Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2017, n. 41976 - Incarico per il rifacimento del tetto: infortunio mortale durante il primo sopralluogo


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 30/06/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza in data 1 luglio 2014 la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna nei confronti di M.G., quale titolare della omonima impresa individuale e datore di lavoro di M.L., e di M.P., quale amministratore unico della EMX2 Medicinali srl, che aveva incaricato la ditta M.G. di eseguire un sopralluogo per l'eventuale rifacimento del tetto del capannone, per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione di specifiche norme antinfortunistiche ai danni del lavoratore M.L..
2. Il predetto operaio, giunto presso la sede della ditta EMX2 insieme al fratello G. al fine di redigere un preventivo per l'esecuzione di lavori di rifacimento del tetto del capannone, era caduto dal tetto sul quale salito, a causa della rottura di una lastra di vetroresina, precipitando da una altezza di almeno otto metri e riportando lesioni da cui derivava il decesso.
3. La Corte territoriale riteneva sussistente la responsabilità dei coimputati in quanto il M.G. non aveva adottato alcun presidio di sicurezza atto a prevenire una caduta dall'alto, e, quanto al M.P., per aver consentito lo svolgimento del sopralluogo eseguito in totale spregio della normativa antinfortunistica all'interno della propria impresa. Riteneva la Corte che il M.P. era tenuto ad accertarsi che l'attività di verifica della tipologia di interventi relativi al tetto del capannone industriale, riguardante un luogo oggettivamente pericoloso, fosse eseguita in sicurezza. Aggiungeva che la penale responsabilità doveva affermarsi qualunque fosse l'ipotesi ricostruttiva del sinistro. Era infatti stato accertato che sul posto vi era una piattaforma aerea e che i fratelli M.G. la stessero adoperando; anche se non era chiaro se la vittima si fosse introdotta sul tetto tramite la piattaforma o tramite la scala di accesso, comunque il M.P. aveva consentito l'esecuzione del sopralluogo senza l'adozione di alcun presidio di sicurezza.
3. Propone ricorso M.P., lamentando mancanza e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Appello non aveva tenuto conto di quanto emerso dall'Istruttoria processuale: l'infortunio non si era verificato a causa della inosservanza, da parte dell'imputato, delle regole antinfortunistiche. Egli non era il datore di lavoro, non aveva avuto alcuna ingerenza in ordine all'utilizzo della piattaforma né aveva consentito in alcun modo l'accesso sul tetto. Inoltre, la pronuncia era priva di motivazione in ordine al diniego della prevalenza della attenuanti generiche. 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. E' stato costantemente affermato che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'Impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009 - dep. 25/09/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274); ); che in materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore assume la posizione di garante della sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che - pur estranee all'ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (Sez. 4, n. 6348 del 18/01/2007 - dep. 15/02/2007, P.C. proc. Chiarini, Rv. 236105) ed anche nei confronti dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 23147 del 17/04/2012, Rv. 253322, Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, Rv. 258436, Sez. 4, Sentenza n. 12223 del 03/02/2015, Rv. 266385) . Ne consegue altresì che che in tema di omicidio colposo ricorre l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008 - dep. 11/03/2008, Caturano e altro, Rv. 239402).
3. E' dunque indubbio che il M.P. doveva garantire la sicurezza sul luogo di lavoro nei confronti del M.L., recatosi nella sede dell'impresa al fine di eseguire un sopralluogo in vista della esecuzione di lavori di rifacimento del tetto della struttura, pur in assenza della formale stipula di un contratto di appalto o di un rapporto di lavoro subordinato tra loro intercorrente, potendo, in tal caso, assimilarsi la posizione della vittima dell'infortunio a quella di un terzo venuto in contatto con l'ambiente di lavorativo ( nella specie, il capannone della EMX2 Medicinali srl).
4. Tanto premesso, il ricorso si risolve in asserzioni essenzialmente in punto di fatto nonché in contestazioni del valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità, senza tener conto degli argomenti contenuti nella esaustiva motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, discute le valutazioni in ordine alla dinamica del sinistro, svolgendo in proposito mere considerazioni di merito. Va in proposito ribadito che esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Ciò posto, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha esattamente ritenuto che il M.P., consentendo il sopralluogo senza informare il M.G. delle condizioni di pericolosità del tetto, avesse violato gli specifici obblighi di informazione e controllo su di lui gravanti, senza che assumesse particolare rilevanza la modalità di accesso al tetto da parte della vittima (tramite la pedana mobile o la scala fissa presente all'interno del capannone).
5. Anche il secondo motivo, afferente il giudizio di equivalenza delle circostanze è infondato.
6. Sul punto, va richiamato il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire condividendone le ragioni, secondo il quale ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. ( sez.2, 8 luglio 2010, PG in proc Barbera, Rv. 248535 ). Nel caso in esame la complessiva motivazione della sentenza, che fa riferimento alla gravità delle omissioni in considerazione della elevatissima pericolosità della prestazione richiesta, non fa emergere alcuna incoerenza interna collegata al giudizio di equivalenza fra le circostanze, con al conseguenza che sul punto la decisione, esclusivamente di merito, non e' censurabile in questa sede. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è infatti rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione III, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi).
7. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 




P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 30 giugno 2017