Categoria: 2006
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Tipologia: CCPL
Data firma: 26 ottobre 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Cna-Unione Costruzioni e Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, edili ed affini, Artigianato, Modena
Fonte: dplmodena.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Relazioni
Art. 2 Lavoro nero
Art. 3 Subappalto
Art. 4 Cottimismo
Art. 5 Cassa Edile
Art. 6 Osservatorio
Art. 7 Inquadramento
Art. 8 Normativa quadri
Art. 9 Mensa
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 10 bis Accantonamento Cassa Edili
Art. 11 Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale
Art. 12 Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale
Art. 13 Elemento economico territoriale (operai e impiegati)
Art. 14 Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati).
  Art. 15 Anzianità professionale edile
Art. 16 Trasporto (Casa-Lavoro)
Art. 17 Trasferta
Art. 17 bis Reperibilità
Art. 18 Indennità perforazione pozzi e palificatori
Art. 19 Indennità di guida
Art. 20 Indennità di mansione
Art. 21 Attrezzi da lavoro e vestiario
Art. 22 Conservazione del posto di lavoro
Art. 23 Aspettativa
Art. 24 Lavoratori immigrati
Art. 25 Apprendistato
Art. 26 Maternità
Art. 27 Diritti sindacali
Art. 28 Ferie
Art. 29 Indennità alta montagna
Art. 30 Indennità stesa bitume
Art. 31 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro del 1° ottobre 2004 per gli addetti del comparto artigiani e piccole imprese industriali del settore edili e affini della provincia di Modena aderenti a Cna

Premessa
Le parti riconoscono un ruolo importante delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali.
Queste hanno mantenuto i livelli occupazionali seppur nelle difficoltà di mercato e nei periodi di crisi.
Gli intendimenti per una crescita equilibrata delle imprese soprattutto nei livelli occupazionali diventa fattore fondamentale per obiettivi specifici dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle aree urbane, l’immissione delle risorse nel comparto edilizio abitativo e produttivo - commerciale richiede che l’azione sia concertata e che vi sia un impegno comune.
Il patrimonio edilizio si presenta come un elemento e fattore di sviluppo, costituisce un’importante occasione per la qualificazione tecnica del processo edilizio anche in riferimento alle superiori qualità di standard di vivibilità, dell’ambiente urbano e del tessuto sociale. È opportuno che vengano individuate logiche comuni e strumenti affinché le piccole imprese industriali e l’artigianato non siano escluse dal mercato dei pubblici appalti anche individuando iniziative specifiche che consentano un quadro concorrenziale tra le imprese nel tessuto di tutte le normative e degli istituti che regolano la "vita” dei cantieri" e la regolarità dell’occupazione.
Le deliberazioni degli Enti Pubblici e la legislazione in materia d’appalti devono essere occasione per affrontare l’annoso fenomeno del lavoro nero che penalizza l’attività delle imprese regolari. Inoltre occorre proseguire nell’affermazione dell’artigianato e della piccola impresa industriale quale garanzia del rispetto del principio della libera concorrenza e della democrazia economica. In questo contesto le parti ritengono che vada rafforzato il rapporto con gli Enti Pubblici e quelli preposti al controllo e alla vigilanza in un quadro di maggiori certezze e trasparenze affinché i criteri di selezione delle imprese evitino la concorrenza sleale e anomala e l’affacciarsi nel mercato regionale d’imprese malavitose.

Art. 1 Relazioni
Concordata l’autonomia ed i ruoli dell’imprenditore, dell’associazione imprenditoriale artigiana e delle piccole imprese industriali e del Sindacato dei lavoratori si ritiene che in particolari situazioni occorra uno scambio d’opinioni e informazioni in merito alle problematiche del settore.
Atteso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia ed i ruoli dell’imprenditore, della associazione Imprenditoriale del Sindacato dei lavoratori, si ritiene che in particolari situazioni occorra uno scambio d’informazioni in merito alle problematiche del settore. Nel particolare in tali incontri specifici saranno fornite alla FLC informazioni scritte in merito a:
• Numero ed entità delle imprese associate.
• Aree produttive d’intervento o loro specializzazione.
• Dipendenti suddivisi per qualifica.
• Esigenze professionali e di riqualificazione.
Su richiesta delle parti, a fronte di particolari situazioni aziendali si concorda sulla possibilità di svolgere momenti specifici di confronto sul piano aziendale.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 della Legge 223 del 23 luglio 1991 le parti definiranno a livello aziendale le possibili linee d’intervento per l’utilizzo di strumenti alternativi all’espulsione dal lavoro quali:
• Cassa Integrazione
• Part time
• Processi di riqualificazione
• Processi di mobilità
• Contratti di solidarietà

Art. 2 Lavoro nero
Il settore costruzioni attraversa una fase particolarmente delicata.
Da un lato si verificano anomalie derivate da mancate contribuzioni che provocano danni e irregolarità nel settore edile, dall’altro si riscontrano fenomeni di dopolavoristi, pensionati, ex lavoratori del settore edile che creano nocumento sia alle attività regolari che all’occupazione. Il lavoro sommerso, irregolare, deve essere considerato una emergenza nella nostra Provincia. Infatti sull’economia di diverse zone gravano situazioni che rendono problematica la vita di diverse imprese specie quelle con meno occupati.
Qualora vengano evidenziate, dalle parti firmatarie, anomalie che pregiudicano l’occupazione, o lo svolgimento di attività regolari, queste si attiveranno attraverso gli Istituti, Casse Edili o Enti locali per annullare le situazioni createsi.
La individuazione delle azioni dal proporre agli Enti locali, Istituti o Casse Edili, potrà essere avanzata dalle associazioni firmatarie, individualmente o congiuntamente.

Art. 3 Subappalto
Premesso che l’edilizia più d’altri settori vede compresenti un numero d’operatori di tipo e competenze diversi che debbono integrarsi per la realizzazione di un medesimo “oggetto”.
Fermo restando le responsabilità delle imprese e quanto previsto dalle normative di legge e dal CCNL le parti individuano nel subappalto un contratto che va concepito come uno strumento di specializzazione e da non derogare dalle norme.
Questo fatto ha, da sempre, generato difficoltà d’interfacciamento che si riflettono negativamente in molti modi sulla qualità sia del processo che del prodotto finale.
Il ricorso all’appalto ed al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera d’applicazione del vigente contratto integrativo è vietato quando possa compromettere, anche per un breve periodo, l’occupazione dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltante.
Qualora l’impresa intenda affidare in appalto o subappalto l’esecuzione d’opere relative a lavorazioni tipicamente edili e ciò comporti conseguenze dirette sulle condizioni di lavoro e sulla qualificazione professionale dei lavoratori da essa dipendenti, tra l’impresa appaltante, assistita dalla propria associazione, ed i delegati sindacali aziendali o le organizzazioni sindacali territoriali potrà avvenire, su richiesta di una delle parti, un incontro preventivo al fine di valutare motivazioni e termini della decisione.
L’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non dovrà in ogni caso comportare impedimenti o paralisi nei programmi produttivi dell’impresa appaltante.
L’impresa che affidi in appalto o subappalto l’esecuzione d’opere relative a lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a comunicare ai delegati aziendali o alle Organizzazioni Sindacali territoriali richiedenti:
• Il tipo, il volume ed i tempi di realizzazione delle opere affidate in appalto ed in subappalto;
• Il nome dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice nonché l’impegno dell’impresa medesima per il rispetto integrale delle norme del CCNL e degli accordi locali.
Per quanto non è previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente CCNL e alle leggi vigenti.

Art. 4 Cottimismo
Si riconosce alla RSU o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell’impresa per il rispetto del CCNL e dell’Integrativo Provinciale.

Art. 5 Cassa Edile
Le parti esprimono un giudizio positivo sull’attività che la Cassa edile ha svolto in questi anni. In particolar modo si riconosce come questo Ente mutualistico sia stato in grado di migliorare la sua capacità di fornire informazioni, valutazioni e proposte alle parti in merito a problematiche riguardanti il settore.
È in tal senso che si riconosce l’utilità dell’andamento degli orari nel settore, quale positivo strumento che permette, una maggiore conoscenza sulle caratteristiche delle varie imprese.
Inoltre le parti intendono valorizzare la conoscenza della casistica e modalità degli infortuni nel settore quale valido strumento per l’attività del CTP.
Le parti si impegnano a determinare precise condizioni di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte.

Art. 6 Osservatorio
Si ritiene possibile affrontare un processo di fattibilità con un punto di osservazione ove sia partecipe la Pubblica Amministrazione, in particolare l’Ente Provincia e gli Enti Locali.
L’Osservatorio si ritiene possa essere raccordato scientificamente con Centri Regionali, con Università, con Istituti, Casse Edili, Camere di Commercio. Il fine della messa a disposizione d’indagini congiunturali, informazioni statistiche sull’attività edilizia, sulle varie realtà produttive e occupazionali va raccordato con lo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme, inoltre alla fondamentale esigenza di orientare, verificare l’indizione e l’andamento, delle gare d’appalto e l’assegnazione delle relative opere.

Art. 9 Mensa
Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.
Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.
[…]
Ove non sia oggettivamente possibile l’utilizzazione del servizio mensa data la mancanza di centri sociali di ristorazione collettiva o la lontananza dal cantiere stesso, l’impresa provvederà a far data dal 1° luglio 2006 a corrispondere un’indennità sostitutiva giornaliera […]

Art. 10 Orario di lavoro
Si ha ragione di ritenere che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di qualità per l’impresa e per i lavoratori si realizzano anche attraverso una razionale organizzazione del cantiere e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell’ambito di una politica di difesa dell’occupazione.
In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell’azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di necessità, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi d’orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’orario flessibile e delle prestazioni straordinarie.
È confermato, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
Viene confermato inoltre l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Dal 1° ottobre 2000 è abrogata l'effettuazione dell'orario contrattuale di 35 ore settimanali nei tre mesi invernali.
Dal 1° gennaio 2003 gli operai maturano il diritto ad usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per complessive 100 ore; di cui 88 ore previste dall'art. 7 del CCNL 1° ottobre 2004, ulteriori 12 ore utilizzando il trattamento economico spettante per la festività soppressa del 4 novembre pari a 8 ore, integrate da ulteriori 4 ore a carico del Datore di lavoro.
Su richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d’utilizzo collettivo dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso accordi in sede sindacale.
[...]
Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per lo studio di un’eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell’orario di lavoro.
Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme previste dal CCNL 1° ottobre 2004.

Art. 11 Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale
La Scuola Edili, di cui all’art. 40 del CCNL 15/11/91 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:
• Costituisce l’organismo con funzione d’Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all’art. 39 del CCNL del 15/11/91 e regolamentato dall’accordo provinciale del 6/11/90;
• Promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;
• Promuove e svolge l’attività formativa in materia di sicurezza.
La Scuola edili alla conclusione dei corsi d’addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato d’idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell’inquadramento professionale sempre che i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia d’addestramento.
Nell’ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell’occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l’opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.
Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l’Ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività anche raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.
A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dal 1/03/98, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edili ed Affini e che sarà versato dalle imprese alla Cassa Edili.
Sulla base dell’esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale.

Art. 12 Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale
1. Nell’ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza.
2. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno.
3. Nell'impossibilità di eleggere o designare il Rappresentante alla Sicurezza aziendale, qualora l'azienda lo ritenga opportuno, potrà richiedere alle parti firmatarie del presente contratto, un incontro aziendale al fine di valutare l’eventualità di individuarlo nel RLST compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.
4. Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti, le imprese che hanno optato per il Rappresentante Territoriale (RLST) dovranno versare alla Cassa Edili, con decorrenza 1-7-2006 un contributo fissato nella misura pari allo 0,20% del salario lordo, imponibile Cassa Edili.
5. Ai fini del calcolo occupazionale per l'applicazione del presente istituto, si fa riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ogni anno, e qualora dovesse sorgere l'obbligo del versamento contributivo, esso decorrerà dal 1° gennaio successivo e si protrarrà per tutto l'anno indipendentemente dal variare del numero di dipendenti, salvo quanto previsto al comma successivo (esempio: dipendenti in forza al 30/09/06 n. 14, dal 1/01/07 al 31/12/07 versamento contributo RLST).
Nel calcolo del numero dei dipendenti non si tiene conto dei rapporti di apprendistato.
6. L'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale deve essere comunicata alla Cassa Edili al fine di far cessare l'obbligo contributivo previsto per gli RLST.
L'obbligo contributivo cessa con decorrenza dall'inizio del mese della comunicazione stessa.
7. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel caso di dimissioni o variazione del RLS, se entro il mese successivo a tale data, i lavoratori dell'azienda non hanno provveduto alla sostituzione del loro rappresentante, l'azienda stessa è tenuta al versamento contributivo a partire da tale ultima data.
8. La nomina del RLST sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese edili operanti nel territorio di Modena.
9. Gli RLS aziendali e territoriali dovranno partecipare obbligatoriamente a corsi formativi e di aggiornamento previsti dalle leggi e dagli accordi in materia gestiti dagli enti bilaterali del settore.

Art. 17 bis Reperibilità
Norme generali
1. Nelle attività per le quali si renda necessario garantire la continuità funzionale di servizi nonché la sicurezza di impianti o di attrezzature, il datore di lavoro che ne ravvisi la necessità potrà avvalersi della reperibilità dei lavoratori stessi.
2. Il datore di lavoro, sentite preventivamente le organizzazioni firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, provvederà a regolamentarne l'applicazione, attenendosi ai seguenti principi:
- il servizio di reperibilità verrà effettuato a rotazione tra i lavoratori interessati;
- nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità fatto salvo giustificato e comprovato motivo;
- le ore di reperibilità nonché il tempo impiegato per presentarsi sul posto di lavoro in caso di chiamata, non sono da considerarsi ai fini del computo dell’orario legale e contrattuale;
- il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata dovrà essere sul posto di lavoro nel più breve lasso di tempo possibile ed entro i termini previsti dalla regolamentazione aziendale;
[…]
- le ore lavorate in reperibilità, eccedenti l'orario ordinario, non sono soggette all'accantonamento in Cassa Edili.

Art. 21 Attrezzi da lavoro e vestiario
Le imprese favoriranno e sensibilizzeranno, così come previsto dalle norme di legge in vigore, i propri addetti al migliore utilizzo degli strumenti e mezzi atti a salvaguardarne l’incolumità fisica.
Oltre alla dotazione prevista da leggi, decreti o regolamenti a tutti i lavoratori sarà consegnata gratuitamente l’attrezzatura da lavoro, due paia di scarpe da lavoro e un cambio d’abito da lavoro (due capi a scelta del lavoratore, tute o spezzati).

Art. 27 Diritti sindacali
In applicazione del presente contratto si dichiara la disponibilità ad un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate tesa a creare le condizioni per lo svolgimento dell’assemblea all’interno delle imprese stesse.
Si concorda che in Cassa Edili si proceda alla rilevazione dei dati relativi alla fruizione dei diritti sindacali (assemblee, permessi) da parte dei lavoratori. Tale raccolta avrà carattere sperimentale con decorrenza a partire dall’1/4/99.
Le parti s’incontreranno al termine del primo anno di sperimentazione per verificare i risultati.

Art. 29 Indennità alta montagna
I lavoratori che prestano la loro opera ad un’altitudine superiore a metri 1.500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.
Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad un’altitudine superiore ai metri 1.500, i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all’alloggio gratuito.
Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l’impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere sempre che la durata complessiva del viaggio non superi le due ore al giorno.

Art. 30 Indennità stesa bitume
Agli operai addetti alla stesura del bitume e con specifico riferimento alle lavorazioni che presentino particolare insalubrità, quali miscelamento a caldo di asfalti colati, malte asfaltiche a caldo e conseguente stesa del manto bituminoso sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione giornaliera un compenso di € 2,58 per ogni giornata lavorativa a coloro i quali si trovano nelle condizioni predette.