Tipologia: Accordo costituzione OP
Data firma: 27 novembre 2015
Parti: Federalberghi Uras, Fipe, Faita, Fiavet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Sicilia
Fonte: ebrts.it


Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico del Turismo Regionale e Territoriale della Sicilia e del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (RTS)

Tra le Associazioni Imprenditoriali: Federalberghi Uras Sicilia, Fipe Sicilia, Faita Sicilia, Fiavet Sicilia e le Organizzazioni Sindacali: Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil regionali

Premesso
• che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori
• che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo di intesa a valenza Regionale e Territoriale che definisca alcuni aspetti applicativi delle disposizioni vigenti dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
• che si ritiene che la logica che fonda i rapporti tra le parti intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione
Visto
• le disposizioni contenute nel già citato D.Lgs 81/08 ed in particolare, quelle contenute nell’art. 20;
• l'accordo raggiunto in sede di Ministero del Lavoro in data 18 novembre 1996, tra Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil e le Associazioni Datoriali;
• e gli accordi Regionali sottoscritti in data 10/10/97 e in data 20/04/2000
Nel comune intento di
• privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione
• evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle imprese
Preso atto
• di quanto, in materia di organismo paritetico è stato convenuto tra le parti con il protocollo di intesa summenzionato
• della necessità di regolamentare a livello territoriale quanto espressamente demandato alle parti sociali dal D.Lgs 81/08 tenendo conto dell’accordo interconfederale
Si stipula e si conviene quanto segue:
1) È costituito l’Organismo Paritetico Regionale (OPR) per la sicurezza per il settore turismo della Regione Sicilia in applicazione del punto 13 dell’accordo interconfederale del 18-11-1996 applicativo del D.Lgs. 81/08
2) L'Organismo Paritetico Regionale è costituito all’interno dell'Ente Bilaterale Regionale del Turismo Sicilia. L’OPR opererà quale strumento dell’Ente Bilaterale stesso che ne curerà le funzioni di segreteria ed è dotato di articolazioni periferiche denominati Organismi Paritetici Territoriali presso i Centri di Servizio.
3) L'OPR sarà composto da dodici (12) consiglieri designati da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo: sei (6) in rappresentanza delle Associazione dei datori di lavoro e sei (6) in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Gli OPT saranno di settore (uno per ciascun settore) composto da n° 3 componenti in rappresentanza delle OO.SS., e da n° 3 componenti datoriali in rappresentanza del settore specifico. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal Centro di Servizio Provinciale dello EBRTS.
4) L’OPR, svolge i compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 dell'Accordo Interconfederale di data 18/11/1996 ed in particolare:
a) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, trasmettendole sia all’Organismo Paritetico Nazionale che agli Organi Regionali e Territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo;
b) individua eventuali fabbisogni formativi sportici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e li propone ai soggetti interessati;
c) promuove l'informazione e la formazione di tutti i soggetti interessati al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
d) promuove la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a tal fine predisporrà appositi moduli formativi
e) collabora con gli Enti territoriali preposti e con le Associazioni di categoria al fine di promuovere e realizzare progetti formativi specifici per il territorio adoperandosi, altresì, per il reperimento delle necessarie risorse finanziare pubbliche, anche a livello comunitario
f) riceve dalle aziende e verifica i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
g) designa esperti richiesti congiuntamente dalle parti
h) vigila sull’applicazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza da parte delle aziende richiedendo all’occorrenza notizie in merito all'attuazione del D.Lg. 81/08
i) è sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dovrà esprimersi entro 30 giorni.
4ter, Gli accordi in atto vigenti entro 30 gg. dovranno essere trasmessi all'EBRTS, vale solo 24 mesi
5) Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati e per la pratica attuazione di quanto previsto ai punti 13 e 6b dell’accordo interconfederale l’OPR definirà attraverso un Regolamento le modalità di convocazione e di funzionamento, anche per gli OPT.
6) In applicazione del punto 15 dell’accordo interconfederale alla copertura dei costi dell’OPR contribuiscono tutte le aziende tramite l’EBRTS
7) Per ravvio dell’OPR e per la durata del presente accordo si conviene sul carattere sperimentale dell’accordo per 24 mesi trascorsi i quali le parti potranno apportare modifiche ed integrazioni all’accordo sottoscritto.
8) I Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza svolgeranno i compiti previsti dal D.lgs. 81/08.
9) I rappresentanti territoriali per la sicurezza come stabilito dal punto 6 b dell’accordo interconfederale saranno designati dalle OO.SS. e comunicati formalmente all’OPR. L’Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà il bacino di competenza e ne darà comunicazione allo OPT.
10) L’OPT comunicherà al datore di lavora che a sua volta comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato;
11) I rappresentanti per la sicurezza designati durano in carica tre anni e sono ridesignabili.
Decadranno comunque alla scadenza del presente accordo qualora esso non fosse rinnovato;
12) I rappresentanti per la sicurezza dovranno: partecipare obbligatoriamente a iniziative formative gestite e indicate dall’Organismo Paritetico Regionale; rispettare i bacini di competenza loro assegnati; garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende, che apprenderanno in esecuzione del loro incarico; interagiscono con i rappresentanti di categoria cui le imprese aderiscono o conferiscono mandato e/o con i Centri di servizio dell’EBRTS al fine di favorire l’efficacia ed il miglioramento del piano di sicurezza e delle relative competenze.
13) Le parti firmatarie del presente accordo danno mandato agli Organi dell’EBRTS, di definire il tipo di rapporti da instaurare con i rappresentanti territoriali, considerando le modalità di esercizio dell’attività di tale figura professionale;
14) Nelle aziende del settore turismo che occupano fino a 15 dipendenti che non sono dotate del RLS le funzioni ad esso demandate saranno automaticamente attribuite al Rappresentante Territoriale alla Sicurezza a decorrere dalla data di stipula del presente accordo. Nelle aziende in cui successivamente alla data di insediamento del RTS si provvederà alla nomina del RLS le funzioni attribuite al RTS decadranno automaticamente previa formale comunicazione allo OPT.
15) Agevolazioni
16) Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente accordo, valgono le previsioni di cui all’accordo collettivo sottoscritto in data 26 Settembre 2003, che diventa parte integrante e che si allega. Si conferma che l’eventuale attuazione delle previsioni di quote di servizio avverrà attraverso apposito Accordo Quadro Regionale.

Palermo, 27 Novembre 2015