Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 84-5515
Approvazione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 11-9288 del 12 maggio 2003 e n. 17-309 del 29 giugno 2000.
B.U.R. 31 agosto 2017, n. 35

 

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:
il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” ha riordinato la materia già disciplinata con il d.lgs. 334/1999 introducendo importanti modificazioni e integrazioni tra le quali, come disposto dall’articolo 27, la previsione che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti siano definite in un Piano di ispezioni predisposto secondo i criteri dell’allegato H e caratterizzato dai seguenti elementi:
- valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
- procedure per le ispezioni straordinarie;
- cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento;
il comma 3 dell’articolo 27 del d.lgs. 105/2015 stabilisce che per gli stabilimenti di soglia inferiore situati nell'ambito dei rispettivi territori, il Piano delle ispezioni è predisposto e riesaminato (comma 4) periodicamente dalle Regioni.
Dato atto che, sulla base delle analoghe attività svolte presso gli stabilimenti soggetti alle precedenti disposizioni comunitarie in materia e, in particolare, dall’evidenza delle risultanze delle attività ispettive agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali:
per quanto riguarda il punto a) degli elementi del Piano, ovvero la valutazione generale degli aspetti di sicurezza, la valutazione è stata svolta considerando la distribuzione degli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante in riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio sotto il profilo antropico e ambientale mentre; per quanto riguarda il punto b) identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezioni e c) elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano, si è fatto riferimento rispettivamente, all’intero territorio piemontese e alla totalità degli stabilimenti interessati, nell’ambito di un unico piano complessivo.
Premesso, inoltre, che come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 27 citato, sulla base delle procedure e dei criteri contenuti nel piano di ispezioni, sono definiti i programmi annuali per le ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuno stabilimento è stabilita, in base ad una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tenga conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente, secondo i seguenti criteri indicativi di cui all’articolo 4 del suddetto Allegato H:
a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.
Dato atto della facoltà riconosciuta alla Regione Piemonte dal punto 4.2 dell’allegato H, di articolare ulteriormente i suddetti criteri e di attribuire a ciascuno di essi un peso correlato alle informazioni in possesso, all'esperienza pregressa maturata nei controlli, all’analisi degli eventi occorsi e sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità del territorio, è stato ritenuto di dare corso a tale valutazione attribuendo a ciascun aspetto punteggi crescenti all’aumentare del livello di rilevanza relativa, secondo criteri di riproducibilità e trasparenza.
Dato inoltre atto che, dalle risultanze delle attività ispettive svolte in precedenza, agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali:
ai fini della programmazione, si è quindi proceduto alla definizione dei criteri per la composizione della graduatoria secondo un indice di progressività calcolato attraverso l’applicazione ponderata di punteggi ai parametri individuati. Posto che gli stabilimenti di competenza regionale non sono soggetti all’istruttoria tecnica di cui all’articolo 17 del d.lgs. 105/2015, la valutazione delle risultanze delle ispezioni costituisce il riferimento prioritario;
Ritenuto:
di approvare il “Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che in particolare prevede quanto segue:
- il Piano e la graduatoria degli stabilimenti, riportano il valore dei rispettivi indici di pericolo, nonché l’indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento; disciplinano inoltre lo svolgimento dei controlli al livello regionale fornendo, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati, alcune indicazioni operative e di procedimento a specificazione delle pertinenti indicazioni contenute nei citati articolo 27 e allegato H;
- il Piano, onde assicurare una continuità con l’impostazione seguita per le ispezioni di livello nazionale, dispone che le ispezioni siano condotte dalla commissione di cui al punto 3 dell’allegato H, composta da un elenco di funzionari tecnici in possesso dei requisiti richiesti.
di stabilire che, considerando che la programmazione determina la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei pericoli di incidente rilevante, la graduatoria degli stabilimenti in base alla valutazione dell’indice di pericolo sia effettuata ed aggiornata annualmente, senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, da ARPA Piemonte, che predispone e propone alla Regione Piemonte una proposta di programma delle ispezioni entro il 31 dicembre di ciascun anno;
di stabilire che il programma delle ispezioni sia approvato ed aggiornato annualmente con determinazione Dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali e sia trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio successivo. In sede di prima attuazione, il programma è approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di adozione del Piano;
di stabilire che il Piano e la graduatoria sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione e dell’ARPA Piemonte.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 105/2015 più volte menzionato, la Regione, oltre ad avvalersi dei tecnici ARPA, può stipulare apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate. In particolare, con riferimento agli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di rischio energetico, il coinvolgimento delle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco consente l’effettuazione di attività ispettive maggiormente integrate.
Ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, di procedere ai fini della citata convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Piano stesso per la costituzione della commissione.
Considerato inoltre che l'articolo 30 del d.lgs. 105/2015 prevede che gli oneri dei controlli relativi all’attività ispettiva presso gli stabilimenti sono posti a carico del gestore, definendone gli importi, e che l’articolo 7 del medesimo decreto riconosce a ciascuna regione la facoltà di rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza, purché con importi non superiori a quelli riportati nell'allegato I del decreto, il Piano approvato contiene inoltre le modalità di versamento delle tariffe di competenza regionale.
Considerato che le attività ispettive presso gli stabilimenti sono svolte con modalità ed obiettivi uniformi in relazione alla tipologia ed alla dimensione dello stabilimento, si ritiene congruo applicare alle ispezioni di cui al presente piano le tariffe stabilite nell'allegato I, secondo le modalità ivi indicate, specificando tuttavia che l’ammontare relativo alla prima verifica ispettiva riportato nella tabella II dell’appendice 1 all’allegato I del d.lgs. 105/2015 è dovuto dal solo gestore di uno stabilimento ricadente per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE dal 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, e che la riduzione del 20% prevista, è applicata una sola volta agli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e a quelli che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, ...) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.
Dato atto che le tariffe applicate sono incassate sul (capitolo di entrata n° 29626) istituito dall’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019” e sono ripartite tra la Regione, l’ARPA e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell’ambito di specifica convenzione. Il trasferimento delle somme dovute all’ARPA Piemonte (capitolo n.° 167092) e al CNVVF (capitolo n.° 145060) è effettuato in un’unica soluzione in ragione d’anno entro il mese di febbraio successivo all’anno di programmazione trascorso.
Ritenuto che la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 “Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, pubblicata sul B.U. n. 24 del 12 giugno 2003 e la deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 17-309, “Attuazione dell'art. 40 della l.r. 44 del 26/04/2000, relativo al coordinamento degli organi tecnici e al raccordo con le autorità amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d.lgs. 334/99” debbono essere revocate in quanto non più compatibili con le presenti disposizioni.
Tutto ciò premesso,
visto il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105;
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
visto l’allegato H del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n 1-4046 del 17 ottobre 2016.
La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
 

delibera
 

1. di approvare il “Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato all’ARPA Piemonte, senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, di predisporre ed aggiornare il programma annuale per le ispezioni ordinarie con le modalità di cui all’allegato A;
3. di stabilire che i programmi annuali per le ispezioni ordinarie predisposti sulla base delle procedure definite dal Piano, sono approvati dal Settore Emissioni e Rischi Ambientali nelle scadenze previste. Il primo programma è adottato entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione di adozione;
4. di dare mandato al citato Settore regionale competente, di trasmettere il Piano di ispezioni adottato con la presente deliberazione, unitamente al primo programma annuale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I successivi programmi annuali per le ispezioni ordinarie sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presente deliberazione è inoltre trasmessa alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e all’ARPA Piemonte per i successivi adempimenti di competenza;
5. di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di procedere alla stipula di apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la partecipazione alle ispezioni previste dal Piano di cui al punto 1, tenuto conto di quanto disposto dal Piano stesso per la costituzione della commissione.
6. di stabilire che gli oneri posti a carico del gestore in relazione ai controlli effettuati sulla base del presente Piano sono applicati secondo il regime tariffario definito nell’allegato I del d.lgs. 105/2015, tenuto conto delle specificazioni riportate nell’allegato A.
7. di stabilire che le somme introitate derivanti dall’applicazione dei suddetti oneri sono incassate sul capitolo di entrata n.° 29626 e che tali importi sono ripartiti tra la Regione, l’ARPA Piemonte e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell’ambito della convenzione di cui al punto 5;
8. di stabilire altresì che il trasferimento delle somme dovute all’ARPA Piemonte (capitolo n.° 167092) e al CNVVF (capitolo n.° 145060) è effettuato in un’unica soluzione in ragione d’anno, entro il mese di febbraio successivo all’anno di programmazione trascorso;
9. di disporre che il Piano adottato con la presente deliberazione, nonché la graduatoria degli stabilimenti recante il valore dei rispettivi indici di pericolo e l’indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento, siano pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e di ARPA Piemonte;
10. di stabilire di revocare la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 “Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
11. di stabilire di revocare, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 17-309, “Attuazione dell'art. 40 della l.r. 44 del 26/04/2000, relativo al coordinamento degli organi tecnici e al raccordo con le autorità amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d.lgs. 334/99”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.
(omissis)

ALLEGATO A
PIANO DI ISPEZIONI PRESSO GLI STABILIMENTI SOGGETTI AL D.LGS. 105/2015 IN MATERIA DI CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE DI SOGLIA INFERIORE.