Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo CIA
Data firma: 25 agosto 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2020
Parti: Labunat e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Labunat Quistello MN
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1. Oggetto
Art. 2. Relazioni industriali
Art. 3. Codice etico
Art. 4. Regolamento informatico
Art. 5. Formazione
Art. 6. Orario di lavoro
Art. 7. Occupazione e mercato del lavoro
Art. 8. Tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti
  Art. 9. Indumenti di lavoro
Art. 10. Ferie
Art. 11. Salario aziendale
Art. 12. Premio di risultato
Art. 13. Indennità sostitutiva servizio mensa
Art. 14. Welfare aziendale
Art. 15. Durata
Art. 16. Dichiarazioni finali

Verbale di accordo per contratto integrativo aziendale Labunat srl

Oggi 25.08.2017, in Quistello (MN), tra l’azienda Labunat srl con sede legale in Quistello (MN), Via Basaglie, 4, […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […] assistita dalla O.S. Territoriale Flai-Cgil, […], nell’ambito delle trattative per la stipula del primo contratto integrativo aziendale per il quadriennio 1/01/2017- 31/12/2020, dopo numerosi incontri e lunghe ed approfondite discussioni, hanno convenuto, stipulato e sottoscritto il presente accordo di 5 pagine di testo, sottoscritte in calce dalle parti contraenti.

Art. 1. Oggetto
Il presente Contratto Integrativo Aziendale regolamenta i rapporti di lavoro dipendente per le materie che la legge ed il CCNL demandano all’autonomia negoziale delle parti descritte nei successivi Articoli dal n. 1 al n. 16.
Le parti si danno atto reciprocamente che i contenuti del presente accordo rappresentano la sintesi di un lungo ed impegnativo percorso, durante il quale, le stesse hanno dovuto tenere conto della fase congiunturale dell’economia riconoscendo comunque di aver posto ogni sforzo nell’individuazione congiunta delle soluzioni più adeguate al contesto di riferimento sopra citato.

Art. 2. Relazioni industriali
Considerando positiva l’esperienza ed il confronto tra le parti a seguito della precedente contrattazione, si conviene di proseguire sul modello di relazioni intrapreso, con una puntuale e costante informazione ai lavoratori nella vita e nel modello aziendale, al fine di un reciproco interesse per la salvaguardia dei propri diritti e per una continua ricerca del miglior funzionamento dell’azienda e dell’armonia con le maestranze.
A tale scopo le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere incontri periodici, di massima entro il termine di ogni semestre, per uno scambio di informazioni in merito ai seguenti temi:
situazione del mercato ed andamento stesso;
organizzazione del lavoro;
programma degli investimenti e i suoi riflessi in termini di sicurezza e occupazione;
programma di formazione e inquadramento del personale;
verifica andamento PDR.

Art. 3. Codice etico
L’Azienda si riserva di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001.
A prescindere dalla formalizzazione di tale Codice Etico, i comportamenti dei dipendenti nei confronti dei terzi (clienti/ fornitori ecc.) e nei rapporti interni dovranno perseguire le seguenti finalità:
- tenere comportamenti rispettosi dei più alti principi etici e non tollerare comportamenti illeciti;
-introdurre principi di controllo ai quali il sistema organizzativo dell’Azienda debba conformarsi, così da poter prevenire in concreto il rischio che tali illeciti succedano.
-segnalare comportamenti illeciti scorretti di chiunque intrattenga rapporti di lavoro con la società Per quanto non previsto si fa riferimento al vigente CCNL.

Art. 5. Formazione
La valorizzazione delle professionalità e l'addestramento del personale soprattutto nel caso di nuovi inserimenti o avviamenti, di nuovi processi e/o mansioni, è un processo consolidato all’interno dell'azienda.
Per quanto attiene ad eventuali formazioni professionali esterne o specifiche, l’azienda valuterà di concerto con la RSU, le iniziative più idonee per mantenere elevato il livello professionale degli addetti monitorando i risultati così come richiesto anche dalla politica della qualità al fine di ottenere un puntuale aggiornamento professionale dei lavoratori.
Negli incontri periodici previsti l’azienda relazionerà alla RSU i processi formativi e di arricchimento professionale messi in atto e con essa concorderà nuovi ulteriori percorsi formativi.
All’interno del processo formativo Labunat srl si impegna ad applicare una rotazione del personale al fine di conseguire una maggiore preparazione alla polivalenza e polifunzionalità che sono considerate quale valore aggiunto per l’attività dell’azienda.
Tale rotazione vena attuata tenendo presente le esigenze aziendali nonché le competenze professionali dei dipendenti e l’idoneità alla mansione.

Art. 6. Orario di lavoro
La durata settimanale dell’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore è fissata in 40 ore distribuita su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto, in relazione a ragioni tecnico - organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto tra la RSU e Direzione Aziendale, inoltre per quanto non previsto si fa riferimento all’Art. 30, Art. 30 bis, Art. 30-ter Art. 31 del CCNL Alimentaristi Industria.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al Contratto di rete “LABUNAT.NET” sottoscritto in data 11.09.2014, il personale distaccato in virtù del contratto stesso, accetterà l’orario di lavoro stabilito ed applicato in ogni singola unità produttiva in cui presterà la propria opera.

Art. 7. Occupazione e mercato del lavoro
Nell’ottica di una valorizzazione e capitalizzazione degli investimenti in risorse umane, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato continuerà ad essere prioritario nell’organico aziendale.
Le parti, peraltro, convengono che l’utilizzo di strumenti di flessibilità costituisca un mezzo utile per adeguare la struttura aziendale a rispondere nei termini più appropriati agli appuntamenti del mercato. Le parti convengono che le forme contrattuali a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, sono coerenti con gli obiettivi sopra citati.
In relazione all’esigenza di assunzioni a tempo indeterminato in aree aziendali dove sussiste la presenza di personale a tempo determinato o somministrato a tempo determinato, dopo aver verificato la compatibilità professionale, la società valuterà l’inserimento e la stabilizzazione del personale sopra citato.

Art. 8. Tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti
Le Parti condividono l’impegno rivolto a garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro, per tutti i lavoratori che operano direttamente o indirettamente in favore dell’azienda.
Le esigenze di sicurezza del lavoro costituiscono un’importante guida per l’adeguamento ed il miglioramento dei processi produttivi.
Le Parti concordano sull’importanza della diffusione della cultura della sicurezza e dell’ambiente perseguita anche attraverso il co involgi mento dei lavoratori.
Le Parti quindi, condividono l’obiettivo primario di “infortuni e malattie professionali zero” da raggiungere attraverso il miglioramento continuo, anche con i necessari investimenti, della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, armonizzando al meglio le risorse e le condizioni in essere nei diversi contesti lavorativi.
In questo ambito, anche attraverso il contributo delle RLS, si conferma la ricerca di miglioramento e di una sempre maggiore tutela della qualità e della sicurezza con riferimento specifico all’ambiente lavoro, alla prevenzione rischio infortuni, all’igiene e sicurezza, all’informativa sui rischi generici specifici, contestualmente a campagne di sensibilizzazione nei confronti di tutti i lavoratori.
Le Parti confermano il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) quale agente di cambiamento rivolto all’affermazione della cultura sulla sicurezza e sulla salvaguardi ambientale.
In tale quadro le Parti convengono circa la necessità di ottimizzare i confronti sulle tematiche in parola sia a livello di RSU che a livello di RLS, con particolare riferimento a interventi impiantistici, andamento infortuni, nuove normative e relative ricadute operative ed infine percorsi informativi specifici, congiuntamente valutati, anche attingendo ai finanziamenti posti in essere dai preposti enti assicurativi.

Art. 9. Indumenti di lavoro
L'azienda ai propri dipendenti fornirà l’idoneo abbigliamento di lavoro necessario per la lavorazione, con l’impegno di dare a ogni singolo lavoratore il corretto cambio settimanale o giornaliero che necessita.