Tipologia: CCPL
Data firma: 20 aprile 2007
Validità: dal 01.01.2007
Parti: Ance-Confindustria e Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Veneto settore Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria-Cooperative, Rovigo
Fonte: cassaedile.rovigo.it

Sommario:

  Premessa
Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni
Art. 2 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie
Art. 5 Cassa Edile Polesana
Art. 6 Nuova prestazione Cassa Edile per gli Apprendisti in caso di maltempo
Art. 7 Accantonamenti alla Cassa Edile Polesana per gratifica natalizia e ferie
Art. 8 Mensa
Art. 9 Trasferta
Art. 10 Indennità Territoriale di Settore
Art. 11 Anzianità Professionale Edile Ordinaria
Art. 12 Premio Stabilità Aziendale
Art. 13 Formazione professionale e Sicurezza negli ambienti di lavoro
  RLST
Art. 14 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
Art. 15 Indennità giornaliera Inail
Art. 16 Quote di Adesione Contrattuale (QAC)
Art. 17 Quote Sindacali (QS)
Art. 18 Previdenza complementare contrattuale di settore
Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 19 Premio di Produzione
Art. 20 Iscrizione Impiegati in Cassa Edile Polesana
Parte terza Regolamentazione comune per operai ed impiegati
Art. 21 Elemento Economico Territoriale
Una tantum
Art. 22 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 23 Condizioni di miglior favore
Art. 24 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale di lavoro settore edile provincia di Rovigo

A seguito della prima intesa del 18/01/2007, il giorno 20 aprile 2007, presso la sede di Confindustria Rovigo, tra la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Rovigo - in seguito denominata Ance Rovigo […], con l'assistenza di Confindustria Rovigo […] e la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Veneto settore Produzione e Lavoro […] e la Feneal - Uil di Rovigo […], la Filca - Cisl di Rovigo […], la Fillea - Cgil di Rovigo […], in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006, viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro (in seguito CCPL), integrativo del CCNL 20 maggio 2004, da valere nella Provincia di Rovigo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Premessa
Le Parti hanno confermato il ruolo centrale del settore edile nel contesto economico provinciale. Peraltro dopo un lungo periodo di positivo andamento degli indicatori economici e occupazionali, i primi segnali di una fase più riflessiva del mercato in generale e di possibile rallentamento del trend di sviluppo impongono la massima attenzione agli elementi di criticità che caratterizzano il settore e in particolare:
• i fenomeni distorsivi della corretta concorrenza fra le aziende quali il lavoro nero e irregolare, anche per quanto concernente la realizzazione di lavorazioni edili rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 20 maggio 2004 ed aggiudicate impropriamente ad Imprese di promanazione contrattuale diversa da quella delle costruzioni;
• l'efficienza e la produttività delle imprese insieme alla sicurezza e qualità del lavoro;
• la flessibilità e la qualificazione professionale del fattore lavoro.
Sulla base di tali riferimenti si conviene di attribuire carattere prioritario alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, responsabilizzando in tal senso aziende e lavoratori nei comportamenti quotidiani. Come pure sempre più valore strategico assumeranno la formazione e riqualificazione professionale per assicurare al settore il mantenimento e l'acquisizione delle competenze tecniche altrimenti a rischio.
Per gli obiettivi soprarichiamati Ance Rovigo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano a valorizzare dovranno essere valorizzati il ruolo strategico e le iniziative dell'Ente Assistedil.
Dovrà inoltre essere rafforzata la collaborazione già attivata con gli Organi competenti funzionale all'acquisizione di tutti gli elementi e dati conoscitivi utili a contrastare il lavoro irregolare nella Provincia e la conseguente concorrenza sleale fra imprese, assicurando a tali fini la puntuale applicazione della procedura per il rilascio del DURC.
In tale contesto le Parti sottolineano la piena validità della sottoscrizione da parte della CEP e di Assistedil del Protocollo di intesa per la costituzione dell'OPER (Organismo Provinciale Edilizia Rovigo), quale strumento operativo frutto della collaborazione fra gli Enti paritetici di promanazione Ance locale e gli Istituti preposti al contrasto e alla emersione del lavoro irregolare riuniti all'interno del CLES Rovigo (Comitato per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso).
Nel riaffermare l'impegno comune affinché si rafforzi il ruolo che le imprese industriali locali, anche riunite in consorzi o associate, possono svolgere negli interventi infrastrutturali che interessano il territorio provinciale, le Parti firmatarie si sentono impegnate per assicurare alle imprese stesse tutti gli strumenti utili a garantire la loro necessaria competitività per una più efficace capacità concorrenziale sul mercato.

Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni

Si conviene sull'opportunità di dare concreta attuazione a quanto previsto dal vigente CCNL 20 maggio 2004 a titolo di "Sistema di Informazioni" a livello territoriale.
Tra Ance Rovigo e le OO.SS. provinciali si terranno incontri con periodicità semestrale, indicativamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per esaminare la situazione del settore, lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione con riferimento ai comparti delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa e non, pubblica e privata, utilizzando a tali fini anche i dati forniti dalla CEP e Assistedil.
Nello specifico, la CEP e Assistedil, relativamente agli ambiti di propria competenza, utilizzando al meglio i propri livelli di informatizzazione, si impegnano ad acquisire, elaborare e fornire alle Parti informazioni sui seguenti temi:
- occupazione
movimento globale operai per categorie, per dimensioni di impresa, per fasce di età e di anzianità; dimensione imprese per classi di addetti; n. ore lavorate nel periodo e n. ore di Cassa integrazione non dovute a causa di forza maggiore; n. ore di assenza distinte per malattia ed infortunio; n. degli infortuni;
- appalti
numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;
verifica presso gli Enti appaltanti dell'applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa CEP dei dati relativi alle imprese affidatarie in appalto e subappalto dei lavori; all'importo di aggiudicazione degli stessi; alla durata prevista per l'esecuzione delle opere; all'incidenza percentuale della mano d'opera e ai costi che verranno sostenuti per la sicurezza dei lavoratori;
verifica dei monitoraggi effettuati presso i Comuni in ordine alla correntezza e correttezza degli adempimenti connessi alla presentazione del DURC sia per i lavori pubblici che privati;
dati relativi al mercato dell'edilizia di tipo residenziale, industriale e infrastrutturale della Provincia di Rovigo, ricorrendo ove necessario ad istituti di ricerca specializzati;
dati aggregati derivanti dalle denunce di inizio lavori;
- sicurezza sul lavoro: interventi programmati ed effettuati nei cantieri, risultanze degli stessi, principali anomalie riscontrate, iniziative attivate per la diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, eventuali collaborazioni con gli Organismi istituzionali preposti, costi del sistema;
- formazione: fabbisogni professionali espressi dalle imprese e loro evoluzione, numero corsi formativi realizzati, numero e caratteristiche anagrafiche (età) e geografiche, grado di scolarità e condizione sociale/lavorativa dei partecipanti, feedback sul grado di soddisfazione dei corsisti e delle imprese coinvolte, qualità della docenza, costi del sistema.
I dati sopra richiamati formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma.

Art. 2 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Le Parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare all' art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., all'art. 41 della L.R. Veneto 7 novembre 2003 n. 27 e s.m.i. e all'art. 14 del CCNL 20 maggio 2004 cui si fa con il presente CCPL generale rinvio e in modo specifico alle comunicazioni ivi previste al punto b).
Ance Rovigo si impegna a far rispettare dalle proprie associate le citate normative, rilevando altresì che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta - per la parte a proprio carico - all'esecuzione delle opere provvisionali in conformità alle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavorazioni rientranti nel CCNL 20 maggio 2004 - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo stabilito dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento per il settore edile.
Analogo impegno sarà rivolto all'obbligo di affidare i subappalti di lavori edili e affini esclusivamente a imprese regolarmente costituite che versano i contributi agli Istituti previdenziali e alla CEP come da certificazione DURC

Art. 3 Orario di lavoro
Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in Provincia di Rovigo per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali. Tale orario, ripartito nei primi 5 giorni della settimana, potrà essere attuato come media nei seguenti periodi ultramensili:
- 1 gennaio - 30 aprile
- 1 maggio - 31 agosto
- 1 settembre - 31 dicembre
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art.6 del vigente contratto nazionale.
I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.09.1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15.03.1923, n. 692, come modificato dal D.Lgs. 08.04.2003 n. 66, sono per la Provincia di Rovigo i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.
Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.
Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopra indicato saranno computate le ore non lavorate per festività, ferie godute, permessi sindacali, nonché congedo matrimoniale, malattia ed infortunio riconosciuti dai competenti Istituti.

Art. 5 Cassa Edile Polesana
Viene ribadito il ruolo primario che la CEP svolge non solo per la puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali, ma anche per l'azione di monitoraggio e controllo dell'attività sul territorio per assicurare la leale concorrenza nel settore.
L'attività della CEP è regolata dallo Statuto e dal Regolamento in vigore nel periodo di applicazione del presente CCPL, fatte salve sue eventuali modifiche o integrazioni.
Viene confermato che il contributo di cui all'art. 36, lett. a), comma 6 del CCNL 20 maggio 2004 è dovuto alla CEP nella misura complessiva del 2,52%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL sopra citato. Del predetto contributo il 2,10% è a carico delle imprese e lo 0,42% a carico dei lavoratori; quest'ultimo sarà trattenuto dal datore di lavoro nella retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versato alla CEP con le modalità stabilite dal suo Statuto e Regolamento di gestione.
Il confronto sulle prestazioni a favore dei dipendenti verrà sviluppato all'interno della CEP.
Le Parti si impegnano a riesaminare in qualsiasi momento la misura del contributo, anche nel corso di validità del presente contratto, in relazione all'andamento della gestione della CEP, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Art. 8 Mensa
L'istituto della mensa viene così disciplinato:
A) nei confronti degli operai addetti ai cantieri, l'impresa provvederà ove possibile affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga fornito un servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di terzi, intendendosi per tali, in linea di massima, aziende o enti specializzati nel ramo della ristorazione collettiva e sempreché da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità a provvedervi a normali condizioni di costo.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o cantieri.
[…]
B) Qualora non si rendesse praticabile la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, l'impresa provvederà alla fornitura del pasto tramite apposite convenzioni con punti di ristoro (trattorie o ristoranti) posti nelle vicinanze del cantiere e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'attività produttiva.
[…]
C) Ove non si rendesse possibile l'attuazione di quanto previsto ai punti A) e B) del presente articolo, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva […]
D) Nell'ipotesi di operai comandati in trasferta ai sensi del successivo art .9, ferma restando l'applicazione dell'ipotesi C), in caso di apprestamento del servizio mensa nei modi di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, l'azienda concorrerà al costo complessivo del servizio […]
E) La disciplina della mensa contenuta nel presente articolo alle lettere A), B) e C) continua ad applicarsi anche agli impiegati tecnici normalmente impegnati nei cantieri. Egualmente essa si applicherà agli impiegati amministrativi, purché iscritti alla CEP ai sensi del successivo art. 20. […]
Chiarimento a verbale
La fornitura del pasto comprenderà un primo e un secondo piatto, un contorno, pane, acqua e bevande analcoliche, caffè. In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l'attuazione dell'art. 15 della Legge Quadro n. 125/2001 - che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro - le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.
Le Parti convengono sulla necessità di diffondere in ogni ambito tale disposto, funzionale anche ad una più generale tutela della salute dei lavoratori.

Art. 13 Formazione professionale e Sicurezza negli ambienti di lavoro
Le Parti riconfermano il valore innovativo e strategico dell'accordo provinciale 13 Settembre 2002, che ha sancito la costituzione dell'Ente Paritetico Assistedil, uniformando di fatto in una unica gestione le attività riconducibili alla Scuola Edile ed al Comitato Paritetico Territoriale.
Viene pertanto ribadito l'impegno comune di consolidare la struttura organizzativa del nuovo Ente rafforzandone l'attività affinché lo stesso possa assumere un ruolo primario per lo sviluppo nel settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo.
A tale scopo vengono pertanto individuate le seguenti linee di indirizzo:
• nell'ambito della Formazione professionale Assistedil curerà la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di prima formazione per giovani di qualsiasi nazionalità da avviare ad occupazione, promuoverà inoltre iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di tutte le maestranze dipendenti da imprese edili iscritte offrendo oltremodo alle stesse consulenze ed attività di specifico interesse;
• nell'ambito della Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro Assistedil continuerà l'attività a suo tempo intrapresa dal CPT programmando nuove iniziative atte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché il rispetto delle normative vigenti in materia, sia attraverso pubblicazioni di materiale informativo, sia con specifici corsi di formazione, programmando interventi nei cantieri con l'ausilio di personale tecnico appositamente preposto all'attività di consulenza, prevenzione e assistenza in materia di sicurezza. Nell'espletamento di tali compiti, particolare attenzione sarà posta da Assistedil verso quelle realtà in cui mancano riferimenti alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, anche alla luce di quanto più oltre convenuto in merito alla figura dell'RLST.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla materia riguardante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), le Parti confermano di affidare all'Ente Assistedil compiti di gestione e di servizio per la fornitura di specifici indumenti di protezione, secondo quanto stabilito al successivo art. 14.
Per meglio definire le esigenze finanziarie connesse alle attività dell'Ente, le Parti convengono che il contributo Assistedil, a carico delle imprese, pari attualmente all'1% complessivo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, venga suddiviso in una quota pari allo 0,60% per sostenere gli interventi in tema di Formazione Professionale nell'ambito delle attività della Scuola Edile e in una quota pari allo 0,40% per alimentare quelli nel campo della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro riconducibili ai compiti del CPT territoriale.
Eventuali incrementi di tali contribuzioni, per far fronte alle esigenze sopraindicate, avranno decorrenza non anteriore al 1° aprile 2007.

RLST
Le funzioni e le attività attribuite dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 626/1994) e contrattuale riconducibili alla figura del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale verranno svolte da un tecnico di comprovata e condivisa capacità professionale da individuarsi all'interno dei dipendenti in forza ad Assistedil.
Il nominativo dell'RLST come sopra individuato per lo svolgimento delle attività correlate ai disposti di legge, che verranno appositamente condivise con specifico regolamento che avrà vigenza con data non antecedente al 1° aprile 2007 ed entro il 31 ottobre 2007, sarà indicato dalle OO.SS. di categoria e come tale comunicato a Ance Rovigo e all'Ente Assistedil.

Art. 14 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
Le Parti, convenendo sulla necessità di continuare nell'impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i lavoratori al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), considerati assieme alla formazione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio, confermano preliminarmente che la fornitura degli indumenti di lavoro e qualsiasi altro DPI alle maestranze in relazione alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che per normativa di legge grava direttamente sulle imprese.
Pertanto, all'atto di ogni nuova assunzione, i lavoratori hanno diritto ad una tuta (od indumento equipollente) ed un paio di scarpe antinfortunistiche e, con l'inizio dell'attività in cantiere, oltre agli attrezzi da lavoro, a ogni altro DPI funzionale alla tipologia di lavorazione (es.: elmetto, occhiali, guanti, maschera, stivali, ecc.).
Annualmente tutti i lavoratori in forza avranno garantita la fornitura minima di un nuovo indumento e di due paia di scarpe antinfortunistiche.
Tale fornitura verrà indicativamente effettuata:
• per i lavoratori in forza al 31 Marzo:
nuovo indumento e primo paio di scarpe antinfortunistiche;
• per i lavoratori in forza al 30 Settembre:
secondo paio di scarpe antinfortunistiche.
L'impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei DPI, gli stessi vengano prontamente sostituiti.
Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a disposizione garantendone la pulizia e la manutenzione.
Tutti i DPI dovranno essere usati unicamente nell'ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all'impresa sia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Scarpe Antinfortunistiche - Fornitura tramite Assistedil
Ritenuto opportuno che la contrattazione di settore individui strumenti che favoriscano la migliore applicazione delle normative di legge da parte dei datori di lavoro, anche tramite la partecipazione degli Enti Paritetici ai relativi costi, viene offerta alla singola impresa la possibilità di effettuare la fornitura delle scarpe antinfortunistiche attivando in alternativa una delle seguenti modalità:
1) dando incarico ad Assistedil di provvedere per conto dell'impresa all'acquisto ed alla consegna delle scarpe antinfortunistiche, che avranno caratteristiche generalmente uni-formate alle normative di qualità vigenti;
2) acquistando direttamente le suddette scarpe antinfortunistiche secondo i fabbisogni aziendali e presentando ad Assistedil successiva richiesta di rimborso dei costi sostenuti, entro il limite del valore delle calzature fornite dall'Ente medesimo.
In entrambi i casi, l'intervento di Assistedil avrà come riferimento temporale i lavoratori in forza al 31 marzo.
Il diritto alla fruizione dei servizi e dei rimborsi verrà definito con apposita regolamentazione dall'Ente Assistedil.
Il finanziamento di tali prestazioni rientra nella percentuale contributiva determinata al precedente art. 13.
La presente regolamentazione sostituisce ed annulla, dalla data di decorrenza, ogni altra precedente pattuizione collettiva in materia.
Resta inteso che quanto sopra disciplinato per la fornitura delle scarpe antinfortunistiche potrà essere esteso, previo accordo fra le Parti, anche ad altri DPI.