Tipologia: CCNL
Data firma: 18 maggio 2017
Validità: dal 18.05.2017
Parti: Conflavoro-Pmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, Studi professionali
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Validità del contratto
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione - requisiti per l’accesso
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 -Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8 - Sospensione del lavoro
Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Lavoro notturno
Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 (Ex Articolo 113) - Lavoro festivo
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione
Art. 26 - Minimi di paga
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Trattamento personale a provvigione
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Premio di risultato Art. 31 - Anzianità di servizio e aumenti di merito
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia
Art. 38 - Infortunio
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 (Ex Articolo 119) - Congedi parentali
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
Art. 47 - Trasferimento
Art. 48 - Distacco
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 51 - Preavviso
Art. 52 -Trattamento di fine rapporto
Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata Apprendistato
Art. 54 - Tipologie di apprendistato
Art. 55 - Qualificazione del rapporto contrattuale
Art. 56 - Apprendistato professionalizzante
Art. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 59 - Proporzione numerica
Art. 60 - Disciplina del rapporto
Art. 61 - Parere di conformità
Art. 62 - Periodo di prova
Art. 63 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 65 - Doveri dell'apprendista
Art. 66 - Trattamento normativo
Art. 67 - Livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 68 - Malattia
Art. 69 - Infortunio
Art. 70 - Durata del contratto di apprendistato
Art. 71 - Obblighi di comunicazione
Art. 72 - Formazione
Art. 73 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato.
Art. 75 - Rinvio alla legge
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 76 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
  Art. 77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 78 - Assunzione
Art. 79 - Obblighi di comunicazione
Art. 80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 82 - Retribuzione
Art. 83 - Periodo di comporto per malattia
Art. 84 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 85 - Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 86 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 88 - Assunzione
Art. 89 - Indennità di disponibilità
Art. 90 - Retribuzione
Art. 91 - Consistenza organico aziendale
Lavoro a tempo determinato
Art. 92 - Requisiti di applicabilità
Art. 93 - Apposizione del termine
Art. 94 - Periodo di Prova
Art. 95 - Durata e proroghe
Art. 96 - Proporzione numerica
Art. 97 - Diritto di precedenza
Art. 98 - Retribuzione
Art. 99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Somministrazione
Art. 100 - Sfera di applicabilità
Art. 101 - Proporzione numerica
Art. 102 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 103 - Retribuzione
Art. 104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 105 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Telelavoro e lavoro agile
Art. 106 - Definizione
Art. 107 - Sfera di applicabilità
Art. 108 - Disciplina del rapporto
Art. 109 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 111 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 112 - Orario di lavoro
Art. 113 - Contrattazione aziendale
Art. 114 Collaborazioni Coordinate e Continuative
Istituti sindacali
Art. 115 - Rappresentanze Sindacali
Art. 116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 117 - Assemblea
Art. 118 - Referendum.
Art. 119 - Trattenute sindacali
Rapporti tra le parti sindacali
Art. 120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato Ebiasp
Art. 121 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 122 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 123 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 124 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 125 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 127 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 128 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 129 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 130 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale.
Art. 131 - Osservatorio Nazionale
Art. 132 - Osservatori Territoriali
Art. 133 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
Art. 134 - Fondi
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Fondo di Solidarietà

Art. 135 - Conciliazione delle controversie in sede sindacale
Art. 136 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 137 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 138 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 139 - Convocazioni delle parti
Art. 140 - Istruttoria
Art. 141 - Processo verbale di conciliazione o mancato accorda
Art. 142 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 143 - Decisioni
Art. 144 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 145 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 146 - Controversie collettive

Contratto collettivo nazionale di lavoro i dipendenti degli studi professionali, in vigore dal 18 maggio 2017

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio, in Roma, presso la sede della Fesica-Confsal, in Piazza di Villa Carpegna n. 58, tra Conflavoro-Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese [...] e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato […], Confsal-Fisals, Federazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Stranieri […], con l'assistenza della Confsal […], è stato approvato il testo del contratto in epigrafe che si allega, esso fa parte integrante dei presente accordo e, per tutta la durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica a tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree" e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse.
Area professionale Economico-Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni equipollenti ed omogenee all'area professionale, non comprese nella predetta elencazione.
Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre professioni equipollenti ed omogenee all'area professionale, non comprese nella predetta elencazione.
Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Periti Agrari Agrotecnici, altre professioni equipollenti ed omogenee all'area professionale, non comprese nella predetta elencazione.
Area professionale Medico-Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abitati all'esercizio autonomo della professione di cu) alla specifica Decretazione Ministeriale, altre professioni equipollenti ed omogenee all'area professionale, non comprese nella predetta elencazione.
Altre attività professionali Intellettuali
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa

[…]
4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti a posizioni organizzative inferiori a quelle precedentemente espletate, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
[…]
- quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.
[…]
9) Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un’altra, diversa da quelle indicate all'atto dell’assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Art. 4 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano le norme di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi, anche a livello territoriale, che ne assumano la responsabilità. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme e-learning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall’ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, I riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
3) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo o ai luoghi dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve svolgersi la prestazione.
[…]
6) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, non è dovuto alcun compenso ulteriore, salvo diverso accordo aziendale o individuale.
7) Tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle attività ovvero per garantire la sicurezza degli altri collaboratori, nonché tutti gli adempimenti legali, fiscali e/o amministrativi, annuali o periodici possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
8) Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in maniera tale che siano visibili a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda agli uffici competenti.
9) La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
1) In considerazione di particolari situazioni di servizio, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
2) Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 173 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3) Peraltro le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi tramite versamento nella Banca delle ore.
4) Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10%, salvo che il lavoratore ne richieda l'utilizzo entro il semestre successivo e l'azienda lo consenta.
2) La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
3) L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni di massima sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.

Art. 10 - Banca delle ore
1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma dell’art. 14 c .3, che sono a disposizione del singolo lavoratore, e le ore di cui all'art. 9 c. 3 convengono di istituire la banca delle ore.
2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o al servizio;
- eventi particolari come mostre, campagne, concorsi, progetti, ecc. con termini vincolanti di scadenza.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.
3) Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. […]
4) Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art. 18 c. 2 del presente CCNL
7) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 13 - Lavoro notturno
1) Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi degli artt. 2 e 3 Legge n. 370/1934 e Art. 9 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale:
b) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l’inizio del turno successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
c) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
2) Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
b) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
c) attività di cui all'art. 7 della Legge n. 370/1934, fermo restando che, ai sensi dell'art.1 della stessa Legge n. 370/1934, questa non si applica:
- alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
- ai lavoranti al proprio domicilio;
- al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
d) attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs. n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), e di cui all’art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali).
3) il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordata tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
4) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 24, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
[…]

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
[…]
11) Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
I) inosservanza dell'orario di lavoro;
[…]
III) negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, nell'arco del biennio, dà facoltà - all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
I) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
[…]
IV) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
V) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
VIII) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
IX) insubordinazione verso i superiori;
[…]
XI) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
In caso di mancanze che abbiano dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione nell'arco del biennio il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
III) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli Impianti;
IV) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini o rifiuto ingiustificato della trasferta;
V) danneggiamento grave al materiale o all'immagine aziendale;
VI) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità e alla salute delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
IX) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro, o potenziale sviamento della clientela;
X) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
XIV) danneggiamento volontario di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]

Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
[…]
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca delle ore;
f. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
[…]
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
m. specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende nei diversi campi di attività;
[…]
2) Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale i seguenti istituti:
a. mensa o buoni pasto;
[…]
d. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
e. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'azienda;
f. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente o al lavoratore agile;
[…]
h. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
i. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
j. l'individuazione delle eventuali fasce di reperibilità;
k. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Apprendistato
Art. 54 - Tipologie di apprendistato

1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d'istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.

Art. 55 - Qualificazione del rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali cosi come previsto dall’art. 43 c. 8 D.Lgs. n. 81/2015 e come compiutamente disciplinato nel successivo art. 73, potrà essere articolato in più periodi attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi dalla data di prima assunzione.
1) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
[…]

Art. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e di quelli di cui all'art. 41 e ss D.Lgs. n. 81/2015).
2) Possono essere assunti con il contratto di cui al c. 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può In ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43 c. 2 D.Lgs. n. 81/2015).
3) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43 c. 7 D.Lgs. n. 81/2015).
4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.

Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art. 45 c. 1 D.Lgs. n. 81/2015).
2) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 45 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015).

Art. 59 - Proporzione numerica
1) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori o che ne abbia in numero uguale o Inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2) In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori in servizio.

Art. 61 - Parere di conformità

1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l'assistenza dell’Ebiasp per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.

Art. 63 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una Interruzione superiore ad un anno.
2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3) Il riconoscimento della qualificazione professionale sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione.
4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro nell'apposito libretto formativo.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che proceda all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal contratto;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 65 - Doveri dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona (tutor) da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
2) L'apprendista è tenuto a frequentarci corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 72 - Formazione
A) Durata
1) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore, sia per gli impiegati di concetto che per gli impiegati d’ordine, per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4) L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale Ebiasp, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall’INAPP.
2) È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico-professionale, ma anche da quello umano-relazionale.
3) L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
6) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8) L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 73 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni produttive.
2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale, che il precedente art. 72 lettera A regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[…]

Art. 75 - Rinvio alla legge
1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2) Le parti convengono che, al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno definiti gli opportuni accordi a livello contrattuale o interconfederale.

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 79 - Obblighi di comunicazione

1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA, ove esistente, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale e sulla relativa tipologia.
2) In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale territoriale di riferimento, ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 84 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutte i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orarlo a tempo pieno.

Art. 85 - Diritto di precedenza
1) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo diverse disposizioni di legge.
2) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente In rapporto di lavoro a tempo pieno.
3) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

Lavoro intermittente
Art. 87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
4) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'Impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente {gennaio- giugno; luglio-dicembre).

Lavoro a tempo determinato
Art. 92 - Requisiti di applicabilità

1) Il contratto di lavoro a tempo determinato è destinato a soddisfare le esigenze variabili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei lavoratori per svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori interessati a svolgere tale attività.
2) Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo Indeterminato.
[…]
5) L'assunzione a tempo determinato finalizzata alta sostituzione di un lavoratore/lavoratrice può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
[…]

Art. 96 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all'art. 25 c. 2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del d.lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.
[…]
5) Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate.

Somministrazione
Art. 100 - Sfera di applicabilità

1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
2) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 101 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 50% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Art. 102 -Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]
3) Ai Fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.
4) L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
[...]

Art. 104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
2) Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l'impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all'80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Art. 105 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del 50% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 96,1 e fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
2) Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, in base agli elementi fomiti dall'istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
3) L'Ente Bilaterale Territoriale comunicherà con cadenza annuale all'Ente Bilaterale Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente articolo.

Telelavoro e lavoro agile
Art. 106 - Definizione

1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'Interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda. Il lavoro agile è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente in parte con presenza fisica all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ovvero in forme remotizzate.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4} Il centro di telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
5) Per il lavoro agile, fatte salve le evoluzioni normative, valgono le stesse tipizzazioni del precedente punto 3).

Art. 107 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro o lavoro agile non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente concordata all'atto della assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro o del telelavoro, a tempo determinato, indeterminato o intermittente.
3) Nel caso di accordo per ii tempo indeterminato, ciascuna delle parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, dare disdetta dell'accordo e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa presso l'azienda.
4) Nel caso di accordo per il tempo determinato, il telelavoro o il lavoro agile potrà essere disdettato, prima della scadenza del termine, da parte dell'azienda soltanto in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
5) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
6) Gli accordi di telelavoro o di lavoro agile sottoscritti dai lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.

Art. 108 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro o lavoro agile con modalità domiciliare o remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai lavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2} Il telelavoro o il lavoro agile può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato, qualunque sia il modo in cui si espleta.
3) Il telelavoro e il lavoro agile sono semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore e il lavoratore agile fanno infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è, in tutto o in parte, esterno all'azienda.

Art. 109 - Diritti e doveri del telelavoratore
1} Al telelavoratore e al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2) Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere messi nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3) Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro o al lavoro agile nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente lo status precedentemente acquisito.
[…]
5) Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.

Art. 110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
[…]
4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo, tramite software, all'insaputa del telelavoratore o del lavoratore agile.
[…]
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 111 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
2) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[…]

Art. 112 - Orario di lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2) Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n. 66/2003.
3) Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi.

Art. 113 - Contrattazione aziendale
1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
d. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
e. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
f. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
In mancanza di contrattazione aziendale varranno gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore.
2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale o individuale prima dell'inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Art. 114 Collaborazioni Coordinate e Continuative
Le parti stabiliscono, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle mansioni previste dal presente contratto rientranti nella competenza del quadro e degli specialisti, sia impiegati di concetto che impiegati d'ordine.

Istituti sindacali
Art. 115 - Rappresentanze Sindacali

[…]
4) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datare di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Art. 117 - Assemblea
1) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo.
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato Ebiasp

1) Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla Ebiasp costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest'ultima attività sarà concretizzata con l'ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2) Ebiasp è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3) A tal fine Ebiasp Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 121, 131 e 132 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l. svolge, In materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per I dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL
4) Ebiasp svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, Ebiasp dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, Ebiasp Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7) Ebiasp potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi Ebiasp potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9) Gli organi di gestione Ebiasp saranno composti su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10) La costituzione degli Ebiasp Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ebiasp nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 121 - Enti Bilaterali Territoriali
1) Ebiasp Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con Ebiasp Nazionale e con la rete degli Ebiasp Territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) Ebiasp Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part- time e lavoro Intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'Ebiasp Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) Ebiasp Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 131 - Osservatorio Nazionale
1) L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - Ebiasp può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale - Ebiasp inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli Ebiasp Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all'Ebiasp Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento.

Art. 132 - Osservatori Territoriali
1) Ebiasp Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolga, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2) A tal fine, l'Osservatorio Territoriale:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dall' Associazioni imprenditoriale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4 c. 4 della Legge n. 628/1961;
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e. cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all'Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.