Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 451
Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.
B.U.R. 8 agosto 2017, n. 63 – Suppl. n. 2

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E PERSONALE
di concerto con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e con
l’ASSESSORE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ E TURISMO


VISTI:
- l’art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e s.m.i., in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e, in particolare, l’art. 32, comma 1, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 riguardanti l’individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e s.m.i.;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;
- l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 recante disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2010 “Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 140Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta del 4 novembre 2016, n. U00328 “Approvazione delle "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)";
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
c) rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.
- Il comma 2, del citato articolo 37, ha rinviato la definizione dei contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. L’Accordo, adottato il 21 dicembre 2011, ha ricondotto gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) all’interno delle due macrocategorie:
1. Formazione Generale di cui alla lettera a), di durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori;
2. Formazione Specifica di cui alle lettere b) e c), di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio del settore di appartenenza;
- con l’ulteriore Accordo del 7 luglio 2016, sono state apportate delle modifiche all’Accordo del 2011, in particolare, sulla metodologia formativa e-Learning definendo con l’Allegato II all’Accordo nuovi requisiti e specifiche tecniche per l’erogazione della formazione con tale modalità;
- La predetta metodologia può essere erogata soltanto da determinati soggetti, in possesso di determinati requisiti, in conformità alle disposizioni del richiamato Allegato II, soltanto per alcune fattispecie formative:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento;
- la formazione dei preposti di cui al punto 10 dell’Accordo 2011, con riferimento ai punti da 1 a 5;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
RILEVATO CHE
Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-Learning, l’Accordo del 7 luglio intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti;
ATTESO CHE
la Regione Lazio intende agire la facoltà di sperimentare l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning per la formazione specifica in settori con caratteristiche peculiari come il settore sanitario collocato, tra l’altro, nella macrocategoria di rischio “alto” secondo la tabella di cui all’allegato 2 all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
CONSIDERATO CHE
le strutture che operano nel settore sanitario del territorio regionale, sia pubbliche che private devono assicurare la formazione degli operatori sui rischi specifici, spesso propedeutica all’erogazione di determinate prestazioni e/o all’uso di particolari strumenti/attrezzature, senza compromettere la quantità e la qualità delle prestazioni che gli stessi operatori devono garantire alle persone assistite.
Più specificamente, le stesse presentano caratteristiche e peculiarità che dal punto di vista organizzativo possono trovare un elevato grado di efficacia ed efficienza dall’uso della metodologia e-Learning, quali:
- elevata numerosità dei lavoratori;
- pluralità di soggetti inquadrabili o “equiparati” ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (specializzandi, dottorandi di ricerca, ecc.) alcuni dei quali con permanenza breve (es. studenti, tirocinanti, ecc.);
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con diversificati profili di esposizione ai rischi;
- estrema mobilità dell’assegnazione alle diverse unità operative aziendali del personale sanitario;
- forte bisogno di ottimizzazione dei tempi e degli eventi formativi e massima flessibilità e fruibilità in caso di spostamento a mansioni diverse o in aree di rischio particolare;
- fruibilità immediata di moduli formativi propedeutici al rilascio di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- fruibilità immediata di moduli formativi necessari nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente;
- disponibilità di figure professionali con elevato profilo di competenze per l’attività di docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
- con le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) approvate con il D.C.A. del 4 novembre 2016, n. U00328, la Regione Lazio individua tra gli obiettivi strategici quello di “Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture”;
- con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il legislatore statale afferma che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” e che “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”;
ATTESO, INOLTRE, CHE
la Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-learning approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico.
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere:
1) al recepimento dei contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificati dall’Accordo del 7 luglio 2016;
2) all’approvazione di Linee guida per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica di cui di cui all’art. 37, co. 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATTO ATTO CHE
- con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute, sono definite le modalità e i termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore sanitario oggetto del presente atto;
- i progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, articolo 13, delle Linee guida di cui all’allegato A, sono sottoposti alla valutazione di una apposita commissione istituita con provvedimento del Direttore competente in materia lavoro di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute.
La commissione può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.
Esperita la concertazione istituzionale in data 13 giugno 2017;
ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

1) di recepire i contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificati dall’Accordo del 7 luglio 2016;
2) di approvare le Linee guida per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica di cui di cui all’art. 37, co. 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute provvederà all’adozione dei seguenti atti relativi alla:
a) definizione delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore sanitario oggetto del presente atto;
b) istituzione della commissione di valutazione dei progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, articolo 13, delle Linee guida di cui all’allegato A che può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it
 

Allegato A

Linee guida per la sperimentazione nel settore sanitario della Regione Lazio della metodologia e-Learning di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori
 

Premessa
Ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
c) rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.
Il comma 2, del citato articolo 37, ha rinviato la definizione dei contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. L’Accordo, adottato il 21 dicembre 2011, ha ricondotto gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) all’interno delle due macrocategorie Formazione Generale e Formazione Specifica:
- la Formazione Generale di cui alla lettera a), di durata minima non inferiore a 4 ore, per tutti i settori;
- la Formazione Specifica di cui alle lettere b) e c), di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio del settore di appartenenza dell’azienda.
Con l’ulteriore Accordo del 7 luglio 2016 sono state apportate delle modifiche in particolare, in ordine alla formazione erogata in modalità e-Learning.
Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-Learning, l’Accordo del 7 luglio 2016 intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
La ratio della previsione normativa sull’uso della metodologia e-Learning si basa sull’evidenza che l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza (e-Learning), così definita: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”¹
Ciò sta a significare che tale metodologia non consiste nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma si tratta di un vero e proprio “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
Gli accordi citati prevedono una regolamentazione per “Progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti", individuando, tra l’altro, i soggetti abilitati ad erogarla nonché i requisiti e le specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione attraverso tale metodologia.
La Regione Lazio intende agire la facoltà di sperimentare l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in settori con particolari specificità, come le caratteristiche di rischio e la complessità di tipo organizzativo ed operativo.
Pertanto, con il presente provvedimento si recepiscono i contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016 e si dettano le linee guida per la definizione dei requisiti per la presentazione di progetti sperimentali per erogare in modalità e-Learning la formazione specifica di cui all’art. 37, co. 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come definita al successivo art. 4.
Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si rinvia agli Accordi 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.

Art. 1 - Finalità
1. Con il presente provvedimento la Regione Lazio recepisce i contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificato da quello del 7 luglio 2016, e detta le linee guida per la definizione delle condizioni e dei requisiti per la realizzazione di una sperimentazione della metodologia didattica e-Learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, progettata in conformità ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato II all’Accordo 7 luglio 2016.
2. La disciplina prevista nel presente atto è riferita specificatamente alla suddetta sperimentazione, fermo restando che la formazione dei lavoratori è in capo al datore di lavoro, che la organizza conformemente a quanto disposto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

Art. 2 - Ambito di applicazione della sperimentazione
1. La Regione intende avviare la sperimentazione della metodologia didattica e-Learning per l’erogazione della formazione specifica di cui all’art. 4, progettata in conformità alle disposizioni del presente provvedimento nonché ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato II all’Accordo, nelle strutture operanti nel settore sanitario del territorio regionale come definite all’art. 3, comma 2.
2. In base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 21 dicembre 2011 il settore Sanitario si colloca nella classe di rischio “alto”, con un obbligo formativo minimo di 12 ore di formazione specifica.
3. Le strutture di cui al comma 1 devono assicurare la formazione degli operatori sui rischi specifici, spesso propedeutica all’erogazione di determinate prestazioni e/o all’uso di particolari strumenti/attrezzature, senza compromettere la quantità e la qualità delle prestazioni che gli stessi operatori devono garantire alle persone assistite. Più specificamente, le stesse presentano caratteristiche e peculiarità che dal punto di vista organizzativo possono trovare un elevato grado di efficacia ed efficienza dall’uso della metodologia e-Learning, quali:
- elevata numerosità dei lavoratori;
- pluralità di soggetti inquadrabili o “equiparati” ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (specializzandi, dottorandi di ricerca, ecc.) alcuni dei quali con permanenza breve (es. studenti, tirocinanti, ecc.);
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con diversificati profili di esposizione ai rischi;
- estrema mobilità dell’assegnazione alle diverse unità operative aziendali del personale sanitario;
- forte bisogno di ottimizzazione dei tempi e degli eventi formativi e massima flessibilità e fruibilità in caso di spostamento a mansioni diverse o in aree di rischio particolare;
- fruibilità immediata di moduli formativi propedeutici al rilascio di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- fruibilità immediata di moduli formativi necessari nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente;
- disponibilità di figure professionali con elevato profilo di competenze per l’attività di docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio.
4. Con le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) approvate con il Decreto del Commissario ad Acta del 4 novembre 2016, n. U00328, la Regione Lazio individua tra gli obiettivi strategici quello di “Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture”.
5. Inoltre, con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il legislatore afferma che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” e che “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.
6. Con il presente atto, la Regione Lazio intende perseguire la strategia di favorire l’adozione di metodologie e strumenti finalizzati ad una efficace attuazione degli obblighi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un settore particolarmente complesso e specifico.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla sperimentazione
1. Sono ammesse a partecipare alla sperimentazione oggetto del presente atto le strutture operanti nel settore sanitario del territorio regionale.
2. Ai fini del presente atto, per strutture sanitarie operanti nel settore sanitario del territorio regionale, si intendono le aziende sanitarie pubbliche e private.

Art. 4 - Articolazione e contenuti della formazione
1. Il percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti in Formazione Generale e Formazione Specifica:
- Formazione Generale, concernente i concetti basilari di rischio, danni, prevenzione e protezione, l’organizzazione del sistema prevenzione, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Formazione Specifica, definita in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, integrata da una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.
2. La durata minima della Formazione Specifica si articola in base alla classe di rischio dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 2011 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

Formazione Specifica

Settore di rischio

Formazione specifica

Basso

8

Medio

8

Alto

12

3. Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 2011, i contenuti della Formazione Specifica riguardano i seguenti argomenti:
- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.
4. La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e delle specificità del rischio.
5. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuato dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando, di conseguenza, il numero di ore di formazione necessario.
6. Al fine di una migliore efficacia dell’azione formativa, deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Art. 5 - Soggetti formatori della sperimentazione e caratteristiche di tipo organizzativo
1. Ai fini della sperimentazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato II all’Accordo 2016, le strutture sanitarie di cui all’art. 3 si avvalgono dei soggetti formatori di seguito elencati:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i.;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico dei propri studenti;
f) l'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l'amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.1/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento (ossia quello sanitario);
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
2. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici di cui alla lettera l) possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i.
3. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici di cui alla lettera l) devono soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono:
a. essere dotati di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS);
b. garantire la disponibilità di adeguati profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning i cui requisiti sono definiti all’art. 7, quali:
- responsabile/coordinatore scientifico del corso;
- mentor/tutor di contenuto;
- tutor di processo;
- personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
c. garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
5. Per erogare la formazione di cui all’art. 4 in modalità e-Learning, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a. essere dotati di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS) di cui all’art. 6;
b. garantire la disponibilità di adeguati profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-Learning i cui requisiti sono definiti all’art. 7.
c. garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help desk tecnico e didattico).

Art. 6 - Requisiti e specifiche di carattere tecnico della piattaforma
1. Ai fini della sperimentazione, i soggetti formatori di cui all’art. 5 garantiscono la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie realizzabili anche in modalità e-learning.
2. Ogni corso o modulo è realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Art. 7 - Profili professionali per la gestione didattica e tecnica
1. Ai fini della sperimentazione, i soggetti formatori di cui all’art. 5 garantiscono la presenza di profili professionali in grado di presidiare le seguenti aree di attività:
- Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti, in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
- Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
- Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

Art. 8 - Metodologia formativa
1. Ai fini della sperimentazione, i corsi sono strutturati in modo da garantire il richiamo a precise procedure interne di organizzazione del lavoro, la cui conoscenza è esigibile per il superamento delle verifiche di apprendimento a garanzia di una reale acquisizione delle disposizioni aziendali, da parte dei lavoratori e dei soggetti “equiparabili”, per operare in sicurezza in determinate aree di rischio e/o per l'utilizzo di determinati presidi medici/attrezzature di lavoro.
2. Il percorso formativo è articolato in modalità blended, prevedendo momenti formativi attraverso la piattaforma e-Learning, integrati da momenti formativi in aula o sul posto di lavoro in modo da modificare più efficacemente i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza e dei soggetti terzi.
3. Dal punto di vista tecnico, i corsi sono progettati con le seguenti caratteristiche:
a) articolati in moduli fruibili in ordine sequenziale;
b) strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
c) dotati di verifiche di valutazione ed autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso;
d) strutturati con verifica di apprendimento finale effettuata in presenza;
e) ripetuti completamente dall'utente in caso di mancato superamento della verifica finale di apprendimento;
f) strutturati in modo da permettere la fruibilità anche a coloro che non hanno familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata;
g) strutturati con metodologie didattiche differenti (es. immagini, testi brevi, animazioni, quiz, ecc.) che favoriscono l’apprendimento e la memoria a lungo termine;
h) articolati in modo da garantire massima flessibilità per il lavoratore che può completare il proprio percorso formativo compatibilmente con la propria attività e con i propri tempi di apprendimento.

Art. 9 - Documentazione dei corsi
1. Ai fini della sperimentazione, per ogni corso di formazione in modalità e-Learning, il soggetto formatore redige un documento progettuale in cui vengono riportati i seguenti elementi:
a) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
b) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
c) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
d) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013;
e) la scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di
trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
f) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
g) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
h) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
i) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
j) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.
2. La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
3. Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
4. Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

Art. 10 - Monitoraggio
La Regione monitora con appositi strumenti l’andamento della sperimentazione.

Art. 11 - Durata della sperimentazione
La sperimentazione oggetto del presente provvedimento ha durata di 36 mesi. La Regione si riserva di valutare, sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, eventuali proroghe della sperimentazione.

Art. 12 - Mutuo riconoscimento della formazione erogata modalità e-Learning
1. La Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-leaming approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico.

Art. 13 - Disposizioni finali
1. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il direttore regionale competente in materia di salute, sono definite le modalità e i termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore sanitario oggetto del presente atto.
2. I progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 sono sottoposti alla valutazione di una apposita commissione istituita con provvedimento del Direttore competente in materia lavoro di concerto con il direttore regionale competente in materia di salute. La Commissione può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.
3. Sono ammessi alla valutazione della commissione di cui al comma 2 i progetti eventualmente pervenuti alla Regione a decorrere dalla data di approvazione dell’Accordo del 7 luglio 2016 (ossia dal 3 settembre 2016) e fino alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al comma 2 verificherà che i progetti di cui al comma 3 rispondano ai requisiti previsti dall’allegato II del citato Accordo 7 luglio 2016 e che siano compatibili con i requisiti previsti dal presente atto.
5. La Regione si riserva di valutare la possibilità di ampliare i settori nei quali sperimentare la modalità formativa e-Learning per la formazione specifica.
 


¹ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 26.6.2012.