Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 08 agosto 2017, n. 19722 - Inalazione di formaldeide da parte di una infermiera. Risarcimento del danno biologico


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 08/08/2017

 

 

 

Rilevato che
S.C. adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli onde sentir accertare la responsabilità della Fondazione G. Pascale in ordine all’infortunio sul lavoro occorsole il 27 maggio 2004 mentre attendeva alle sue mansioni di infermiera professionale presso l’Unità Operativa di Chemioterapia allorquando inalava una sostanza tossica individuata poi come “aldeide formica” usata per la manutenzione delle cappe, infortunio dal quale le era residuato un danno biologico di cui chiedeva il risarcimento;
che l’adito giudice, dopo aver autorizzato la chiamata in causa della ditta Adimaref s.r.l., appaltatrice della manutenzione delle cappe, condannava l’Istituto Nazionale per lo studio dei Tumori Fondazione G. Pascale al pagamento della somma di euro 10.855,00 in favore della ricorrente per danno biologico a quest’ultima residuato a seguito del menzionato infortunio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, mentre rigettava la domanda nei confronti dell’INAIL e dell’Adimaref s.r.l. ;
che, con sentenza del 24 dicembre 2015, la Corte di Appello di Napoli, per quello che ancora rileva in questa sede, rigettava il gravame principale proposto dalla S.C. con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice sul punto della quantificazione del danno biologico ed accoglieva in parte l’appello incidentale della Fondazione G. Pascale, condannandola al pagamento della minor somma di euro 4.075,232 dovendo sottrarsi dall’importo complessivo riconosciuto per il danno biologico le somme già corrisposte dall’INAIL;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la S.C. affidato ad un unico motivo cui resistono con separati controricorsi l’INAIL, 1T.R.C.C.S. - Istituto nazionale per lo studio dei tumori - Fondazione G. Pascale e la Adimaref s.r.l.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

 

 

Considerato che
che con l’unico motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello - nonostante lo specifico motivo di gravame con il quale si censurava la decisione del primo giudice per difetto di motivazione - apoditticamente ritenuto condivisibile l’operato del consulente nominato dal Tribunale sul rilievo che era stata data adeguata risposta alle valutazioni del consulente di parte e che nessuna nuova o sopravvenuta documentazione o nuova relazione di parte era stata prodotta in appello;
che il motivo è inammissibile in quanto, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14) e finisce con il denunciare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica ( e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì dei rilievi alla CTU espletata contenuti nella consulenza di parte;
che, peraltro, nella impugnata sentenza la Corte di Appello, con una motivazione sintetica ma adeguata, chiarisce che il danno era stato correttamente valutato dal CTU evidenziando come l’inalazione di formaldeide non era stata grave essendo la S.C. rimasta solo per un brevissimo lasso di tempo all’interno dei locali in cui si era verificata la fuoriuscita della predetta sostanza e che lo stesso ricovero successivo era avvenuto a quattro giorni di distanza dal fatto con dimissione nella stessa giornata;
che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura di cui al dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal!art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater.; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.