Tipologia: Accordo territoriale dlgs 81/2008
Data firma: 1° ottobre 2016
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Novara e VCO
Fonte: ebnovara.it

Sommario:


Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro Accordo Collettivo Territoriale applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Il giorno 1° Ottobre 2016 ad Arona Corso Liberazione n. 18, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia Alto Piemonte di Novara e Verbania Cusio Ossola, tra Confcommercio “Imprese per l’Italia “Alto Piemonte” […], Filcams-Cgil Provinciale di Novara e Vco […], Fisascat-Cisl Provinciale di Novara e Vco […], Uiltucs-Uil Provinciale di Novara e Vco […]

Premesso che:
- il Decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008, “Testo Unico legislativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori” ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza ad un protocollo d’intesa che abbia valore per le intere province di Novara e del Vco;
- le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di formazione e informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- in data 18 novembre 1996 in Roma le rispettive organizzazioni nazionali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale applicativo del D.lgs 626/94.
- valutano per la efficace applicazione di questo accordo la costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) e del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza (RLST)
Considerato che:
- la logica fondante i rapporti tra le parti sulla materia intende superare le posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione, anche al fine di rafforzare l’efficacia delle attività di prevenzione. Nel comune intento di:
- riconfermare e rafforzare relazioni sindacali, non conflittuali, finalizzate all’affermazione di una politica di prevenzione e protezione.
- attuare tutte le misure, nella piena previsione delle norme di Legge, demandate alle Parti Sociali anche al fine di promuovere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese,
si conviene e stipula il presente Accordo Collettivo Provinciale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 1 Organismo Paritetico Provinciale
Le parti, nel confermare la decisione di aver proceduto alla costituzione, all’interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Novara e di Verbania Vco, di apposita sezione denominata “Organismo Paritetico Provinciale del terziario”, assegnano a tale Organismo interesse e valore esclusivamente a favore di tutte le Imprese associate all'Ente Bilaterale stesso. Tale organismo è formato da numero sei (6) Rappresentanti, di cui tre nominati dalla Confcommercio Alto Piemonte di Novara e VCO, e tre dalle OO.SS. firmatarie, con relativi supplenti.
L'Organismo Paritetico opera in autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale di cui fa parte integrante, pur dovendo relazionare periodicamente al Consiglio dell'Ente Bilaterale.
Premesso che gli organismi territoriali risultano definiti dal D.lgs. 81/2008 come le sedi privilegiate per il perseguimento dello scopo del miglioramento delle tutele dei lavoratori in materia di sicurezza, gli organismi paritetici del Terziario ai sensi delle disposizioni legislative ed in merito agli accordi nazionali stipulati, assumono i seguenti compiti e le seguenti facoltà:
a) promuovere e programmare l'informazione dei lavoratori sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere e programmare la formazione loro richiesta;
b) essere di supporto alle aziende nella ricerca di soluzioni organizzative e tecniche dirette a garantire e a migliorare la tutela e la sicurezza sul lavoro;
c) elaborare e fare facoltà di buone prassi ai fini di prevenzione infortunistica, assumendo di volta in volta interpretazioni univoche da trasmettere sia ai rispettivi Organismi Paritetici Nazionali che agli organi territoriali competenti in materia di vigilanza e controllo;
d) provvedere ad individuare eventuali fabbisogni informativi specifici del territorio connessi alla applicazione del d.lgs. 81/2008;
e) sulla scorta di quanto sopra promuovere appositi corsi ai quali le aziende interessate potranno aderire per l'informazione e la formazione loro richiesta, collaborare con gli Enti territoriali preposti al fine di promuovere, gestire e realizzare progetti formativi appositi adoperandosi, altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche pubbliche;
f) a tal fine adoperarsi al fine dell'effettivo utilizzo del costituendo fondo previsto all'art. 52 del D.lgs. 81/2008 in materia di sostegno delle aziende, dei RLST e delle attività degli organismi paritetici, finanziato tra l'altro anche da un contributo aziendale;
g) designare eventuali esperti in materia;
h) essere sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche con specifico riferimento ai diritti di rappresentanza formazione ed informazione;
i) dotarsi di personale con specifiche competenze tecniche al fine di effettuare sui luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
l) trasmettere alle aziende e agli organi di vigilanza territoriale i nominativi degli RLST di riferimento;
m) Vagliare la coerenza della designazione dei RLST con i requisiti previsti dalla presente intesa e valutare l’operato del RLST e, in caso di inefficacia o di palesi inadempienze circa i compiti e funzioni di cui al presente accordo, provvedere alla revoca delle designazioni;
n) relazionare annualmente sulla attività svolta e sui temi inerenti la sicurezza alla assemblea dell'Ente Bilaterale Terziario e Turismo;

Art. 2 Rappresentante territoriale alla sicurezza
Le parti firmatarie della presente intesa, recependo l’accordo nazionale di riferimento stipulato in Roma il 18 novembre 1996 e rifacendosi per quanto qui non previsto all’art. 47 del d.lgs. 81/2008, precisano quanto segue:
A) il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza – Territoriale (RLST), conformemente a quanto previsto dagli accordi Nazionali, è designato congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
B) il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza - Territoriale (RLST), è scelto tra persone che abbiano maturato significative esperienze e comprovate conoscenze nel settore, ovvero abbiano attinenti titoli e/o pertinenti qualifiche professionali anche acquisite nel rapporto formativo con l'Ente Bilaterale del Terziario costituito tra le parti firmatarie del presente accordo.
C) L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza - Territoriale (RLST) è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative; è sempre consentito assumere funzione di RLST ai soggetti che ricoprono contestualmente incarichi di RSA e RSU nella propria azienda di provenienza ; in caso di manifesta incompatibilità oggettiva o soggettiva, il Rappresentante farà pervenire all'indirizzo dell'organismo paritetico provinciale dell'Ente Bilaterale, regolare e tempestiva richiesta di esonero da RLST della Impresa interessata, con immediata sostituzione di altro Rappresentante.
D) La designazione sarà formalmente comunicata all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) di competenza che provvederà a vagliare la coerenza della designazione con i requisiti richiesti dall'intesa. Successivamente, l'Organismo paritetico provinciale, comunicherà al Datore di Lavoro il nominativo del Rappresentante per la sicurezza designato.
Sarà cura del Datore di lavoro, comunicare a tutti i lavoratori interessati, il nominativo assegnato dall'Ente Bilaterale di Novara e Vco.
E) L’attribuzione degli ambiti di competenza di ogni singolo RLST avverrà a cura dell’OPP nelle modalità dallo stesso previste.
F) I Rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente, con immediata decadenza dalla funzione in caso di rifiuto, ad iniziative formative indicate o gestite dall’OPP di almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione e di 8 ore di aggiornamento ogni anno.
G) Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza - Territoriale (RLST) dura in carica tre anni e può ricandidarsi a ricoprire l'incarico per un solo triennio successivo.
H) Per lo svolgimento della funzione di Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza - Territoriale (RLST), verrà corrisposta alle organizzazioni sindacali e datoriali periodicamente una quota paritetica a titolo di rimborso spese sostenute nella misura indicata in seguito a precisa delibera del Consiglio direttivo, utilizzando l'ottanta per cento (80 %) delle somme a carico delle Imprese eventualmente incrementato dal ristorno di risorse inutilizzate in altre iniziative, sempre tenuto conto della disponibilità presso l'apposito costituendo fondo “Servizio RLST” gestito e conservato dall'Ente Bilaterale Terziario. Al fine di rendere trasparente l'utilizzo delle risorse di cui trattasi, l'organismo paritetico interprovinciale avrà l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo dell'Ente Bilaterale Terziario Novara e Vco con cadenza semestrale della attività dei propri RLST incaricati di assistere il territorio assegnato.
I) Per ciò che concerne le attribuzioni del RLST occorre fare riferimento al d.lgs. 81/2008 che generalizza la sua presenza anche nelle aziende con più di quindici dipendenti che non abbiano individuato il RLS aziendale; per quanto riguarda gli strumenti e i mezzi si fa esplicito riferimento all’accordo nazionale stipulato tra le parti e già più volte citato.
L) L’accesso nelle aziende da parte del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza - Territoriale (RLST) è regolamentato come segue:
- deve segnalare preventivamente e con preavviso di giorni cinque (5) all'Organismo paritetico provinciale (OPP) gli estremi della Impresa interessata all'accesso, per consentire alla segreteria dell'Organismo paritetico provinciale di fissare data e ora dell'appuntamento tra la Impresa oggetto della visita e il RLST, consentendo altresì alla Organizzazione dei datori di lavoro Confcommercio Alto Piemonte , di manifestare disponibilità ad accompagnare con proprio esponente la visita al domicilio aziendale;
- deve segnalare all'Organismo Paritetico Provinciale le Imprese che hanno impedito o negato l'accesso presso la sede aziendale ovvero ostacolato l'eventuale corretto svolgimento delle operazioni di verifica, previste dalla normativa vigente. I Rappresentante ha il diritto/dovere di ricevere la documentazione relativa agli infortuni sul lavoro.
M) Con riferimento alle modalità di accesso nelle aziende l’RLST si impegna:
- a rispettare gli eventuali ambiti territoriali definiti preventivamente dell’OPP
-_ a rispettare i termini di preavviso e la loro operatività prevista dagli accordi collettivi;
- a non effettuare attività sindacale con i dipendenti delle aziende presso le quali eserciterà l’attività.
- a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende che apprenderà in esecuzione del suo incarico
- a redigere annualmente una relazione sull’attività svolta da inviare al Fondo di sostegno e in copia all’OPP
- a relazionare periodicamente all’OPP competente sullo stato dell’attività svolta.
N) Le parti ritengono altresì possibile, in coerenza con le norme contrattuali e di legge, una diversa opzione aziendale cioè quella del RLS aziendale. L’opzione richiamata comporta le seguenti procedure vincolanti:
- espressa opzione formale da parte dei dipendenti
- comunicazione all’OPP da parte del datore di lavoro della scelta avvenuta di eleggere il RLS in azienda corredata di relativa documentazione e data di elezione.
- invio all'OPP del relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione del nominativo eletto e dei suoi dati anagrafici, compreso quella di residenza. Le parti si danno atto che i costi derivanti dall’applicazione del presente accordo sono da imputarsi a carico delle imprese, così come previsto dalle norme di legge, dal punto 15 dell’accordo nazionale del 18 novembre 1996. In particolare rimane inteso che circa l’utilizzo dei fondi derivanti dai contributi affluiti nell'Ente Bilaterale del Terziario di Novara e del Vco potranno essere utilizzati quelli di diretta competenza delle imprese e ad esclusiva valenza per le imprese associate all’Ente Bilaterale Stesso.