Cassazione Penale, Sez. 3, 28 agosto 2017, n. 39449 - Il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 758/94 dal legale rappresentante riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 14/03/2017

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 6 maggio 2016 il Tribunale di Torino ha, tra l'altro, condannato G.C., quale Presidente della Beinasco Servizi S.r.l., alla pena di euro 11.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 (artt. 71, comma 4, lett. A; 45, comma 1; 18, comma 1, lett. D; 18, comma 1, lett. S; 168, comma 1; 64, comma 1, lett. A; 71, comma 1; 28, comma 1). 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Mediante un primo motivo ha prospettato violazione degli artt. 121 e 178 cod. proc. pen. e mancanza assoluta della motivazione.
Ha esposto che nel corso del giudizio di merito, depositando anche una memoria difensiva nel corso dell'udienza del 18 aprile 2016, aveva domandato di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la società Beinasco Servizi, avente portata estintiva anche nei confronti di tutti i contravventori oltre che della società; aveva, inoltre, domandato di essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto al momento dell'accertamento dei fatti, in data 23 maggio 2012, non possedeva la qualifica di datore lavoro contestatagli, essendo divenuto amministratore della società solamente il successivo 29 giugno 2012; aveva anche eccepito l'insussistenza del fatto di cui al capo d). Al riguardo, tuttavia, il giudice di merito non aveva in alcun modo motivato il rigetto di tali richieste, limitandosi ad affermare che l'oblazione eseguita dalla società non poteva giovare anche agli amministratori.
Ha pertanto eccepito l'erroneità di tale ultima affermazione, in contrasto con il consolidato principio secondo cui l'oblazione amministrativa effettuata dalla società giova anche a tutte le persone fisiche, come previsto dagli artt. 21, comma 2 e 24 d.lgs. n. 758 del 1994 e 301 d.lgs. n. 81 del 2008.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 21, comma 2 e 24 d.lgs. n. 758 del 1994 e 301 d.lgs. n. 81 del 2008 e contraddittorietà della motivazione.
Ha esposto al riguardo che le contestazioni delle violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro erano state mosse il 16 novembre 2012 ad A.S., dirigente della Beinasco Servizi, e, successivamente, a C.T., Presidente della società al momento dei fatti, cessato dalla carica il 5 giugno 2012, e quindi non in grado di ottemperare alle prescrizioni imposte dagli organi accertatori; il 18 dicembre 2012 la Beinasco Servizi aveva provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative, e quindi i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 758/94, richiamato dall'art. 301 d.lgs. 81/2008, in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo di legittimità (ribadito nella sentenza n. 18914 del 2012), l'estinzione della violazione mediante pagamento della sanzione amministrativa da parte della società riverbera i propri effetti anche nei confronti del contravventori che abbiano operato nella società, con la conseguente erroneità della esclusione di tale effetto nei confronti degli amministratori da parte del Tribunale. 
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 40 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, sottolineando che gli accertamenti compiuti dagli incaricati della ASL T03 erano avvenuti nel mese di maggio 2012, mentre solo le contestazioni, le prescrizioni e i successivi adempimenti erano avvenuti dal mese di ottobre 2012; il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore della Beinasco Servizi il 29 giugno 2012, successivamente agli accertamenti, e aveva ottemperato alle prescrizioni impartite dallo SPRESAL, sicché non potevano essergli addebitate le condotte così come accertate, in quanto al momento degli accertamenti non rivestiva alcuna carica e successivamente aveva ottemperato alle prescrizioni e pagato le sanzioni amministrative.
2.4. Con un quarto motivo ha denunciato ulteriore violazione degli artt. 20, 21 e 24 d.lgs. n. 758 del 1994 e 301 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 43 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla imputazione di cui al capo d) della rubrica, contestata solamente all'architetto A.S., quale dirigente della Beinasco Servizi, e non anche al ricorrente, con la conseguente preclusione al pagamento della sanzione amministrativa.
Ha, comunque, eccepito al riguardo l'insussistenza del fatto, in quanto i dispositivi di sicurezza di cui era stata contestata la mancanza (costituiti da guanti) erano stati consegnati agli operai, come si ricava dalle ricevute di consegna e da quanto deposto dal testimone G., con la conseguente assenza di responsabilità del ricorrente riguardo al loro mancato utilizzo da parte dei dipendenti.
2.5. Con un quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e ulteriore contraddittorietà della motivazione, per l'errata esclusione della configurabilità di detta causa di esclusione della punibilità, fondata dal Tribunale sulla pluralità delle violazioni, benché le stesse fossero riconducibili ad un unico comportamento.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato in relazione al primo e al secondo motivo, che hanno portata assorbente.
2. Il Tribunale, nell'escludere l'estinzione delle violazioni addebitate al ricorrente, per effetto del pagamento delle somme da corrispondere per l'oblazione amministrativa, ha evidenziato che lo SPRESAL della ASL T03 aveva ammesso il ricorrente e il coimputato C.T. al pagamento in via amministrativa delle sanzioni previste per ciascuna delle contravvenzioni oggetto di contestazione, avendo constatato che entrambi erano nella oggettiva impossibilità di ottemperare alle prescrizioni (avendo il Comune di Beinasco ripreso la gestione dei servizi cimiteriali in precedenza affidati alla Beinasco Servizi); lo SPRESAL aveva ammesso anche A.S. al pagamento delle sanzioni previste dalla legge per ciascuna delle contravvenzioni a lui addebitabili quale dirigente; la Beinasco Servizi aveva quindi provveduto al pagamento delle somme dovute in relazione alle contestazioni effettuate nei confronti di tale dirigente; il Tribunale, ritenendo che tale pagamento non potesse avere efficacia estintiva delle violazioni addebitate al G.C. e al C.T., per i quali non era stato effettuato alcun pagamento, ha escluso l'invocato estintivo a loro favore.
Tale motivazione, a fronte degli specifici rilievi formulati dagli imputati G.C. e C.T. con la memoria depositata nel corso dell'udienza del 18 aprile 2016, circa l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione amministrativa anche in relazione alle violazioni agli stessi addebitate, risulta tuttavia insufficiente, non avendo il Tribunale dato adeguata risposta, tenendo conto di tali specifici rilievi degli imputati, alla eccezione di estinzione per oblazione di tutte le violazioni e non solo di quelle contestate allo A.S..
Il Tribunale non ha, infatti, indicato le violazioni commesse da quest'ultimo e non ne ha evidenziato la diversità rispetto a quelle contestate a G.C. e C.T., né ha analizzato i pagamenti eseguiti dalla Beinasco Servizi, onde ricondurli alle sole violazioni commesse da A.S..
Va, infatti, in proposito ricordato che l'art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali (come quelle ascritte al ricorrente) sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.
L'art. 24, comma 1, di tale d.lgs. 758/94 prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine fissato (nella specie non esigibile a causa della ripresa della gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune di Beinasco) e di pagamento delle somme previste dall'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo (e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).
Questa Corte ha al riguardo già affermato che il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda (cfr. Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394), sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e dei pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata.
Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché il pagamento delle stesse da parte dell'ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell'ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l'effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente e di cui lo stesso ha prospettato la violazione.
3. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto, allo scopo di verificare se, come prospettato dal ricorrente nella suddetta memoria del 18 aprile 2016, siano state corrisposte le somme determinate dallo SPRESAL in relazione a tutte le violazioni addebitate al ricorrente, giacché ciò potrebbe determinare l'effetto estintivo delle violazioni prospettato nel ricorso.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, rimanendo con ciò assorbite le altre doglianze.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Così deciso il 14/3/2017