Cassazione Penale, Sez. 4, 08 settembre 2017, n. 41171 - Decesso di un bagnino e responsabilità del socio accomandatario dello stabilimento balneare


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 20/07/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza resa il 26 novembre 2012, il Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, ha assolto G.DS. dal reato a lui ascritto ex art. 589, commi 1 e 2, cod.pen., contestato come commesso in Borghetto S.S. l'8 giugno 2005, per colpa generica e con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'episodio cui si riferisce l'imputazione é costituito dal decesso del bagnino G.B., dipendente del G.DS. (il quale rivestiva la qualità di socio accomandatario della Bagni Corsaro S.a.s.): secondo quanto emerso nel giudizio di merito, il G.DS. disponeva, o almeno permetteva, che il G.B. si recasse da solo, a nuoto, in direzione di una boa posizionata a circa 45 metri dalla riva, con mare mosso e senza alcun dispositivo di sicurezza, per tagliare i cavi di trattenuta della boa stessa. Mentre si trovava in prossimità della boa, il G.B. veniva travolto da un'onda e, non riuscendo a tornare autonomamente a riva, vi veniva sospinto dal mare; qui veniva soccorso da tal F.G., ma, dopo essere stato rianimato (anche con l'intervento del G.DS.), decedeva prima dell'arrivo al Pronto soccorso ospedaliero.
Nella condotta del G.DS. (che era presente all'episodio e che aveva partecipato ai soccorsi), il Tribunale ha invero ravvisato profili di negligenza in quanto l'imputato, nella sua qualità, non impedì l'evento e comunque omise di vigilare sullo svolgimento dell'intervento nonostante le cattive condizioni meteomarine. E' stata però esclusa la configurabilità della prova certa in ordine al nesso causale tra la condotta omissiva contestata al G.DS. e l'evento mortale, sul rilievo che non fu eseguita autopsia sul corpo del G.B. e non é quindi possibile stabilire le cause esatte del decesso e, in specie, se vi fossero altri fattori causali antecedenti o concomitanti; inoltre, osserva il Tribunale, difettando notizie sul momento in cui il G.B. perse conoscenza ed in cui le sue condizioni divennero irreversibili, neppure é possibile stabilire se i soccorsi furono tardivi e se, ove effettuati tempestivamente, potessero salvare il G.B..
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono agli effetti civili, per saltum, le parti civili OMISSIS, per il tramite del loro difensore di fiducia.
Il ricorso si affida ad un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento del nesso causale tra l'accertata condotta omissiva colposa del G.DS. e l'evento mortale occorso al G.B.: le esponenti deducono che la sentenza impugnata riconosce, nella condotta dell'imputato, elementi di negligenza, consistiti nel non avere seguito costantemente i movimenti in acqua del bagnino nel corso dell'intervento, intervenendo quindi tardivamente, e nell'avere chiesto al F.G. (soggetto non in grado di nuotare) di soccorrere il G.B., anziché intervenire personalmente, essendo anche il G.DS. provvisto del brevetto di bagnino. A fronte di tale ricostruzione, tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nell'escludere la sussistenza della prova del nesso di causalità, atteso che i medici escussi a dibattimento hanno entrambi affermato che la causa della morte del G.B. fu la sindrome da annegamento evoluta in arresto cardio-respiratorio; l'eventuale concorso di ulteriori fattori causali sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di concause preesistenti che, ai sensi dell'art. 41 cod.pen., non escludono il rapporto di causalità.
3. Va dato atto che, con atto depositato in Cancelleria, il difensore dell'imputato G.DS. aveva chiesto il differimento dell'odierna udienza, deducendo che all'imputato e al medesimo difensore non era stato notificato il ricorso, ma solo l'avviso d'udienza; con successiva memoria, peraltro, lo stesso difensore ha poi argomentato nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, il medesimo difensore ha rinunciato all'istanza di differimento precedentemente formulata.
 

 

Diritto

 


1. In primo luogo, si prende atto della rinuncia del difensore del G.DS., avv. Omissis, alla precedente istanza di differimento dell'udienza; ci si limita a osservare che, avendo lo stesso difensore depositato, in data 3 luglio 2017, una memoria illustrativa tesa a contraddire il ricorso delle parti civili (memoria oggi ulteriormente illustrata dalla stessa avv. ), varrebbe comunque il principio - pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non dà luogo all'inammissibilità del gravame, né impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223724; Sez. 6, n. 30980 del 08/02/2007, Mostacciuolo e altri, Rv. 237416).
Si dà ulteriormente conto del fatto che non può essere presa in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso difensore dell'imputato. Ciò sia perché il ricorso è stato presentato dalle sole parti civili (e quindi ai soli fini civili), con conseguente intangibilità delle statuizioni penali (nella specie, a contenuto assolutorio); sia perché la prescrizione non è ad oggi maturata, risultando 27 giorni di sospensione del relativo termine, che sarebbero nella specie decisivi ai fini del mancato decorso del termine medesimo.
2. Ciò posto, il ricorso, che risulta proposto per saltum ma esclusivamente per violazione di legge, merita accoglimento.
E' pacifico e incontestato, perché riconosciuto anche dalla sentenza assolutoria, che il comportamento del G.DS. nell'occorso fu caratterizzato da negligenza (essenzialmente perché il prevenuto si attivò tardivamente ed in modo incongruo), nei termini descritti ut supra.
La causa del decesso é stata indicata, da due testi qualificati, nella sindrome da annegamento evoluta in arresto cardio-respiratorio (sebbene il dott. Pe. abbia ipotizzato la compresenza di cause di tipo traumatico); a fronte di ciò, ed a causa del mancato espletamento di un'autopsia sul corpo del G.B., il Tribunale ha ritenuto di non poter escludere la sussistenza di fattori causali indipendenti dalla condotta negligente del G.DS., ipotizzando in particolare un possibile evento traumatico come possibile causa esclusiva del decesso (evento traumatico che, secondo il giudice di merito, non sarebbe stato comunque evitabile, posto che non sono risultati addebitabili al G.DS. profili di colpa circa la scelta di eseguire l'intervento in mare) e non essendo stato possibile stabilire da quale momento le condizioni del G.B. fossero definitivamente compromesse e, quindi, da quale momento sarebbe stato inutile attivarsi.
Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, si legge nella sentenza che il G.B., soccorso dopo essere stato sospinto a riva dalla forza del mare, riprese brevemente conoscenza; e, sebbene le condizioni della vittima abbiano avuto successivamente un decorso infausto, la sentenza non esamina compiutamente tale circostanza ed omette di valutare se essa rendesse necessaria una verifica circa il possibile effetto salvifico di un più tempestivo intervento.
Il Tribunale (vds. pag. 12 sentenza impugnata) ha ritenuto di non procedere al conferimento di una perizia medico-legale in sede dibattimentale, reputando troppo scarna la documentazione sanitaria disponibile, oltreché per la preoccupazione dell'incombente spirare del termine di prescrizione (in base alla normativa applicabile all'epoca del fatto).
Tuttavia, i dubbi circa la possibile rilevanza salvifica di un intervento più tempestivo e adeguato alle circostanze da parte del G.DS. non potevano arrestarsi di fronte al mancato espletamento di un'autopsia, ma avrebbero giustificato (quanto meno a fini civilistici) un approfondimento attraverso l'espletamento di una perizia medico-legale. E' noto, infatti, che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103); e, nella specie, la ricostruzione del decorso causale ben poteva essere eseguita attraverso un apporto scientifico qualificato, dal quale anzi il giudicante non poteva prescindere, sulla scorta non solo della documentazione medica disponibile, ma anche degli ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio di merito circa la sequenza fattuale.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, ai soli fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata (relativamente)ai fini civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.