attività previste dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
- il Rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., INVITALIA, avente funzioni di Centrale unica di committenza ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 229 del 2016;
 

premesso che

1. il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, affida al Commissario Straordinario funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, nonché la definizione dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
2. l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge attribuisce al Commissario Straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, il potere di adottare ordinanze, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
3. il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del decreto-legge individua la Centrale Unica di Committenza e i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA). I rapporti tra il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza sono regolati da apposita convenzione;
4. l’articolo 30 del decreto-legge ha introdotto specifiche disposizioni per garantire lo "svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione";
5. in particolare, il predetto articolo prevede, tra l’altro, che:
- la Struttura è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa, dell'informazione antimafia per i contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione di qualunque valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto raccordo con le Prefetture delle Province interessate dagli eventi sismici;
- la Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia sui contratti e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si conforma alle Linee-guida adottate dal Comitato di coordinamento (nel prosieguo denominato Comitato) di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia);
5. a norma dell'articolo 30 del decreto-legge, il Comitato ha adottato, nella seduta del 25 gennaio 2017, le richiamate Linee-guida, approvate con delibera C.I.P.E. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
6. è volontà dei firmatari del presente Protocollo-quadro di legalità, nel prosieguo denominato “Protocollo”, assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro del cratere sismico interessati alla ricostruzione;
7. con il Protocollo le parti firmatarie intendono dare subito attuazione, in forma condivisa, di quanto disposto dalle Linee-guida di cui al precedente punto 5;
 

preso atto

1. che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori si avvalgono di una Centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.pA. (INVITALIA), e potrebbe essere indicato quale soggetto deputato a curare la fase realizzativa;
2. che il Comitato, nella citata riunione del 25 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo annesso alle Linee-guida, di cui costituisce parte integrante;
3. che l’articolo 3 della legge n. 36 del 2010 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che la delibera C.I.P.E. n. 15 del 2015, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 114 del 2014, ha introdotto il1 sistema di Monitoraggio dei flussi finanziari per i lavori di opere pubbliche di interesse strategico per il Paese;
4. che le Linee-guida approvate dal Comitato regolano il Monitoraggio dei flussi finanziari per gli ulteriori aspetti non riservati alla legge.
Il Prefetto Direttore della Struttura, il Commissario Straordinario e INVITALA convengono quanto segue
- quanto precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo,
- il Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e prevede altresì ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l’esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee- guida;
- al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “Filiera delle imprese” come definita al successivo articolo 1;
- le prescrizioni che uniformano il presente protocollo sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore - nel caso in cui si tratti di INVITALA ovvero del Commissario Straordinario - per il soggetto affidatario, comunque denominato - Contraente generale, Concessionario, Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera delle imprese.

 

Articolo 1
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) Soggetto aggiudicatore: il Commissario e/o INVITALIA o altri Soggetti individuati pattiziamente;
b) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario dell'esecuzione dei contratti pubblici, qualunque sia la procedura di selezione;
c) Subcontraente: l’avente causa dell’Appaltatore/ Affidatario con cui quest’ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione dei contratti pubblici;
d) Terzo subcontraente: l’avente causa del subcontraente con cui quest’ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici;
e) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dall’Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle opere;
f) Filiera delle imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 217 del 2010 e degli indirizzi espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;
g) Anagrafe antimafia degli esecutori, nel prosieguo “Anagrafe”, prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016; l'Anagrafe contiene, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, gli elementi indicati nell'articolo 7 del Protocollo;
h) Banca dati antimafia: la “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Ai fini del Protocollo e in attuazione delle Linee-guida, la Stazione appaltante è individuata quale “Soggetto responsabile della sicurezza” delle opere che appalta, anche sotto il profilo antimafia, e che ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione delle opere, così come previsto nel Protocollo.
3. La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l’appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle opere.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati nel successivi articoli 5 e 6 del Protocollo.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente: a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'Appaltatore, dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo.
5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

 

Articolo 2
CONFERIMENTO DEI DATI

1. Ai fini del Protocollo, i soggetti della Filiera garantiscono al Commissario Straordinario, tramite il Soggetto aggiudicatore, il flusso informativo dei dati previsti dalle disposizioni del Protocollo.
2. La Stazione appaltante, il Contraente generale, il Concessionario e l'Appaltatore s’impegnano ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante o al Contraente generale/Concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l’applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo articolo 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste, anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo
5. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante e, nei casi di spettanza, il Contraente generale/Concessionario, nel termine previsto dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

Articolo 3
VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell’Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Fermo restando l’obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate nel successivo art. 7, sussiste sempre l’obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell’apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
2. Il soggetto deputato alla stipula del contratto di affidamento non potrà procedere alla stipula di detto contratto o all’autorizzazione di subcontratti qualora la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione. In detti casi comunica senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell’immediata annotazione dell'estromissione dell’impresa e della risoluzione del contratto nell’Anagrafe. In caso di delega alla gestione dei dati, il Commissario Straordinario comunica preventivamente l’atto di delega alla Struttura.
4. Le previsioni del Protocollo riguardanti l’assoggettamento dei contratti e dei subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità indicate nelle Linee-guida, si applicano anche ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo Affidatario l’esercizio di tale diritto, ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

Articolo 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell'Anagrafe sussiste altresì per i contratti di affidamento e per i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla Sezione specializzata costituita presso la Struttura il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell’opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC e delle indicazioni fornite dal Comitato.

 

Articolo 5
PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUTTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatone e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :
a) Clausola n. 1:
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.
b) Clausola n. 2:
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n. 114 del 2014.

 

Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione delle opere, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Il Soggetto aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 1456 c. c.:
a. Clausola n. 1:
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.
b. Clausola n. 2:
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data _______ e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere:
a. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b. l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
c. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
d. l’obbligo per il Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e il Contraente generale/Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo.
5. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

 

Articolo 7
COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELLA PIATTAFORMA

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, è costituita e resa operativa una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto. La piattaforma riporta, altresì:
a. i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'Importo;
b. le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale delle imprese;
c. le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
d. le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 della legge n. 114 del 2014;
e. le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle Linee-guida.
Per le necessarie consultazioni, ogni venerdì antecedente alla successiva settimana lavorativa il piano di informazioni è reso disponibile, in formato elettronico (ad esempio XML), a cura del Referente di cantiere, a tutte le Forze di polizia che accedono alla piattaforma, nonché alla Struttura e alle Prefetture,
Le Forze di polizia provvedono al riscontro dei dati per favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, riservato ai soggetti espressamente indicati dalla legge e dalle Linee-guida.
2. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a. mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b. mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c. mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.
3. L’inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l’applicazione da parte dei Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo articolo 8, paragrafo 1.
In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, graduati fino alla risoluzione del contratto.

 

Articolo 8
SANZIONI

1. Violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati.
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall’articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi all'articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all’articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sanzionata:
a. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% al 2% (due per cento) dell'Importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell’Affidatario o del subcontraente;
c. in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
2. Esito della cancellazione dall'Anagrafe
In conformità a quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.
Nei confronti del Contraente generale, dell’Affidatario o del subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l’applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell’importo del contratto di affidamento o del subcontratto.
Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all’articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.
3. Violazione dell’obbligo d’inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4 5 e 6
Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c. c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole o con il diniego o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, etc.)
La violazione da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Appaltatore dell’Affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all’articolo 5, la previa intesa con l'ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui all’articolo 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera
La violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all’articolo 6 relativi all’adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
In caso di violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell’articolo 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’Importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).
In caso di recidiva la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento, bolle di consegna dei materiali)
La violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell’articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Protocollo, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
a. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1000 (mille);
b. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
c. in sede di terzo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell’Affidatario o del subcontraente;
d. in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
Resta inteso che qualora dall’accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento, nella piattaforma, di lavoratori, di partite iva senza dipendenti 0 di mezzi, oltre all’immediato allontanamento dal cantiere dei lavoratori 0 dei mezzi, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella piattaforma dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un’unica sanzione, individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del Protocollo.
L’applicazione delle misure sanzionatone di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatolo previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.
8. Modalità di applicazione delle penali
a. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente generale/Concessionario, nonché, per il tramite del Contraente generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente.
In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l’esito dell’applicazione della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
b. Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e da questo accantonate nel quadro economico dell’intervento.
Detto Soggetto pubblico potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residuate al termine della realizzazione dell’intervento verrà effettuata in sede di collaudo dell’intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto pubblico medesimo.
c. Restano ferme le sanzioni previste dalle normative di settore.
9. Risoluzione del contratto
a. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della parte pubblica contraente e, ove ne ricorra il caso, dell’Affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell’applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
b. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio disposto dal Protocollo configura un’ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente generale/Concessionario ai sensi dell’articolo 159 del medesime D.P.R.

 

Art. 9
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del Protocollo, viene attuato un “Piano di controllo coordinato” dei cantiere e dei sub-cantieri interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze competenti.
2. Dovrà inoltre essere tenuto il “Settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
a. all’opera da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l’Affidatario, il subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale dell’Affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, secondo il modello informatico concordato con la Struttura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere; parimenti, si dovranno essere indicati i titolari di partite iva senza dipendenti;
b. al Referente di cantiere, cui incombe l’obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati non prevista nella settimana di riferimento;
c. all’Affidatario, cui incombe l’obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla DIA, dal GICERIC e dai Gruppi Interforze delle Prefetture competenti nel cratere sismico per:
a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare, alla luce del Settimanale di cantiere, la regolarità degli accessi e delle presenze.
c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
I soggettivi che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’articolo 5 della legge n. 136 del 2010 per la rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.
Ai fini di cui sopra, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli/1 organismi di vigilanza, la Struttura potrà:
- calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, nonché, qualora la Struttura lo ritenga necessario, col GICERIC;
- richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità dei materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge n. 136 del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.
La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
5. L’inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle sanzioni, anche pecuniarie, di cui all’articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l’impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8.2 del Protocollo.

 

Articolo 10
MONITORAGGIO e TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e al CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Struttura un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, cui partecipano i rappresentanti del locale Ispettorato territoriale del lavoro, nonché delle OO.SS. dei lavoratori edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è coordinato da un delegato del Prefetto Direttore della Struttura e vi partecipano i rappresentanti dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico. Alle riunioni possono partecipare, su invito delle Prefetture, esperti del settore.
3. Anche al fine di non compromettere l’osservanza dei tempi di esecuzione delle opere, il Tavolo di cui al paragrafo 2 potrà esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione di un'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato, il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Protocollo.

 

Articolo 11
VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s’impegna a fornire per via telematica alla Struttura, all'Indirizzo PEC che sarà fornito, il piano particellare d’esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Struttura eventuali circostanze, legate all’andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Struttura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIP.E. n. 58 del 2011, potrà avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell’indennizzo.

 

Articolo 12
DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera, o alla sua accettazione qualora essa avvenga successivamente al collaudo.

 

Articolo 13
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire della propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Struttura e alla competente Prefettura e, per il tramite di esse, al Comitato, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Roma, lì 26 luglio 2017

STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 189 DEL 2016
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO Al SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA
e (limitatamente agli impegni previsti dall’articolo 10)
Il Rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del lavoro CENTRO
Il Rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del lavoro NORD-EST
Le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL


Fonte: filcacisl.it