Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 10 agosto 2017, n. 39057 - Omessa formazione ed informazione del lavoratore. Lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo


 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/04/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con ordinanza in data 15.11.2016 la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inappellabile la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 7.6.2016 ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. Gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e condannati con la continuazione alla pena di € 1.500,00 di ammenda, oltre alle spese, pena sospesa, per i reati di cui ai capi b), art. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c), d. Lgs. 81/08 perché in qualità di legali rappresentanti della Edil Euro di B.F. s.n.c. & C. avevano consentito, tollerato e comunque non avevano provveduto a dotare il lavoratore C.A. di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni - e c), art. 36, comma 2 e 55 comma 5, d. Lgs. 81/08, perché nella medesima qualità sopra menzionata, avevano consentito, tollerato e comunque non avevano provveduto affinché il predetto lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività d'impresa in generale, sulle procedure che riguardavano il primo soccorso e la lotta antincendio, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la gestione delle emergenze e sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; in Cento il 26.6.2013.
2. Premesso di impugnare sia l'ordinanza resa all'udienza del 7.6.2016 con cui il Giudice, sentito un teste, aveva ritenuto superflua l'audizione degli altri testi a difesa e sia la sentenza di condanna, con il primo e secondo motivo di ricorso, gli imputati deducono che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non era emersa alcuna prova del rapporto di lavoro subordinato tra C.A. e la Edil Euro, perché non era stato accertato il potere direttivo e/o organizzativo e/o disciplinare da parte della società ed il C.A. aveva dichiarato all'udienza del 3.5.2016 che nessuno gli aveva detto come fare il lavoro edile che gli era stato già assegnato. Nell'ambito dell'accertamento indiziario della subordinazione, la pluricommittenza assumeva estrema rilevanza perché l'aver lavorato presso altri cantieri escludeva comunque il rapporto continuativo di lavoro nei confronti di un unico e medesimo soggetto ed il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Di qui l'erroneità dell'ordinanza di revoca degli altri testi della Difesa.
Con il terzo motivo di ricorso, evidenziano alcuni elementi indiziari a sostegno della propria tesi difensiva: a) il teste Ca.AN. aveva dichiarato di aver lavorato per circa una settimana sul cantiere e di non aver visto nessuno oltre ai tre soci e di non conoscere C.A.; b) C.A. aveva escluso l'obbligo di rispettare un orario di lavoro determinato; c) la società non gli aveva pagato un compenso con cadenze periodiche ma aveva effettuato solo due pagamenti a fronte delle relative fatture, una prima dell'inizio, e una dopo; d) vi era un contratto scritto di subappalto avente ad oggetto l'incarico di lavori di stuccatura di piccole crepe non strutturali di intonaco già esistente; e) C.A. aveva una propria partita IVA ed era iscritto alla locale Camera di Commercio e in udienza aveva dichiarato di essere artigiano; f) il motivo per il quale era stato pattuito un compenso orario non era un indizio grave e preciso della subordinazione perché l'imputato; esso B.F. aveva ben spiegato in udienza la ragione di tale pattuizione, siccome C.A., che aveva iniziato la sua attività di artigiano da poco tempo, non era stato in grado di quantificare il compenso a corpo o a misura; g) nemmeno la mancanza di un mezzo proprio di locomozione era indizio grave e preciso della subordinazione, perché C.A. aveva dichiarato di essersi licenziato in quanto non più retribuito dal datore di lavoro e nella speranza di poter trovare occasioni di lavoro a seguito del terremoto del 2012; h) pertanto, anche l'assenza di un'organizzazione non era una circostanza rilevante perché, dal punto di vista civilistico, l'organizzazione del lavoro proprio con gli altri fattori produttivi (capitale e/o lavoro altrui) costituiva l'elemento di distinzione del "piccolo imprenditore" rispetto al "lavoratore autonomo", ossia di un soggetto che esercitava la propria attività economica avvalendosi essenzialmente della sua energia-lavoro, con l'impiego di strumenti ed attrezzature minime; i)l'appartenenza a C.A. dell'attrezzatura usata per eseguire il lavoro era circostanza ampiamente provata dalla testimonianza dallo stesso resa in udienza a conferma di una sua precedente dichiarazione scritta; l) la circostanza che il materiale dallo stesso usato per la stuccatura gli era stato fornito dalla società non era un elemento decisivo perché esso B.F. aveva spiegato che questo materiale, necessario per eliminare le crepe dell'intonaco causate dal terremoto, doveva essere elastico e quindi provvedeva lui al rifornimento relativo.
Con il quarto motivo di ricorso, lamentano che il Tribunale di Ferrara non aveva spiegato quale circostanza di fatto e massima di esperienza avrebbero dovuto applicare per giungere alla conclusione che il rapporto con C.A. fosse subordinato, atteso che lo stesso era titolare di propria partita IVA ed iscritto alla Camera di Commercio, munito di propria attrezzatura, ed aveva emesso fattura.
Con il quinto motivo di ricorso, si dolgono della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché incensurati e perché avevano regolarmente pagato C.A. che aveva emesso pure fattura.
Con il sesto motivo di ricorso, lamentano la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p., negato per la significatività del fatto, la loro qualità di imprenditori e di operatori del settore che imponeva di esigere da loro la più elevata osservanza delle leggi in materia. Il Tribunale di Ferrara aveva invero usato l'istituto per graduare in concreto il carattere afflittivo-retributivo della sanzione penale e non in funzione di special prevenzione e difesa sociale. In ogni caso la vicenda, nella sua entità, non era tale che essi fossero considerati così socialmente pericolosi per il settore giuslavoristico da rendere necessaria la conoscibilità della condanna a tutela della collettività. D'altra parte, la mancata applicazione dell'art. 175 c.p. poteva loro arrecare delle conseguenze, sul piano imprenditoriale e lavorativo, assolutamente sproporzionate rispetto alle concrete esigenze di difesa sociale.
Concludono quindi chiedendo di disporre l'esame dei testi A.G. ed A.A., la cui audizione era stata illegittimamente ed inopportunamente revocata; l'assoluzione dai reati ascritti ai capi b) e c), con formula piena o, in subordine, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; in via ulteriormente subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena, i benefici di legge e la conferma della sospensione condizionale della pena già disposta.
Nella memoria propongono dei motivi aggiunti: a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), con riferimento ai testi a difesa A.G. e A.A., perché si trattava di due testi decisivi per dimostrare l'assenza degli elementi di rapporto subordinato del C.A., come del resto già documentato dal contratto di subappalto che lo legava alla Edil Euro; b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sempre in relazione al rapporto subordinato perché l'Ispettorato del lavoro non aveva censurato la conversione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato; il Tribunale di Ferrara non aveva valutato le fatture 5 e 6 /2013 emesse dal C.A. e la pluricommittenza cui era soggetto, inoltre aveva mal interpretato alcuni dati, quali ad esempio il compenso, la consegna da parte della società del materiale premiscelato etc. ; c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in ordine all'elemento soggettivo; d) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 175 c.p., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Concludono pertanto per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché della sentenza, con o senza rinvio.
 

 

Diritto

 


3. Il Giudice di prime cure è pervenuto all'accertamento di responsabilità degli imputati sulla base dei seguenti elementi: a) solo dopo qualche giorno dal controllo del nucleo CC dell'ispettorato del lavoro, in data 26.6.2013, C.A. aveva prodotto il contratto di subappalto relativo a lavori di stuccatura di piccole crepe non strutturali di intonaco già esistente con un compenso orario di € 19,00; b) non era stato in grado di produrre altre fatture, ma solo la n. 5 e la n. 6, rispettivamente del 20.6.2013 e del 13.7.2013; c) aveva reso una deposizione assai lacunosa e confusa, dichiarando che si considerava un artigiano e non ricordava alcunché di preciso, non scevra da sospetti di reticenza; d) aveva ricordato di aver aperto la partita IVA alla fine del 2012 perché disoccupato, ma non aveva saputo riferire se tra l'apertura della ditta e la prestazione di lavoro presso il citato cantiere avesse svolto altri lavori, tranne in un caso; e) aveva dichiarato che alcuni strumenti di lavoro erano suoi, che il preparato gli veniva fornito dal committente, che non disponeva di un furgone; f) i testi della difesa non erano comparsi ed erano stati quindi ritenuti superflui perché la pluricommittenza era solo un indice da valutare, mentre il fatto che avesse avuto lavori presso altri cantieri, prima o dopo il periodo di interesse, non modificava la natura del rapporto con il committente; g) vi era incongruenza tra il compenso pattuito nel contratto che era orario ed il compenso indicato in fattura che era a corpo; h) il compenso orario presupponeva il controllo del committente sull'attività espletata; i) il lavoratore non aveva un mezzo proprio e strumenti propri che trovava sul cantiere e non era stato in grado di produrre altre fatture.
Di qui la conclusione che la titolarità della partita IVA fosse un dato formale, essendo diffuso il fenomeno del lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo ed ha perciò condannato gli imputati per i reati di cui ai capi b) e c).
3.1. Tutta la difesa è incentrata su una lettura alternativa del compendio probatorio che porti alla conclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo e di qui l'esigenza di sentire anche gli ulteriori due testi. Sennonché, la motivazione dell'accertamento di responsabilità appare solida, coerente ed immune dai vizi censurati. Il Giudice ha valorizzato tutti gli indici, prevalentemente documentali, che mascherano il rapporto di lavoro subordinato con quello autonomo con un ragionamento non manifestamente illogico o contraddittorio e perciò il ricorso sul punto si appalesa manifestamente infondato, mentre i ricorrenti non hanno dedotto la rilevanza e decisività delle dichiarazioni dei testi.
3.2. Ampia e pertinente è anche la motivazione sull'elemento psicologico, per il quale è stato valorizzato che gli imputati erano imprenditori e dunque incombeva su di essi un preciso onere di diligenza, sì che non erano scusabili nemmeno laddove si fosse ritenuto che avessero valutato con semplice leggerezza la qualificazione giuridica del rapporto.
3.3. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la motivazione di rigetto del Giudice è stata sovrabbondante rispetto al dato documentale che all'udienza del 7.6.2016 non sono state chieste né le une né l'altra. Pertanto, i ricorrenti non possono presentare la doglianza in questa sede sanando l'omissione commessa nel grado di merito.
3.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 6 aprile 2017.