PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA CONFINDUSTRIA
LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE PER LA LEGALITÀ
II° EDIZIONE - GENNAIO 2014
 


PREMESSA

Il 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria il Protocollo di legalità (dì seguito, "Protocollo") con il quale, per la prima volta, è stata prevista l’applicazione della prevenzione antimafia - nella forma più incisiva delle informazioni del Prefetto - anche nei confronti dei contratti sottoscritti tra privati per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
È stata così avviata un’innovativa forma di collaborazione i cui risultati, conseguiti nel biennio di vigenza del citato Protocollo, hanno portato il 19 giugno 2012 al suo rinnovo per un ulteriore biennio.
Per favorire la più diffusa ed omogenea applicazione delle innovative disposizioni introdotte su tutto il territorio nazionale, il desk previsto dall’art. 3 del Protocollo ha elaborato le Linee Guida, costituenti parte integrante dell’accordo e volte a disciplinarne compiutamente le modalità attuative.
Successivamente, la Commissione per la Legalità, prevista dall’art. 4 dell’Intesa, ha redatto il Documento della Commissione per la Legalità, diramato alle Associazioni di Confindustria e a tutte le Prefetture con la circolare del 1° marzo 2012, per fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, con particolare riferimento alle modalità dì attuazione dei principali impegni assunti dagli operatori aderenti al Protocollo.
Nel mese di gennaio 2013, infine, la Commissione per la Legalità ha presentato la Relazione sullo stato di attuazione con la quale ha illustrato i risultati del monitoraggio, effettuato a partire dal mese di giugno 2012, evidenziando la progressiva applicazione dell’innovativo sistema di prevenzione antimafia nell’economia privata.
In questo contesto, l’anticipata entrata in vigore, il 13 febbraio 2013, delle disposizioni contenute nel Libro II del Codice Antimafia in materia di documentazione antimafia, ha introdotto alcune rilevanti novità che avrebbero potuto creare un corto-circuito nell’attuazione degli impegni derivanti dall’adesione al Protocollo, con il rischio di ridimensionare l’interesse manifestato dalle imprese verso il percorso di legalità tracciato dal Protocollo.
Pertanto, in data 22 gennaio 2014, il Ministero dell’interno e Confindustria hanno sottoscritto un Atto Aggiuntivo al Protocollo di legalità finalizzato ad introdurre uno strumento idoneo a superare le criticità generate dall’intervenuta soppressione sia dell’istituto della certificazione rilasciata dalle Camere di Commercio con la dicitura “antimafia", sia della possibilità per il soggetto privato di richiedere al Prefetto la documentazione antimafia. In particolare, l’attuazione di tale nuovo strumento prevede il diretto e fattivo coinvolgimento delle articolazioni territoriali di Confindustria che assumono l’onere di formalizzare la richiesta di documentazione antimafia nell'interesse dell’impresa interessata.
L’attivazione di questa nuova procedura consente alle imprese aderenti al Protocollo di usufruire di un servizio dedicato, i cui risultati saranno sottoposti al monitoraggio della Commissione per la Legalità al fine di verificare l’efficacia della soluzione adottata, anche in relazione alla prossima operatività della Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia che, a legislazione vigente, non contempla le associazioni imprenditoriali tra I soggetti abilitati alla sua consultazione.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione per la ha approvato all’unanimità II presente documento che, oltre a riunire In un unico testo le disposizioni dettate dalla prima edizione delle Linee Guida e dal Documento del marzo 2012 che vengono, quindi, abrogati e sostituiti a tutti gli effetti, ne aggiorna i contenuti alle sopravvenute modifiche normative introducendo alcune semplificazioni (di seguito: “Linee Guida” o “Linee Guida attuative”).
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le imprese che volontariamente aderiscono al Protocollo di legalità dichiarano di conoscerne e accettarne il contenuto e gli effetti, come precisati e chiariti dall’Atto aggiuntivo e dal presente documénto recante le Linee Guida attuative, che ne costituiscono parte integrante. Pertanto, d’ora in avanti, con il riferimento all’adesione al Protocollo di legalità si intende anche la condivisione degli impegni previsti dall’Atto aggiuntivo e dalle presenti Linee Guida.
Le modalità attuative degli impegni stabiliti dal Protocollo di legalità si applicano ai contratti sia pubblici che privati per lavori, servizi e forniture. Pertanto, l’utilizzo dei termini contratto o appalto (nonché subappalto, subcontratto o sub-subappalto e altre formule equivalenti) si intende riferito sia ai contratti pubblici che a quelli privati, salvo non sia diversamente specificato nel testo.
Le Linee Guida disciplinano le forme di collaborazione fra committente, imprese contraenti e pubbliche Autorità (Ministero dell’Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria e Forze di polizia), volte a rendere più efficaci il monitoraggio delle attività economiche, le misure di prevenzione e i relativi controlli.
Più in particolare, al fine di rafforzare la cooperazione tra settore privato e pubbliche autorità nel contrasto alle ingerenze della criminalità organizzata nell’economia, il Protocollo prevede un meccanismo informativo che coinvolge le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le Forze di Polizia, da un lato, e il Sistema confindustriale dall’altro. Le Associazioni di Confindustria dovranno, infatti, gestire i rapporti e i flussi di dati relativi alle imprese associate aderenti e ai loro partner commerciali, effettuando le relative comunicazioni alle Prefetture e a Confindustria nazionale.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme generali o di settore che regolano l'attività d’impresa e i rapporti con gli altri soggetti, pubblici e privati (disciplina dei contratti pubblici, Statuto dei Lavoratori, norme sulla privacy, disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ecc.), le imprese aderenti al Protocollo, all’Atto Aggiuntivo e alle nuove Linee Guida si impegnano ad adottare tutte le misure di legalità previste da tali atti, anche se ulteriori rispetto a quelle già imposte per legge.
L’adozione delle misure e delle procedure previste dal Protocollo di legalità è funzionale anche all’esigenza delle imprese di adeguare i propri assetti di gestione, organizzazione e controllo interno e, in particolare, i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, orientandoli verso il perseguimento di obiettivi di prevenzione della commissione di reati e di responsabilità sociale, previsti sia da norme di legge che da codici di autoregolamentazione. Infatti, le procedure e le misure preventive che le imprese adottano con il Protocollo di legalità, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo previsto dal decreto 231/2001, che è parte del più ampio e strutturato sistema di controllo interno aziendale, per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e per quelli affini.
Inoltre, il rispetto del contenuti del Protocollo di legalità, dell’Atto Aggiuntivo e delle Linee Guida attuative nonché degli eventuali protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni confindustriali rappresenta una condizione premiante che consente alle imprese richiedenti il “rating di legalità’’ di incrementare il punteggio base (art. 3, comma 2 del Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
Pertanto, al fine di consentire una più puntuale attuazione del Protocollo a livello nazionale, con il presente documento vengono forniti i necessari aggiornamenti e chiarimenti per l’attuazione dei principali impegni assunti dalle Associazioni e dagli operatori con l’adesione al Protocollo.
 

IL MODELLO DI COLLABORAZIONE DELINEATO DAL PROTOCOLLO E DALL’ATTO AGGIUNTIVO

Il modello di collaborazione delineato nel Protocollo di Legalità è immediatamente applicabile e, pertanto, non necessita della stipula di ulteriori protocolli aggiuntivi, su base provinciale o regionale, da parte delle Prefetture e delle Associazioni aderenti al sistema di Confindustria.
Si osserva, peraltro, che ciò nonostante a livello regionale e provinciale sono state sviluppate diverse iniziative, dirette a disciplinare una collaborazione rafforzata tra Prefetture e rappresentanze locali di Confindustria. Si tratta di intese finalizzate ad adeguare le misure previste dal Protocollo alle peculiarità dei diversi territori e ad introdurre ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali più diffuse nelle attività economiche locali, fermo restando il rispetto degli impegni minimi previsti dall’Intesa. Queste intese mantengono in ogni caso il carattere di iniziative volontarie e non costituiscono un passaggio obbligato del processo di attuazione del Protocollo nazionale, né hanno l’effetto di impegnare le singole imprese associate al rispetto dello stesso, essendo sempre a tal fine necessaria una formale manifestazione di volontà da parte di queste ultime.
Tali accordi si intenderanno confermati e adeguati alle previsioni dell’Atto aggiuntivo e delle presenti Linee Guida attuative, attraverso la convalida dell’adesione al Protocollo da parte dell’Associazione territoriale che lo ha già sottoscritto.
In particolare, il modello di collaborazione delineato dal Protocollo prevede un doppio livello di adesione, del tutto spontaneo, da parte del sistema imprenditoriale. Da un lato, l’adesione delle Associazioni territoriali e/o delle Associazioni di categoria di Confindustria, dall’altro l’adesione da parte delle singole imprese associate. L’adesione delle prime è condizione necessaria, sul piano operativo, affinché le imprese associate possano essere coinvolte nell’attuazione degli obiettivi del Protocollo, assumendosi, tra le altre cose, l’impegno a predisporre un elenco di partner commerciali, preventivamente qualificati dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse committenti (cd. vendors’ lisi).
L’adesione al Protocollo, si ribadisce, è espressione di una scelta volontaria, una best practice in termini di trasparenza e legalità da parte delle imprese del sistema confindustriale, che consentirà di incrementare i livelli di responsabilità e correttezza di chi fa impresa. A questo scopo, Confindustria ha dedicato una sezione del proprio sito Internet al tema della legalità e sta perfezionando l’istituzione di un marchio di legalità da attribuire in licenza alle imprese aderenti al Protocollo, che potranno utilizzarlo, quale segno distintivo ed elemento di qualificazione, nello svolgimento dell’attività economica.
Per quanto riguarda la parte pubblica, le Prefetture - UTG sono soggette automaticamente all'applicazione delle regole e degli impegni di cui al Protocollo di Legalità e all’Atto Aggiuntivo, sia nei rapporti con le Associazioni confindustriali di riferimento sul territorio, che in quelli con le imprese aderenti che, per il tramite di queste, richiedono la documentazione antimafia.

 

MODALITÀ PER L’ADESIONE

1. L’adesione delle Associazioni del sistema Confindustria
Le Associazioni che aderiscono al Protocollo di Legalità devono assumere tale decisione con una delibera dell’organo collegiale allargato (es. Giunta) o dell'Assemblea, che sia in grado di impegnare la volontà dell’ente e devono trasmettere senza ritardo a Confindustria nazionale - Area Sistema Associativo e Marketing, copia della delibera di adesione.
Tale delibera deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole indicati nel Protocollo, nell’atto Aggiuntivo e nelle presenti Linee Guida e la sua adozione rende direttamente efficaci e operativi per le Associazioni gli impegni in essi contenuti.
Le Associazioni che hanno formalizzato l’adesione antecedentemente alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo, avvenuta il 22 gennaio 2014, dovranno assumere una nuova delibera dell’organo collegiale allargato convalidando l’adesione agli impegni indicati nello stesso e nelle Linee Guida attuative.
In particolare, aderendo al Protocollo, l’Associazione si impegna a:
1. recepire automaticamente nella propria normativa la delibera della Giunta Confederale del 28 gennaio 2010 sulla trasparenza dei comportamenti nelle Associazioni del Mezzogiorno, conformandosi ai relativi obblighi;
2. diffondere la conoscenza del Protocollo presso le imprese associate e promuoverne l’adesione;
3. gestire le informazioni previste dal Protocollo nei rapporti con le imprese associate, ai fini delle successive comunicazioni alle Prefetture competenti per territorio e a Confindustria (es. dichiarazione di adesione, richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa all’impresa che dichiara di aderire al Protocollo, variazioni nei certificati camerali relativi alle imprese aderenti e alle vendors’ list);
4. inviare, in particolare, alla competente Prefettura, per via telematica tramite PEC ovvero attraverso fax o altri mezzi di comunicazione aventi efficacia legale, l’elenco delle imprese aderenti e dei loro fornitori iscritti o da iscrivere nelle “vendors’ lisi’, ai fini delle necessarie verifiche mirate alla trattazione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia;
5. monitorare il livello di adesione al Protocollo e promuovere il rispetto dei relativi impegni da parte delle Imprese aderenti e la collaborazione tra queste ultime e le autorità ispettive e di controllo, anche ai fini dell’eventuale adozione di opportuni provvedimenti (es. sospensione/espulsione per violazioni degli impegni).
Ai fini della predisposizione dell’elenco on-line delle imprese aderenti al Protocollo, le Associazioni del sistema confindustriale trasmettono a Confindustria, attraverso l’apposito applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale (www.conflndustria.it) le seguenti informazioni desunte dal modulo di adesione utilizzato dalle imprese:
- ragione/denominazione sociale,
- partita IVA/Codice fiscale,
- sede legale,
- settore di attività,
- PEC e indirizzo e-mail.
L’iscrizione nell’elenco on-line verrà notificata alle imprese aderenti all’indirizzo di posta elettronica da ciascuna comunicato.

2. L’adesione delle imprese del sistema Confindustria
L’adesione al Protocollo di legalità è riservata alle imprese associate al sistema confindustriale e deve essere formalizzata mediante una delibera dell’organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. Consiglio di amministrazione), che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole contenute nel Protocollo.
L’impresa aderente è tenuta a comunicare la delibera di adesione all’Associazione (territoriale o di categoria) di appartenenza e a consegnare a quest’ultima l’apposito modulo compilato, contenente anche l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nonché tutti i dati necessari per la richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura competente per territorio.
Le imprese che hanno formalizzato l’adesione antecedentemente alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo, avvenuta il 22 gennaio 2014, dovranno assumere una nuova delibera dell’organo decisionale competente che convalidi l’adesione agli impegni indicati nello stesso e alle presenti Linee Guida attuative.
Gli impegni derivanti dall’attuazione del Protocollo sono vincolanti per le imprese aderenti con riferimento ai soli nuovi contratti (pubblici e privati) sottoscritti successivamente alla data dell’adesione. Ne consegue che, ai sensi del Protocollo, non assumono rilevanza i contratti stipulati dall’impresa prima dell’adesione e quelli da essi derivanti, anche laddove stipulati dopo la data di adesione al Protocollo.
Diversamente, il rinnovo di un contratto, che interviene successivamente all’adesione, è equiparabile alla stipula di un nuovo contratto e comporta pertanto l’applicazione degli impegni di legalità.
Ai sensi del Protocollo, attraverso l’adesione l’impresa si impegna a rispettare una serie di obblighi di carattere generale, primo fra tutti quello di sottoporsi all’accertamento antimafia.
Si tratta di una verifica che deve essere compiuta preliminarmente all’inserimento dell’impresa nell’elenco dei soggetti aderenti al Protocollo, fatto salvo il caso in cui l’impresa potenzialmente aderente abbia già ottenuto l’iscrizione nelle white lisi istituite dall’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge “anticorruzione” 6 novembre 2012, n. 190 e regolamentate dal D.P.C.M. 19 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L’inserimento negli "elenchi” in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, infatti, conferisce all’impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche il vantaggio della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia in quanto l’iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
Conseguentemente, la verifica dell’attualità dell'Iscrizione tiene luogo dell’informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta.
Inoltre, secondo le indicazioni diramate con la circolare del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2013, l’effetto di equipollenza dell’iscrizione nelle white list per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie. Infatti, detta iscrizione attesta, oltre che l’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l’assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'alt 51, comma 3-bis, c.p.p.
A favore dell’Interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.
Tali considerazioni riguardanti l’eventuale iscrizione in una white list e il connesso effetto di equipollenza valgono anche con riferimento alle verifiche antimafia da effettuare rispetto ai fornitori dell’impresa aderente (su cui vedi infra).
Pertanto, nei confronti delle imprese che hanno già aderito al Protocollo e di quelle che vi aderiranno in futuro, l’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti, fatta salva l’eventuale iscrizione nelle white list come sopra ricordato, è effettuata a seguito del rilascio, da parte della Prefettura, dell’informazione antimafia liberatoria.
Ove l’impresa scrutinata ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo abbia richiesto anche l’iscrizione nelle white list, il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ne consente l’iscrizione per lo svolgimento delle attività per cui la stessa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
Nelle more della concreta attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l’iscrizione provvisoria nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo è conseguita a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura, una volta verificata l’esistenza o meno delle situazioni ex art. 67 del Codice Antimafia (riportate per comodità di riferimento nel quadro sinottico allegato) nei confronti dell’impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale.
La Prefettura, contestualmente al rilascio della comunicazione procede ad avviare le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia al fine di completare tempestivamente lo scrutinio antimafia che, in caso di esito negativo, determina la cancellazione dell’iscrizione provvisoria dell’impresa nell’elenco di quelle aderenti al Protocollo.
La Prefettura esegue le medesime verifiche antimafia sopra descritte nei confronti dei fornitori dell’impresa proposti per l’iscrizione nella “vendors’ list”, procedendo al rilascio della comunicazione ovvero dell’informazione antimafia a seconda del valore della prestazione resa dal fornitore. In quest’ultimo caso, nelle more della concreta attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l’iscrizione provvisoria nella “vendors' list” è conseguita a seguito del rilascio della comunicazione liberatoria provvisoria fatta salva la cancellazione in caso di successivo accertamento della sussistenza delle situazioni sintomatiche del tentativo di infiltrazione mafiosa.
 

MODALITÀ ATTUATIVE DELL’ART. 3 DEL PROTOCOLLO

1. Obblighi delle imprese aderenti
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, le imprese aderenti sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di carattere generale:
propedeutica all’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo e, ove richiesto con apposita istanza, anche nelle white list previste dall’art. 1, commi dal 52 al 56 della legge n. 190/2012;
• comunicare all’Associazione di appartenenza le eventuali variazioni delle informazioni riportate nel proprio certificato camerale riguardanti i soggetti indicati dal citato art. 85, intervenute successivamente all’adesione;
• comunicare all’Associazione i dati relativi ai propri fornitori, secondo le modalità indicate di seguito, per il successivo inoltro alla Prefettura al fine di richiedere il rilascio della pertinente documentazione antimafia, a seconda del valore o tipologia della prestazione dedotta in contratto, propedeutica all'Inserimento dei fornitori nella vendors’ list (v. infra);
• comunicare all’Associazione di appartenenza la vendors’ list ed i relativi aggiornamenti, ove esistenti, ogni sei mesi, ai fini della sua iscrizione sul sito di Confindustria;
• denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi nei propri confronti e/o nei confronti di dipendenti, rappresentanti, loro familiari o altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
• non avvalersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’aggiudicazione di commesse pubbliche;
• attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
• richiedere che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora vengano a conoscenza di gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l’impiego di personale irregolare, le imprese aderenti si impegnano, sulla base di quanto disposto al paragrafo seguente, a risolvere i contratti e ad escludere dalle proprie banche dati di fornitori e/o prestatori di servizi, chi ha commesso le violazioni;
• garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, eventualmente subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del modello DURÒ.
Inoltre le imprese che aderiscono al Protocollo di legalità sono tenute e prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
• sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti dell’Impresa contraente di una comunicazione antimafia ostativa e/o di un’informazione antimafia interdittiva;
• sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione a carico dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
• mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra);
• grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.
Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano infine a richiamare l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
Limitatamente ai rapporti che non derivano da appalti pubblici, i contratti della filiera interessati dalla tracciabilità ai sensi del Protocollo comprendono, oltre a quello tra committente ed appaltatore, esclusivamente quelli cd. “di primo livello”, vale a dire quelli stipulati direttamente dall’appaltatore. In questi casi, le parti possono garantire la tracciabilità delle transazioni “sopra soglia” utilizzando bonifici bancari e postali o altri strumenti di pagamento idonei a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. assegni non trasferibili, Ri.Ba., RID, carte di credito), fermo restando che per tali contratti non sono richiesti l’utilizzo di conti dedicati, l’indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità - più prescrittive - imposte per legge agli appalti pubblici.
Ai sensi della normativa antiriciclaggio la soglia rilevante è fissata in euro 1.000, pertanto tutti i pagamenti di valore pari o superiore a tale importo effettuati, a qualsiasi titolo e quindi anche in attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili.

2. Vendors’ list: modalità di predisposizione, limiti di valore e contenuto
In aggiunta agli impegni di carattere generale richiamati nel paragrafo precedente, l’impresa aderente è tenuta ad osservare specifici impegni finalizzati alla adeguata qualificazione e selezione dei partner commerciali con i quali si appresta a stipulare un contratto, da inserire nella propria vendors’list.
In particolare, le imprese che aderiscono al Protocollo sono tenute a:
• acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici (di seguito anche: imprese contraenti) e organizzarli in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. vendors’ list). A tale scopo, le imprese aderenti richiedono alle potenziali controparti, oltre agli elementi richiesti dall'alt 85 del Codice antimafia, i seguenti dati:
- ragione/denominazione sociale,
- partita IVA/Codice fiscale,
- sede legale,
- settore di attività,
- PEC e indirizzo e-mail.
• trasmettere i dati sopra richiamati all’Associazione di appartenenza per consentirle di inoltrare alla Prefettura competente la richiesta di rilascio della documentazione antimafia (comunicazione o informazione). La richiesta riguarderà l’informazione di cui all’art. 91, D.Lgs. n. 159/2011, in luogo della comunicazione, per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell’Imposta sul valore aggiunto:
- Contratti pubblici
o 250.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
o 150.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
o 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
- Contratti privati
o 3.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
o 1.500.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
o 900.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
o 450.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di servizi e forniture.
Restano ferme le precisazioni indicate supra in merito alla circostanza per cui non occorre la richiesta di informazione antimafia, così come di comunicazione antimafia, nel caso di iscrizione dell’impresa contraente in una white list prefettizia.
• fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge speciale (es. in materia di ricostruzione post sismica, EXPO 2015, ecc.) non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le imprese contraenti), nel caso in cui intervenga una informazione interdittiva della Prefettura. Il medesimo obbligo è previsto laddove venga rilasciata una comunicazione antimafia ostativa. In tali casi, l’impresa aderente al Protocollo dovrà estromettere dalla propria banca dati (vendors’ list) l’impresa contraente cui si riferiscono tali informazioni ostative.
Per quanto concerne le cc.dd. “attività a rischio”, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rìschio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, le imprese aderenti al Protocollo si Impegnano a:
- rispettarne i principi nell’esecuzione di contratti privati;
- richiedere, attraverso l’articolazione territoriale di Confindustria, le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. “forniture e servizi sensibili”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.C.M. 19 aprile 2013 in tema di equipollenza dell'iscrizione nelle white list all’informazione antimafia. Per forniture e servizi sensibili si intendono quelli di seguito indicati: trasporto di materiale a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliera, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o di bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardianie dei cantieri.
Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia (contratti di importo superiore alle suindicate soglie di rilevanza e cc.dd. “attività a rischio”), nelle vendors' list devono essere inseriti esclusivamente gli operatori economici che forniscono all’impresa aderente prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro. Di conseguenza, per i contratti il cui importo sia inferiore a questa soglia non è necessario procedere agli adempimenti richiesti dal Protocollo ai fini della selezione qualificata dei partner commerciali.
Con riferimento ai contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione di prestazioni continuative o periodiche, si precisa inoltre che non occorre inserire nella vendors’ list i relativi esecutori qualora il contratto preveda un importo non superiore a 50.000 euro.
È altresì utile precisare che la vendors’ lisi riguarda esclusivamente il c.d. ciclo passivo dell’impresa aderente, vale a dire i rapporti economici che questa instaura con imprese che eseguono lavori ovvero forniscono beni e servizi al di sopra delle soglie di rilevanza sopra indicate. In altri termini, nella vendors’ list non devono essere inseriti i clienti/committenti deH’impresa aderente (c.d. ciclo attivo), ma i suoi fornitori effettivi, anche se stranieri, sulla base di un rapporto sorto dopo l’adesione al Protocollo.
Con riferimento alle nuove adesioni, come già previsto in sede di prima applicazione, la predisposizione della vendors' list deve avvenire con riferimento ai contratti conclusi nei sei mesi successivi all’adesione. Alla scadenza di tale periodo, l’impresa aderente è tenuta a comunicare la propria vendors’ list all’Associazione di appartenenza con le informazioni e le modalità indicate nel presente paragrafo. Le successive comunicazioni semestrali da parte dell’impresa aderente devono riguardare esclusivamente eventuali aggiornamenti della propria vendors' list e, qualora l’elenco non abbia subito modifiche nell’arco temporale considerato, devono limitarsi alla conferma della precedente trasmissione.
Si precisa inoltre che, nel caso di adesione al Protocollo da parte di imprese o gruppi di imprese che svolgono la propria attività su scala nazionale e che hanno sedi o filiali in diverse aree del territorio nazionale, ciascuna sede o filiale può predisporre la propria vendors’ list, comunicandola all’Associazione di riferimento.
Per quanto riguarda le modalità di invio delle informazioni, queste vengono trasmesse per via telematica all’Associazione di appartenenza che curerà la successiva richiesta alla Prefettura della pertinente documentazione antimafia, propedeutica all’iscrizione dell’operatore economico così selezionato nella vendors'list.
Prima di inoltrare la richiesta di rilascio completa dei dati prescritti dall’art. 85 del Codice antimafia alla Prefettura competente per territorio, l’Associazione di appartenenza verifica se nei confronti dell’operatore individuato è già stata presentata analoga richiesta e, in caso affermativo, per quale tipologia di documentazione (comunicazione o informazione) nonché l’esito degli accertamenti. Quindi, trasmette alla Prefettura solo le istanze relative a soggetti non ancora “censiti” e di ciò informa, per via telematica, l’impresa richiedente.
Ove l’Associazione, all’esito di tale preliminare verifica, riscontri che nei confronti del soggetto “da scrutinare” è già stata rilasciata una comunicazione o un’informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all’anno) ne informa per via telematica l’impresa richiedente che, quindi, potrà procedere immediatamente ad inserire tale operatore economico nella sua vendors' list.
Negli altri casi, la Prefettura competente, effettuate le verifiche di rito, comunica l’esito degli accertamenti all’Associazione che, a sua volta, ne informa l’impresa richiedente.
A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati”, la comunicazione che la Prefettura invia all’Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento a tali dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all’art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura.
Ricevuto il nulla osta, dopo averlo comunicato all’impresa, l’Associazione procede a trasmettere i dati dei vendors a Confindustria, attraverso l’apposito applicativo informatico messo a disposizione sul relativo sito Internet.
Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del Codice antimafia, l’impresa aderente può procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza dell’informazione antimafia, dando preventiva comunicazione dell’intendimento preso all’Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. In tal caso, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, inserita in una clausola espressa, che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è richiesto il rilascio della comunicazione antimafia, l’impresa aderente può procedere alla stipula del contratto anche in assenza del provvedimento liberatorio prefettizio, previa comunicazione dell’intendimento preso all’Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura, cui va allegata apposita dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

3. Obblighi per la qualificazione e l’iscrizione dei fornitori nella vendors’ list
Ai fini della qualificazione e dell'Iscrizione nella vendors’ list, ferme restando le soglie di valore richiamate al paragrafo 2, l’impresa aderente deve impegnare contrattualmente la controparte a:
• rilasciare l’autorizzazione all’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari;
• fornire i dati necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel paragrafo precedente;
• consegnare copia del modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d’ufficio;
• osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto;
• denunciare all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
• non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
• nei soli appalti pubblici, quando cioè l’impresa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa approvazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti ai sensi dell’art. 118, co. 11 del Codice appalti.
• comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall’art. 85 del Codice antimafia;
L’assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema di Confindustria.
A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, l’impresa aderente deve inserire nei contratti apposite clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.
 

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITà

Confindustria monitorerà costantemente la fase di adesione al Protocollo da parte delle Associazioni e, per il tramite di queste, delle imprese del sistema che vi abbiano aderito, anche ai fini della pubblicazione dell’elenco delle imprese aderenti sul proprio sito Internet, e riferirà semestralmente dei risultati di tale attività alla Commissione per la Legalità.
L’Area Sistema Associativo e Marketing di Confindustria gestisce l’elenco on-line e ne cura l’aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell’anagrafe delle imprese di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell’Interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche. Confindustria provvede, fatte le necessarie verifiche e sentite le autorità pubbliche interessate, a cancellare dall’elenco le imprese che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo e dell’Atto Aggiuntivo.
La presenza delle imprese nell’elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell’Interno e la Confindustria, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall’utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell’esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo, dell’Atto Aggiuntivo e delle Linee Guida attuative.
Ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Protocollo, Confindustria, in caso di espressa richiesta, fornisce al Ministero dell’Interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all’attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità, all’Atto Aggiuntivo e alle presenti Linee Guida.
A questo proposito, la Commissione per la Legalità valuterà ogni possibile iniziativa, ivi compresa la proposta di stipulare ulteriori convenzioni o protocolli d’intesa, anche con altre amministrazioni o enti pubblici, al fine di condividere e mettere a fattor comune strumenti e tecnologie informatiche avanzate, che consentano di potenziare e rendere sempre più efficace l’azione di contrasto della criminalità organizzata.
 

ALLEGATO 1

Riferimento normativo

Tipo di provvedimento

Effetti
 

Artt. 6 e 67, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011.

Provvedimenti definitivi che dispongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell’Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di p.s.; sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno in uno o più comuni; sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale).

Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o subcontratto.

Art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

 Condanne confermate almeno in grado di appello per i delitti, consumati o tentati, di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., e cioè:
- art. 416, commi 6 e 7 c.p., ovvero associazione a delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), delitti di immigrazione clandestina nelle forme aggravate previste dall'art. 12, comma 3 bis D.Lgs. 286/1998, prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo commessa in danno di minore (art. 609 octies c.p.), adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.);
- art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti di contraffazione e commercio di prodotti falsi (artt. 473 e 474 c.p.);
- delitti di riduzione in schiavitù, tratta ed acquisto ed alienazione di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose (delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991);
- associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- associazioni finalizzate al contrabbando di T.L.E. (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. 306/1992).

Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o subcontratto.


Fonte: aib.bs.it