MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 15 settembre 2000 - Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalita' e le entita' delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000


 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, le modalita' per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entita' delle risorse da destinare annualmente allo scopo;
Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428, adottata in data 27 luglio 2000 e con la quale e' stata data attuazione ai principi e criteri di cui al comma 3 del citato art. 23;
Ritenuto di approvare la suddetta delibera, a condizione, peraltro, che, nell'art. 12 del testo allegato alla delibera stessa, dopo le parole "momento di presentazione della domanda" siano inserite le seguenti parole "in caso di parita' dei precedenti criteri di priorita'" e, che, nell'art. 20, del medesimo testo, dopo le parole "I soggetti richiedenti il finanziamento" siano inserite le seguenti parole "dei progetti di cui al precedente art. 19, destinati ai soggetti di cui al successivo art. 23, appartenenti a singole imprese o gruppi di imprese";

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, ed alla condizione indicata nelle premesse, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428 del 27 luglio 2000.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro: Salvi


Allegato

Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23
"Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro"


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 27 luglio 2000

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Visto l'art. 55, comma 1, lettera l), della legge n. 144/1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 attuativo della delega di cui alla richiamata legge n. 144/1999, che prevede l'istituzione, in via sperimentale, per il triennio 1999/2001, di apposita evidenza nell'ambito della contabilita' generale dell'Istituto finalizzata ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene sul lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione;

Considerato che la stessa norma, al comma 2, stabilisce che le risorse economiche, per il finanziamento dei predetti interventi, sono determinate in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio e nei limiti complessivi di 600 miliardi di lire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato altresi' che la stessa disposizione, al comma 3, stabilisce che l'INAIL, nell'ambito dei propri poteri programmatori, determini, con norme regolamentari i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico, le modalita' per la formulazione dei progetti, i termini di presentazione, le entita' delle risorse da destinare annualmente agli interventi previsti dalla norma stessa, con particolare riguardo ai programmi di adeguamento;

Viste le proprie deliberazioni n. 246 del 18 maggio 2000 e n. 366 del 13 luglio 2000, nonche' la deliberazione del consiglio di indirizzo e vigilanza del 17 luglio 2000, n. 35, concernenti le linee guida per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese in materia prevenzionale;

Preso atto delle risultanze del confronto in sede di tavoli tecnici con le parti sociali;

Vista la relazione del direttore generale del 25 luglio 2000 ed il regolamento per l'attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 predisposto sulla base delle linee guida di cui alle deliberazioni sopra citate;

Sentito il direttore generale il quale si e' espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare il "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sara' trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente: Billia
Il segretario: Chiavarelli
 


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23 "PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO".

Ambito di applicazione e risorse finanziarie

Art. 1.
Oggetto e finalita'

Il presente regolamento contiene norme finalizzate all'attuazione, nell'ambito della sperimentazione prevista per il triennio 1999-2001, degli interventi di sostegno ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, ed in particolare determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente agli interventi di sostegno alla prevenzione, con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 2.
Tipologie di interventi

Gli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono rivolti al sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque, in forma gratuita o a costo di produzione.

Art. 3.
Ripartizione delle risorse complessive

Le risorse finanziarie complessive da destinare agli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, determinate nella misura di 600 miliardi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono cosi' ripartite per ciascun esercizio finanziario del triennio 1999-2001:
per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), 150 miliardi;
per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b), 50 miliardi.
Le risorse destinate ai predetti interventi sono distribuite, a livello regionale, tenendo conto del numero degli addetti alle imprese destinatarie dell'iniziativa e della rilevanza del fenomeno infortunistico nel territorio di competenza di ciascuna regione.
Sono escluse dalla distribuzione regionale le risorse destinate al sostegno dei progetti finalizzati alla produzione di prodotti informativi e formativi di cui al successivo art. 29 che sono assegnate ad un fondo unico, a livello nazionale.

Programmi di adeguamento


Art. 4.
Destinatari e requisiti soggettivi per l'ammissione al finanziamento

Possono accedere al finanziamento le piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano piccole e medie imprese quelle in possesso dei seguenti requisiti cosi' come definiti dal decreto del 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese":
impiega meno di 250 dipendenti;
ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
e' in possesso del requisito dell'indipendenza.
Le imprese per accedere ai finanziamenti devono essere in possesso della regolarita' contributiva.

Art. 5.
Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse

Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento si articolano in:
a) finanziamenti in conto interessi;
b) finanziamenti in conto capitale.
Le risorse economiche assegnate, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, a tale tipologia di interventi sono ripartite, per il triennio 1999-2001, in 350 miliardi per i finanziamenti di cui alla lettera a) ed in 100 miliardi per quelli di cui alla lettera b).

Art. 6.
Finanziamento in conto interessi
Il finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento in favore di ciascuna impresa si realizza attraverso l'apertura di una linea di credito da parte degli istituti bancari, entro un limite minimo di 20 milioni, ad eccezione dell'asse n. 5 di cui al successivo art. 7, ed un limite massimo di 300 milioni, con copertura dei relativi interessi, oneri e spese accessorie a carico dell'INAIL, secondo la procedura indicata al successivo art. 10.

Art. 7.
Assi di finanziamento
Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o piu' dei seguenti assi:
1) eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo. n. 459/1996, art. 1, comma 5, lettera n);
2) acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per:
l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
3) installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4) ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5) implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purche' adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma.

Art. 8.
Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto interessi sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 7 nelle seguenti misure percentuali:
70% agli assi n. 1, 2 e 3;
20% all'asse n. 4;
10% all'asse n. 5.
Art. 9.
Modalita' e termini di presentazione delle domande
Le domande relative al finanziamento dei programmi di adeguamento dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso le sedi dell'INAIL nel cui ambito di competenza territoriale e' localizzata l'unita' produttiva alla quale si riferisce il programma.
Nel caso di programmi relativi a cantieri temporanei e mobili le domande dovranno essere presentate presso le sedi dell'Istituto nel cui ambito territoriale si trovano le sedi legali delle imprese richiedenti.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del presente regolamento sara' emanato un apposito bando dell'Istituto contenente l'indicazione:
degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti;
delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti e della documentazione bancaria richiesta;
della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
della modulistica;
delle istruzioni utili alla presentazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 10.
Procedura per la concessione dei finanziamenti

Le domande di finanziamento relative ai programmi sono istruite:
dalle direzioni regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza ai fini prevenzionali degli interventi, secondo i criteri di cui al successivo art. 11, nonche' per l'applicazione dei criteri di priorita' previsti dall'art. 12;
dagli istituti di credito per la verifica della documentazione bancaria.
Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei programmi.
Gli istituti di credito, dopo l'approvazione dell'INAIL, provvederanno a concedere i finanziamenti alle imprese sulla base della documentazione, da presentare all'Istituto, relativa ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma.

Art. 11.
Criteri per l'ammissione al finanziamento

I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:
essere congruenti con le attivita' esercitate e i cicli produttivi adottati dall'azienda;
essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento piu' ampio che l'azienda intende realizzare, con la totalita' dell'intervento;
prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entita' del rischio;
prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;
comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;
prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attivita' produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalita' ed al miglioramento in termini di sicurezza della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;
comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa nonche' una dichiarazione di responsabilita' attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.

Art. 12.
Criteri di priorita'

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'art. 8, si utilizzeranno i seguenti criteri di priorita' per l'ammissione:
programmi relativi a lavorazioni nelle quali, secondo i dati in possesso dell'Istituto, il fenomeno infortunistico risulti piu' rilevante;
programmi relativi, nell'ambito delle stesse lavorazioni, ad interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di direttive comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione della domanda;
momento di presentazione della domanda.

Art. 13.
Finanziamento in conto capitale

Ad integrazione del finanziamento in conto interessi puo' essere concesso dall'Istituto un ulteriore finanziamento in conto capitale riservato ai programmi che presentino caratteristiche di particolare valenza e qualita' ai fini prevenzionali e di estensibilita' ad altre realta' produttive.
Tale finanziamento consiste in un contributo erogato dall'Istituto, entro un limite massimo di 90 milioni, in misura pari al 30% dell'importo del programma che, secondo la procedura di cui al precedente art. 10, ha gia' ottenuto il finanziamento in conto interessi.
Per l'asse n. 5 di cui al successivo art. 14, il contributo dell'Istituto sara' erogato, entro un limite massimo di 15 milioni, in misura pari al 60% dell'importo del programma.

Art. 14.
Assi di finanziamento

Per ottenere il contributo in conto capitale i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o piu' dei seguenti assi di finanziamento:
1) modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine e dispositivi riguardanti singoli reparti di produzione o interessanti l'intero processo produttivo con impatto diretto e verificabile sullo standard di sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;
2) modifica e reingegnerizzazione di impianti e processi finalizzati alla riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici. Tali progetti devono consentire una valutazione quantitativa o semiquantitativa della riduzione del livello di esposizione. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;
3) modifica o reingegnerizzazione di macchine ed apparecchi finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose. L'eventuale modifica o ristrutturazione finalizzate alla sostituzione di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo non deve introdurre rischi di altro tipo di entita' uguale o superiore a quello ridotto o eliminato;
4) ristrutturazioni o modifiche rilevanti degli ambienti di lavoro conseguenti alla riorganizzazione dei lay-out che abbiano uno specifico impatto diretto e sostanziale sulla sicurezza;
5) implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Art. 15.
Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto capitale sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 14 nelle seguenti misure percentuali:
90% agli assi n. 1, 2, 3 e 4;
10% all'asse n. 5.

Art. 16.
Modalita' di richiesta e procedura di concessione del finanziamento

Le imprese dovranno formulare all'Istituto esplicita richiesta di avvalersi del contributo in conto capitale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento in conto interessi.
A seguito della comunicazione da parte dell'INAIL della concessione del finanziamento in conto interessi ed entro il termine indicato da tale comunicazione, le imprese che intendano fruire dell'ulteriore contributo in conto capitale dovranno presentare all'Istituto apposita documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche del programma secondo i criteri di qualita' tecnica ed organizzativa, di cui al successivo art. 17, volti a individuare interventi di particolare eccellenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
L'istruttoria delle domande verra' effettuata, con attribuzione di uno specifico punteggio, da parte delle strutture regionali dell'Istituto a cui fara' seguito l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL e l'erogazione del contributo in favore delle imprese.

Art. 17.
Criteri per l'ammissione al finanziamento

La valutazione dei programmi finalizzata alla concessione dell'ulteriore contributo in conto capitale verra' effettuata sulla base dei seguenti elementi:
caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalle relazioni progettuali;
tempi di esecuzione, servizio di assistenza e piano di controllo post-realizzazione.
Tale valutazione avverra' attraverso l'assegnazione a ciascun programma di uno specifico punteggio secondo la tabella, allegato n. 1.
L'attribuzione dei punteggi determinera' la formazione di graduatorie regionali.
Nel caso di ammissione di un numero di domande superiore alle risorse assegnate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione dell'art. 15, si terra' conto della posizione nelle predette graduatorie e, a parita' di posizione, dei criteri di priorita' di cui al precedente art. 12.

Art. 18.
Controlli

L'istituto effettuera' controlli finalizzati a verificare la effettiva realizzazione degli interventi previsti dai programmi per i quali le imprese abbiano fruito delle forme di finanziamento di cui al precedente art. 5.
La mancata od incompleta realizzazione dei predetti interventi o l'insussistenza delle condizioni attestate nelle domande di finanziamento determineranno la revoca dei finanziamenti ed il recupero dei contributi concessi da parte dell'Istituto, salvo eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione.
Progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994

Art. 19.
Tipologie di progetti e ripartizione delle risorse

I progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 si articolano in:
a) progetti di informazione e formazione;
b) progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati.
Le risorse destinate, secondo i criteri di cui al precedente art. 3, al finanziamento dei predetti interventi sono ripartite, per il triennio 1999-2001, in 128 miliardi per i progetti di cui alla lettera a) ed in 22 miliardi per i progetti di cui alla lettera b).

Art. 20.
Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti il finanziamento possono essere tutte le imprese, consorzi ed aggregazioni di imprese, anche a carattere temporaneo, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, gli organismi bilaterali, i comitati paritetici previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni, gli organismi e gli istituti che operano nel campo della prevenzione e tutti i soggetti della pubblica amministrazione.

Art. 21.
Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i progetti devono essere ricompresi in uno o piu' dei seguenti assi:
1) informazione e/o formazione dei lavoratori;
2) formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
3) formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
4) formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, a svolgere l'attivita' di informazione e formazione in azienda.

Art. 22.
Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 sono ripartite tra gli assi di finanziamento, di cui all'art. 21 del presente regolamento, nelle seguenti misure percentuali:
58% per l'asse di cui al n. 1;
18% per l'asse di cui al n. 2;
12% per l'asse di cui al n. 3;
12% per l'asse di cui al n. 4.

Art. 23.
Finanziamento dei progetti di informazione e formazione

Il finanziamento e' concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli addetti alla gestione delle emergenze, ai datori di lavoro ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dipendenti dalle imprese.
L'Istituto finanziera' a fondo perduto il 75% dell'importo complessivo di ciascun progetto ed entro il limite massimo di 100 milioni.

Art. 24.
Caratteristiche dei progetti

Gli interventi di informazione e formazione dovranno:
essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o a piu' imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa dei premi;
avere contenuti coerenti con le finalita' degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994, diversificati in funzione dei destinatari e comunque non inferiori a quelli previsti dalle vigenti normative;
essere riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie, alle macchine, attrezzature, impianti, ambienti di lavoro ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari nonche' alle componenti organizzative e procedurali per la gestione della sicurezza presenti nell'impresa;
avere contenuti, nel caso di interventi diretti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo che tali destinatari assumono nel sistema di gestione della sicurezza aziendale;
essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, ad agevolare lo svolgimento dell'attivita' di informazione e formazione in azienda;
avere una durata adeguata ai livelli di rischiosita' che interessano i destinatari dei corsi e comunque non inferiore a quella eventualmente prevista dalle viventi normative;
comprendere esercitazioni pratiche da effettuarsi, ove possibile, negli stessi luoghi di lavoro;
essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione della ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;
avere un numero massimo di allievi non superiore alle trenta unita' per ogni singolo corso. Il finanziamento tuttavia potra' essere riferito ad un progetto articolato in piu' corsi;
avere forme comunicative e contenuti adeguati al livello di conoscenze dei destinatari.
Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso la formazione a distanza.

Art. 25.
Modalita' e termini di presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti di informazione e formazione, dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso la sede dell'INAIL nel cui ambito territoriale si trovano i destinatari finali degli interventi informativi e formativi.
Qualora i progetti siano relativi a destinatari ricompresi in ambiti di competenza di piu' sedi territoriali della stessa regione, le domande potranno essere presentate presso una qualsiasi delle predette sedi dell'Istituto.
Con bando dell'Istituto, di cui al precedente art. 9, saranno indicati:
la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
la modulistica;
le istruzioni utili alla presentazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 26.
Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento relative ai progetti sono istruite dalle direzioni regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza dei progetti alle caratteristiche indicate dall'art. 24 e per l'applicazione dei criteri di priorita' previsti dall'art. 28.
Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.
L'erogazione del finanziamento, in misura corrispondente all'importo approvato, avverra' al termine della realizzazione dell'intervento informativo e formativo in un'unica soluzione.
A tal fine, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare all'Istituto apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilita' relativa alla conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato.

Art. 27.
Spese ammissibili

Il progetto dovra' essere corredato, per ogni intervento di informazione e formazione, da un apposito piano contenente l'elencazione specifica di tutte le voci di spesa previste e l'indicazione dell'importo complessivo.
Nella tabella, allegato n. 2, sono indicate:
le voci di spesa ammissibili per gli interventi informativi;
le voci di spesa ammissibili per gli interventi formativi e le relative percentuali massime rispetto all'importo totale.
Il costo orario massimo finanziabile degli interventi di informazione e formazione per ciascun destinatario non potra' essere superiore a L. 20.000.

Art. 28.
Criteri di priorita'

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente art. 22, verra' data priorita' ai progetti di informazione e formazione rivolti a destinatari che appartengono ad imprese che svolgono lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, secondo i dati in possesso dell'Istituto risulti, nell'ambito della regione, piu' rilevante.
In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sara' attribuita priorita' ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n. 3.
Nel caso di ulteriore parita' tra progetti in base ai predetti criteri, si terra' conto della data di presentazione della domanda.

Art. 29.
Finanziamento dei progetti per la produzione di prodotti

Il finanziamento e' concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, a scopo informativo e formativo, da diffondere, gratuitamente o a costo di produzione, a chiunque lo richieda.
L'Istituto finanziera' ciascun progetto entro il limite massimo di 300 milioni ed acquisira' i diritti e la proprieta' intellettuale dei prodotti realizzati e/o da riprodurre.
Il finanziamento potra' riguardare le fasi di progettazione e realizzazione del prodotto ed eventualmente le fasi di duplicazione e diffusione sul territorio che dovra' avvenire in forma gratuita essendo i costi di produzione a carico dell'Istituto.

Art. 30.
Caratteristiche dei progetti

I progetti relativi ai prodotti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
contenere l'individuazione dei soggetti destinatari;
essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o a piu' imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa dei premi;
avere contenuti riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari dei prodotti;
avere contenuti, nel caso in cui i prodotti siano rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo svolto dai predetti soggetti all'interno del sistema di gestione della sicurezza;
essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ad agevolare lo svolgimento dell'attivita' di informazione e formazione in azienda;
avere contenuti e forme comunicative adeguate al livello di conoscenze dei destinatari;
presentare, nel caso di prodotti informatici e multimediali, un elevato livello di fruibilita' e di interattivita' con l'utilizzatore;
avere un elevato grado di innovazione;
presentare un elevato grado di esportabilita';
prevedere, qualora si riferiscano oltre che alla fase di progettazione e realizzazione del prototipo anche alle successive fasi di duplicazione e di diffusione, un piano analitico di diffusione gratuita del prodotto sul territorio in relazione ai soggetti destinatari;
essere rivolti ad un significativo bacino di utenza;
contenere le modalita' di diffusione e di utilizzazione del prodotto in relazione alla tipologia dei destinatari cui si rivolge;
contenere un piano analitico dei costi che si prevede di sostenere;
prevedere una pianificazione in termini temporali delle attivita';
essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;
prevedere una valutazione di efficacia nel caso di prodotti con finalita' formative.

Art. 31.
Modalita' e termini per la presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti dovranno essere presentate alla direzione generale dell'INAIL, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, corredate dalla documentazione utile per la descrizione del prodotto da realizzare.
Con bando dell'Istituto, di cui al precedente art. 9, saranno indicati:
la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;
la modulistica;
le istruzioni utili alla presentazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 32.
Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento sono istruite, a livello centrale, secondo i criteri di cui al successivo art. 33, da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'INAIL composta da personale dell'Istituto e da professionalita' esterne con specifiche competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli aspetti formativi e comunicativi.
Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.
Il finanziamento sara' erogato secondo le seguenti modalita':
nella misura del 10% dell'importo approvato, a seguito di presentazione all'Istituto di apposita attestazione relativa all'avvio delle attivita' di realizzazione del prodotto;
nella misura del 90%, al termine della realizzazione del progetto a seguito di presentazione all'Istituto del prodotto realizzato, della documentazione attestante le spese sostenute e di una dichiarazione di responsabilita' relativa alla conformita' del prodotto al progetto approvato previa positiva valutazione della commissione prevista dal presente articolo.

Art. 33.
Valutazione dei progetti

I prodotti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
ambito lavorativo dei soggetti destinatari, attribuendo priorita' ai progetti rivolti a destinatari che appartengono ad imprese che svolgono lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, in base ai dati in possesso dell'Istituto, risulti piu' rilevante;
grado di innovazione rispetto ai prodotti e strumenti gia' esistenti;
numero dei soggetti destinatari;
completezza ed adeguatezza dei contenuti rispetto agli argomenti trattati;
efficacia comunicativa in relazione alla tipologia dei destinatari;
livello di fruibilita' da parte dei destinatari;
soggetti proponenti;
livello di esportabilita' dei prodotti in relazione alle diverse esigenze prevenzionali presenti sul territorio nazionale.
In applicazione dei predetti criteri verra' attribuito a ciascun progetto un punteggio secondo la tabella, allegato n. 4.
L'attribuzione dei punteggi determinera' la formazione di una graduatoria nazionale dei progetti presentati.

Art. 34.
Controlli

L'INAIL effettuera' controlli durante la fase di realizzazione dei progetti informativi e formativi.
A tal fine, i soggetti proponenti dovranno preventivamente comunicare all'Istituto la data di avvio delle attivita' previste dal progetto nonche' gli elementi necessari per consentire l'effettuazione dei predetti controlli.


Allegati omessi