Categoria: Cassazione civile
Visite: 7562

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 agosto 2017, n. 19788 - Rendita per malattia professionale. Termine triennale di prescrizione


 

 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 09/08/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1239/2010 ha respinto l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla rendita per malattia professionale a D'A.M..
La Corte per quanto di interesse ha sostenuto a fondamento della decisione che hai fini del computo del termine triennale di prescrizione per il diritto alla prestazione occorresse tener conto anche di tutto il periodo in cui in sede amministrativa l’Inail abbia proseguito ad esaminare e valutare le condizioni di salute dell'interessato anche oltre il periodo di 150 giorni, previsto per la sospensione del termine nella fase amministrativa ex art. 111 del testo unico 1124/1965.
Contro la sentenza ricorre l'Inail con un motivo.
D'A.M. si è costituito in giudizio tardivamente, in data 26.3.2016, con atto contenente procura e nota di deposito di documenti; ed ha successivamente depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. con documenti.
 

 

Diritto

 


1.      - Preliminarmente deve essere rilevato che l'atto di costituzione del sig. D'A.M., depositato nella cancelleria di codesta Corte di Cassazione solo il 29.3.2016, deve essere ritenuto affetto da nullità assoluta ed insanabile a seguito del rilascio in calce di procura speciale ai due avvocati Omissis che l'hanno autenticata. Parimenti nulla è la successiva procura speciale rilasciata nella stessa forma in data 5.04.2017 (e contenuta nella nota di deposito della stessa procura e di atti già prodotti nei giudizi di merito).
E' noto infatti che (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015) nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Ne consegue l'invalidità di ogni attività difensiva esplicata dai medesimi difensori in questo giudizio (deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. con documenti, deposito di nota difensiva, partecipazione alla discussione della causa).
2.           - Con l’unico motivo di ricorso l'Inail deduce la violazione degli articoli 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la corte aquilana erroneamente statuito che decorso il termine di 150 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria, ma che nulla gli impedisce di attendere che l'istituto completi i suoi accertamenti; ed inoltre che qualora l'Inail abbia proseguito ad esaminare e valutare le condizioni di salute del lavoratore la prescrizione non può maturare in danno dello stesso assicurato al quale non può addebitarsi un'inattività, essendo soggetto invece agli accertamenti e tenuto a collaborare.
3.           - Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha infatti obliterato le previsioni di cui all'art. 111, 2° e 3° comma TU 1124/1965,secondo cui la prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della prestazione, da esaurirsi nel periodo massimo di 150 giorni nel caso di presentazione del ricorso amministrativo; ed ha pure affermato l'autonomia di tale termine, volto alla proposizione del ricorso amministrativo, rispetto a quello triennale di prescrizione che ha la finalità di evitare che il procedimento inizi troppo tardi; sostenendo perciò che non si possa procedere alla semplicistica sommatoria dei due termini.
4.   - Così facendo però il giudice di merito ha violato il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 t.u. è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di 150 giorni collegato alla pendenza del procedimento amministrativo; pertanto, con l'esaurimento dello stesso termine la prescrizione riprende a decorrere, indipendentemente dal momento in cui il procedimento venga di fatto a concludersi. V. da ultimo negli stessi termini Cass. Sez. L, sentenza n. 211 del 12/01/2015: "La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali', di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione".
5.            - Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata ad un nuovo giudice, il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra richiamati.
6.   Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017