Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2017, n. 19660 - Nessun nesso causale tra il carcinoma polmonare e l'attività lavorativa


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 07/08/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di rigetto della domanda di E.M. volta ad ottenere la rendita ai superstiti per la morte del marito R.M. a seguito di neoplasia polmonare di origine professionale.
La Corte ha rilevato che il CTU aveva escluso il nesso causale tra il carcinoma polmonare accertato nel 2004, e l'attività lavorativa svolta presso la società Visgomma, cessata nel 1983, e, quindi, con una patologia insorta oltre vent'anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa, ed in presenza di un quadro istologico di carcinoma epidemidoide o spino cellulare, scientificamente collegato esclusivamente a soggetti fumatori o, comunque, esposti a fumo di sigaretta ; risultava, infatti, che R.M. fosse stato un forte fumatore di circa 30 sigarette al giorno, come desumibile dalle cartelle cliniche.
Quanto all'efficacia concausale della bronco-pneumopatia, riconosciutagli dal 1982, ha esposto che il CTU aveva indicato tale malattia come fattore predisponente all'insorgenza della neoplasia polmonare, ma l'evoluzione successiva in bronco-pneumopatia cronica ostruttiva non era ricollegabile a tale esposizione professionale in quanto era scientificamente dimostrato che, dopo 10 anni di cessazione dell'esposizione a fattori irritativi, non avveniva più una progressione della patologia per tale esposizione, con esclusione del caso di esposizione all'amianto. Ha altresì precisato che il CTU aveva anche escluso che il ricorrente fosse stato esposto ad amianto e, comunque, mai questo avrebbe potuto determinare il carcinoma spino cellulare.
2. Avverso la sentenza ricorre E.M. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378. Resiste l'INAIL con controricorso.
 

 

Diritto

 


3. La E.M. ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte non aveva preso in considerazione le note critiche alla CTU, né la documentazione da cui emergeva che il R.M. era stato esposto a massicce quantità di nerofumo e talco tra il 1973 e il 1982 sostanze cancerogene (il talco per la presenza di amianto); che il rapporto causale di tali sostanze e la malattia era confermato da ampia blibliografia; che l'esposizione all'amianto ed al fumo avevano effetto sinergico aumentando il rischio di contrarre tumore; che la broncopatia cronica ostruttiva aveva natura professionale e predisponente all'insorgenza della neoplasia polmonare. 
4. Il ricorso è infondato.
La Corte esclude che il carcinoma polmonare sia stato causato dall'attività lavorativa e che la pneumopatia cronica ostruttiva sia di origine professionale e dunque predisponente all'insorgenza della malattia tumorale.
Rileva, quanto a quest' ultima, che il R.M., pur dovendosi dare atto che nel 1982 era affetto da bronchite professionale, aveva cessato l'attività lavorativa presso la Visgomma nel 1983 e che l'evoluzione in bronco-pnemopatia cronica ostruttiva non era ricollegabile ad esposizione a sostanze presenti nelle lavorazioni svolte presso la Visgomma in quanto studi scientifici dimostravano che, dopo dieci anni di cessazione dell'esposizione a fattori irritativi (nella specie talco e nero fumo), non avviene più una progressione della patologia per tale esposizione, ad eccezione dell'esposizione all'amianto.Secondo il CTU, pertanto, tenuto conto della data di cessazione dell'esposizione a fattori irritativi (1982) e della data di diagnosi del carcinoma polmonare (2004), doveva escludersi che la pregressa esposizione avesse avuto efficacia alcuna nella determinazione della bronco pneumopatia cronica ostruttiva e, dunque, della malattia che aveva condotto al decesso di R.M. o, comunque, del concorso nella sua manifestazione.
Quanto al carcinoma ed all'esposizione all'amianto la Corte, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rilevato che,tra le sostanze elencate in un documento della ASL di Como a seguito di indagine sulla Visgomma, non era indicato l'asbesto e che, inoltre, in caso di esposizione ad amianto sarebbe sorto un mesotelioma pleurico e non il cancro spino cellulare che colpisce esclusivamente i soggetti fumatori.
Alla luce di tali considerazioni le censure della ricorrente,che insistono in particolare sull'avvenuta esposizione ad amianto con conseguente diritto a vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia spettando all'Inail l'eventuale prova della sussistenza di altro fattore causale esclusivo, non trovano fondamento.
Deve ribadirsi, in conformità a giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 1652/2012).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Roma 29 marzo 2017