Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2017, n. 40718 - Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 26/04/2017

 

 

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 12.4.2016 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha riconosciuto all'imputato G.R. le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando la pena in 3 mesi di reclusione; per il resto ha confermato la penale responsabilità del G.R. in ordine al reato di lesioni personali colpose (amputazione della mano destra) cagionate a S.S.C., derivanti dall'infortunio sul lavoro avvenuto nella macelleria di P.B. (giudicato separatamente) con le seguenti modalità: mentre stava servendo un cliente, la S.S.C. introduceva manualmente un quantitativo di carne nella macchina tritacarne "Omega" CEG mod. TA32, priva di qualsiasi dispositivo di protezione dell'apertura di carico, di modo che la mano della lavoratrice entrava in contatto con gli organi in movimento (coclea) e rimaneva ivi intrappolata con la macchina in funzione, riportando le lesioni sopra descritte.
2. Si rimprovera all'imputato, per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della ditta "La Macelleria s.n.c.", di non aver individuato nel documento di valutazione dei rischi redatto in data 19.10.2009 i fattori di rischio e di non aver effettuato la valutazione dei rischi derivanti ai lavoratori dall'utilizzo della predetta macchina tritacarne.
In particolare, a giudizio della Corte di merito, l'imputato ha individuato e valutato tale rischio in maniera ambigua, secondo una dizione che sembra descrivere una situazione già conforme alle esigenze di sicurezza, piuttosto che imporre una necessità di adeguamento della macchina, pacificamente non rispettosa della normativa di sicurezza di cui al d.P.R. 547/55 al momento del fatto (in quanto dotata di una apertura di carico avente diametro di 87 mm., superiore alla soglia di 56 mm., per cui necessitava di un dispositivo di protezione idoneo a ridurre il diametro dell'apertura sino alla soglia consentita). Né ha chiarito la situazione la prescrizione formulata nell'ultima pagina del DVR, e cioè di «mettere in sicurezza il tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006» - a tacere della verosimile aggiunta di tale pagina successivamente all'infortunio - posto che la citata Direttiva Macchine non era ancora entrata in vigore (ciò sarebbe avvenuto solo il 29.12.2009), per cui è stato ritenuto incongruo il riferimento ad una normativa al momento non imperativa, invece che alle vigenti previsioni in materia di sicurezza (art. 70 L. 81/08 che richiama l'art. 395 d.P.R. 547/55).
L'imputato - rileva la Corte territoriale - avrebbe dovuto enunciare espressamente e specificamente l'intervento di messa in sicurezza della macchina (apposizione della piastra di riduzione del diametro del collo di alimentazione), con contestuale indicazione della necessità di adempimento in termini di cogenza, urgenza ed indifferibilità, data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali come di seguito indicato.
I) Improcedibilità del reato per difetto di querela, nel caso pacificamente insussistente.
Deduce che in capo al prevenuto non è rinvenibile alcun addebito di colpa specifica, in quanto la figura del RSPP, caratterizzata da compiti di consulenza e ausilio tecnico del datore di lavoro in tema di sicurezza e priva di autonomo potere decisionale, non è destinataria delle norme prevenzionali, per cui nei suoi confronti non trova applicazione l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 590 cod. pen. che rende il reato procedibile di ufficio.
II) Erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità del prevenuto, in assenza di nesso causale fra l'omessa valutazione del rischio da parte del G.R. e l'infortunio della parte lesa.
Deduce che al momento di redigere il DVR (19.10.2009) l'unico possibile utilizzatore del macchinario era il P.B., vale a dire il titolare della ditta, macellaio esperto e ben a conoscenza dei rischi connessi alla propria attività professionale, così come consapevole di avere acquistato un tritacarne modificato e privato della griglia paramani (al fine di permettere una lavorazione più rapida e agevole della carne).
Osserva che il fondamento della corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro è da ricercarsi nel fatto che l'inosservanza dei compiti attribuitigli ex lege si configuri quale concausa dell'evento lesivo, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione da parte del RSPP. Ciò in base alla presunzione che alla segnalazione del RSPP faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie misure di prevenzione segnalate. Nel caso di specie tale presunzione non sarebbe valida, in quanto il datore di lavoro era perfettamente informato dei rischi riconducibili al macchinario tritacarne.
Ritiene quindi l'insussistenza del nesso causale rispetto all'omissione contestata al ricorrente, poiché il rischio era stato verbalmente segnalato al datore di lavoro - come dichiarato dall'imputato -, il quale ne era pienamente consapevole anche in precedenza, e ciononostante il P.B. non si è attivato per eliminarlo, ma anzi ha aumentato il rischio potenziale di infortunio, assumendo "in nero" la lavoratrice infortunata e omettendo di vigilare sul corretto uso dei DPI (utilizzo di guanti di misura non idonea con impigliamento degli stessi nella macchina tritacarne). Sarebbero state proprio le condotte commissive ed omissive del P.B. ad interrompere qualsivoglia ipotizzabile nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento, essendo autonomamente sufficienti a provocarlo.
III) Si duole della erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprattutto con riferimento al grado della colpa, ritenuto immotivatamente «elevato». Deduce la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
IV) Lamenta la infondatezza ed incongruità delle statuizioni civili pronunciate nella sentenza impugnata.
Deduce che la provvisionale liquidata non è supportata da alcun dato probatorio che la giustifichi.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso si fonda su un risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di lesioni personali colpose, poiché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d'ora in poi: RSPP) non risulta destinatario per legge dell'osservanza dei precetti prevenzionali, la condotta dello stesso, ancorché oggettivamente violatrice di taluno di essi e, come tale, foriera di responsabilità, non potrà mai essere considerata caratterizzata da un titolo di colpa specifica e, quindi, il reato nei suoi confronti risulterà perseguibile (anche in caso di lesioni gravi e gravissime) solo a querela di parte (Sez. 4, n. 11351 del 20/04/2005 - dep. 2006, Stasi ed altro, Rv. 23365801).
Si tratta, come detto, di un risalente arresto che deve ritenersi ormai superato dal successivo e costante orientamento della Corte regolatrice che ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 - dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all'Interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere corretta l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui il reato è procedibile d'ufficio, posto che l'addebito nei confronti del G.R. è stato formulato a titolo di colpa professionale per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, da cui è causalmente derivato l'infortunio in disamina, con implicito richiamo alla specifica disciplina di cui agli artt. 31 ss. della legge n. 81/08.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
2.1. La Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi di diritto dianzi richiamati in tema di responsabilità professionale del RSPP, evidenziando che era comunque onere del prevenuto, alla luce dei compiti a lui spettanti, ai sensi dell'art. 33 della l. 81/08, di individuare i fattori di rischio ed elaborare le relative misure protettive e preventive, nel caso costituite dalla necessità di imporre l'installazione del paramani sulla macchina tritacarne, ai sensi del d.P.R. 547/55, non potendo egli fare affidamento sulla conoscenza del rischio da parte del titolare dell'azienda.
2.2. In punto di fatto risulta appurato che allorché l'imputato ebbe a redigere il documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi: DVR), la macchina tritacarne era sprovvista della prescritta protezione. Sulla base di considerazioni che appaiono congrue e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili in questa sede, il giudice di merito ha evidenziato che la disposizione del prevenuto di «mettere in sicurezza il tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006» è stata verosimilmente inserita nell'ultima pagina del DVR ad infortunio avvenuto, oltre che impropriamente, posto che la direttiva indicata, all'epoca di redazione del DVR (19/10/2009) non era ancora entrata in vigore. 
Ma a prescindere da tali ultimi aspetti, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire.
2.3. Altrettanto correttamente i giudici di merito escludono che la condotta del prevenuto integri una violazione puramente formale, sulla base dell'assunto difensivo che l'unico soggetto legittimato ad operare sulla macchina era il titolare della macelleria (P.B.), il quale ne conosceva perfettamente il funzionamento ed i correlativi rischi di utilizzo. La Corte di merito, condivisibilmente, giudica semplicistica ed inconferente tale argomentazione, sull'ovvio rilievo che il RSPP è tenuto ad adempiere all'obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura aziendale e sulla macchina in questione, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori. Del resto il RSPP è indubbiamente destinatario di obblighi giuridici; e con l’assunzione dell’incarico, egli assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie. D’altra parte, il ruolo svolto da tale figura è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Ne deriva che la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. 
2.4. Sotto questo profilo la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra l'omissione imputata al G.R. e l'evento lesivo, in ragione della omessa indicazione nel DVR della specifica misura prevenzionale cui si è fatto cenno innanzi, che avrebbe consentito l'eliminazione della situazione di rischio da cui è conseguito l'evento lesivo (l'installazione del paramani avrebbe impedito alla lavoratrice di infilare i suoi arti nell'apertura di carico della macchina, venendo così a contatto con gli organi in movimento della stessa). Tale apprezzamento si sottrae con tutta evidenza a qualunque censura. Invero, non vi è ragione di dubitare che il necessario adempimento del datore di lavoro ad una prescrizione cautelare espressamente indicata nel DVR predisposto dal RSPP avrebbe impedito l'evento lesivo con la certezza razionale propria del controfattuale della causalità omissiva. Si può insomma affermare, alla stregua di un giudizio caratterizzato da elevata probabilità logica, che il comportamento atteso avrebbe evitato l'evento, posto che il datore di lavoro non avrebbe potuto ignorare una specifica indicazione proveniente dal RSPP e contenuta espressamente nel DVR (e se lo avesse fatto ne avrebbe comunque risposto in via esclusiva). Le ulteriori considerazioni del ricorrente in ordine al sicuro inadempimento del datore di lavoro anche in presenza di una specifica prescrizione contenuta nel DVR sono meramente ipotetiche e congetturali e non possono essere prese in considerazione in questa sede.
3. Il terzo motivo è privo di pregio.
Non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che si è tenuto conto dell'incensuratezza, dell'inserimento sociale e del leale comportamento processuale del prevenuto ai fini della concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti; inoltre è stata considerata la gravità dell'infortunio, il grado della colpa - reputato elevato evidentemente in ragione della manifesta omissione contenuta nel DVR - e l'assenza di iniziative risarcitorie da parte del prevenuto, per irrogare una pena di mesi tre di reclusione. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, adeguatamente motivata e come tale incensurabile nella presente sede di legittimità.
4. Per quanto attiene al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che trattasi di doglianza che omette di considerare la regula iuris al riguardo costantemente enunciata dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 26348601; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 24834801; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Rv. 23606801; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Rv. 23010501), secondo cui la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno.
5. Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 26 aprile 2017