Protocollo d'intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi
tra Provincia di Ascoli Piceno - Cgil - Cisl - Uil
Comuni di ...
 

Premessa
Tutti i settori coinvolti nelle attività affidate in appalto, versano in una condizione di grave crisi caratterizzata da difficili condizioni economiche che spingono le imprese ad adottare una diffusa politica di forti ribassi per aggiudicarsi i medesimi, con conseguente riduzione dei già minimi margini economici, che conducono a condizioni di forte precarietà del lavoro, fino a raggiungere la violazione di norme legislative e contrattuali, causando una bassa qualità dei servizi erogati;
Gli appalti sono una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, favorire la sana concorrenza, creare e mantenere buoni posti di lavoro e, pertanto, devono essere sempre più strumento di legalità;
Le partì concordano sulla necessità di dare una più puntuale regolamentazione alla materia, al fine di tutelare le imprese da una concorrenza che troppo spesso supera i limiti d'applicazione delle vigenti norme in materia, anche attraverso modalità di aggiudicazione delle gare rispondenti alle direttive vigenti ed al tempo stesso garantire il rispetto delle norme in materia legislativa e contrattuale, sia sul piano economico che normativo;
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede di rendere più rapida ed efficiente la realizzazione delle opere, garantire la qualità della progettazione e il coinvolgimento dei cittadini residenti nelle aree interessate fin dalle fasi della programmazione, in modo da evitare contenziosi e ritardi;
Tra le principali novità per lo svolgimento delle gare si segnalano per importanza: la qualificazione degli operatori; il tendenziale superamento del massimo ribasso e l’obbligo dell’offerta più vantaggiosa per gli appalti dei servizi sociali, per quelli ad alta intensità di mano d’opera e per gli incarichi tecnici; l’80% dei lavori delle concessionarie non più in affidamento diretto se non vi è gara a monte; il rafforzamento del ruolo dell’Anac, presente negli atti di indirizzo, nei bandi-tipo e nei contratti-tipo; la digitalizzazione delle procedure; la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese; i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica non potranno più essere affidati basandosi solo sul criterio del prezzo o del costo, ma su quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la fase progettuale e la qualità architettonica saranno valorizzate con l’introduzione dei concorsi di progettazione; le gare non potranno essere bandite solo sulla base del progetto preliminare; i progetti dovranno essere pubblicati online per garantire la ponderazione delle offerte; il ricorso all'appalto integrato dovrà essere radicalmente limitato tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere da appaltare in rapporto a! valore complessivo dei lavori; per la qualificazione delle imprese sarà fondamentale la condotta tenuta negli appalti precedenti; negli appalti dovrà essere garantita la sostenibilità energetica e ambientale legando il criterio di aggiudicazione ai costi del ciclo di vita dei prodotti e prevedendo un punteggio maggiore per i lavori, i beni e i servizi con un minore impatto sulla salute e sull’ambiente;
Questo protocollo d'intesa nasce dal comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.

Ambito di applicazione
Le presenti linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal D.lgs. 50/2016.

Obiettivi
Gli obiettivi generali del protocollo sono:
• garantire chiarezza e trasparenza nei procedimenti, nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; a tal proposito l'impegno è quello di utilizzare tutte le tipologie di gare consentite dalla legislazione nazionale;
• garantire tempi certi e velocizzare i tempi delle procedure delle gare;
• tutelare principi di legalità e di concorrenza;
• garantire la tutela del lavoro, dell'occupazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• garantire la tutela della salute e dell’ambiente;
• sostenere le imprese, che operano nel rispetto dei principi etici e di legalità e correttezza retributiva-contributiva-fiscale, introducendo requisiti qualitativi e reputazionali per l'accesso alle gare e incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese e loro consorzi alle gare di appalto, attraverso l'adozione della politica dei lotti funzionali autonomi in quanto compatibili con l'obiettivo della gara;
• garantire servizi, lavori e forniture di qualità alla città ed ai cittadini e contemporaneamente promuovere, attraverso la domanda pubblica, l'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese fornitrici.
• prevedere un sistema sanzionatorio efficace con clausole risolutive e penalizzazioni pecuniarie da applicarsi durante lo svolgimento dell'appalto per i soggetti che non rispettano norme e disciplinari, compresa la mancata corresponsione delle retribuzioni; a tal fine, il committente esegue controlli periodici, che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell’appaltatore, che il medesimo ed i subappaltatori vi abbiano adempiuto.
• prevedere la qualificazione delle imprese che penalizzi la partecipazione alle procedure di affidamento delle aziende che hanno eseguito con negligenza precedenti appalti commissionati da questa o altre Amministrazioni;
• utilizzare prioritariamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, le parti convengono di operare congiuntamente con le seguenti modalità: la Stazione appaltante ed i committenti informano preventivamente i soggetti interessati (ivi comprese le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale) della propria programmazione annuale degli appalti per l’acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche, la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.
A seguito dell’informazione preventiva, i soggetti interessati (comprese le OO.SS., confederali e di settore, comparativamente più rappresentative a livello nazionale), possono chiedere l’attivazione di un confronto in merito ai seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto dei CCNL e degli accordi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità/prezzo ed al rispetto delle clausole sociali; in tale contesto, le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, confederali e di settore, prima della pubblicazione del bando di gara, possono chiedere un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte.

Legalità
Il principio della Legalità rappresenta la cornice entro la quale le parti si impegnano ad operare e ne) contempo a promuoverlo.
Legalità come rispetto di tutte le norme, come valore in sé da perseguire e da rivendicare infogni fase della procedura di gara: in quella della decisione amministrativa, in quella istruttoria, in quella dell'aggiudicazione e in quella della gestione.
Con il presente Protocollo si conviene di collaborare allo scopo di contrastare fenomeni illegali di qualsiasi tipologia che potrebbero inserirsi in tutte le fasi dell'appalto.
Si ritiene che l'acquisizione di informazioni attraverso le banche dati ANAC/Ministero degli Interni sulle imprese che partecipano ai bandi, la verifica dell’affidabilità economica, le capacità tecnico organizzative e strutturali, la valutazione dei comportamenti e della reputazione delle stesse anche sul piano professionale ed etico, sul rispetto di tutte le norme sull'ambiente e sulle tutele relative alla sicurezza sul lavoro, e sull’osservanza dei contratti di lavoro, siano aspetti fondamentali da gestire/analizzare da parte della stazione appaltante.

Garanzie dei tempi e subappalti
Il rispetto dei tempi di esecuzione dell’appalto deve essere elemento fondamentale nelle procedure di gara, tutelato e garantito da elementi penalizzanti, da prevedere per la fase di, esecuzione del contratto.
Altro argomento sul quale le parti si impegnano a sviluppare una forte azione di monitoraggio è quello delle specializzazioni che, nelle diverse filiere produttive, si manifestano attraverso il ricorso ai subappalti.
La stazione appaltante, si impegna a prevedere nei capitolati di gara, laddove non sia incompatibile con le esigenze di gestione contabile dell'affidamento, il pagamento diretto del subappaltatore da parte delle stazione appaltante (D.Lgs. 50/2016 art. 105 comma 13). Nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore sarà applicato il principio della responsabilità solidale così come previsto e regolato dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..
Le tutele e gli obiettivi del presente Protocollo sono estesi anche alle imprese che vengono coinvolte in regime di subappalto.
Nel caso in cui il Capitolato d’Appalto preveda la possibilità di subappaltare, la Stazione appaltante ed il Committente possono, in caso di appalti e concessione lavori, indicare l’obbligo, nei bandi di gara, di presentare, da parte della Ditta vincitrice, fino ad un massimo di una terna di subappaltatori, anche sotto la soglia comunitaria, per gli appalti superiore ai € 150000,00, nonché il divieto di subappaltare ad aziende che hanno partecipato alla gara.
Come previsto dalla Legge, sono obbligatori la presentazione delle dichiarazioni dei subappaltatori [DURC (in caso di lavori edili, rilasciato dalla Cassa Edile) e altri documenti utili al corretto espletamento dell’appalto] e le conseguenti verifiche d’ufficio sia nel momento più vicino all’autorizzazione trasmessa dal Comune dopo la stipula del contratto con il vincitore dell’appalto sia al momento della liquidazione.
La Stazione Appaltante si impegna quindi a prevedere l'obbligo dell’autorizzazione preventiva di tutti i subappalti, anche allo scopo di evitare che siano sottratti al sistema di verifiche antimafia, in osservanza di quanto previsto dall'alt 105 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si impegna altresì a garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle disposizioni legislative.

Lavoro regolare
Le parti con la sottoscrizione del presente protocollo intendono contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.
Obiettivo fondante del presente Protocollo è quello del perseguimento della regolarità e della stabilità in tema di contratti di lavoro, nel rispetto dei CCNL del settore del mercato di riferimento e sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore di riferimento.
A tal proposito, riguardo all'obbligo di revisione periodica del prezzo, l'adeguamento deve recepire integralmente le variazioni del costo del lavoro intervenute a seguito di rinnovi della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, da prevedere nella gara d’appalto.

Prescrizioni operative
Le parti ritengono soprattutto in una fase di crisi occupazionale di dover dare centralità, nelle procedure di gara, al fattore lavoro.
Al fine di avere elementi di giudizio qualitativi in sede di predisposizione del Capitolato d’Appalto, gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti, di illustrare la “struttura d’impresa, il numero di dipendenti in organico per qualifica professionale al momento della presentazione dell’offerta, le assunzioni ed i licenziamenti degli ultimi tre anni, l’elenco dei contratti eseguiti, precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell’impresa e con personale di subappaltatori, il CCNL applicato.
La Stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d’appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell’appalto.
La Stazione Appaltante si impegna a tale scopo ad inserire nei bandi di gara, per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento della manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici già impegnati nel medesimo appalto, alle medesime condizioni normative e retributive precedenti all’emanazione del Dlgs 183/2014 prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale, così come esplicitato nel predetto art. 50.
Le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, dovranno applicare il CCNL Edilizia (art. 30 D.lgs 50/2016, circ. Ministero del lavoro n° 12 del 1 giugno 2012; interpello 18/2016 del 21 marzo 2016) sottoscritto dalle Associazioni più rappresentative a livello nazionale, nonché dovranno aprire la posizioni Inps, Inail e Cassa Edile nel territorio dove si svolge l’appalto.
Il Direttore dei lavori, cui compete la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti (art. 101, comma 3, punto a), D.Lgs 50/2016), verificherà periodicamente il nominativo degli operai edili presentì nel cantiere e chiederà all’impresa di avere dalla Cassa Edile competente per territorio la certificazione che gli stessi sono iscritti al fine di garantire il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito all’art. 30, comma 4 e all'art 105, comma 9, D.Lgs 50/2016,
La Stazione Appaltante si impegna inoltre ad inserire nei bandi di gara, oltre all’obbligo del rispetto della L. 68/99, anche la clausola per l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio o possa comunque pregiudicare la salvaguardia di riassorbimento della manodopera.
Nei casi di incompatibilità, la stazione appaltante si impegna comunque a valutare l'inserimento di elementi premiali facoltativi (e non obbligatori) tra i criteri oggetto di valutazione per la parte tecnica attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato.
Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento, sottoscritti dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
La Stazione Appaltante, in coerenza con le direttive europee del 2014 e con il nuovo codice degli Appalti, salvaguardando il principio della libera concorrenza, si impegna inoltre a contemperare i processi di qualificazione imprenditoriale e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni e dei loro consorzi residenti nel territorio mediante la suddivisione, ove possibile, degli appalti in lotti funzionali (art. 51 D.Lgs. 50/2016), il ricorso alla procedura negoziata (art. 36 del D.Lgs 50/2016) per i lavori fino alla soglia prevista dalla normativa nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza fra le imprese ed i consorzi residenti nel territorio che saranno invitati a cura del responsabile del procedimento e, più in generale, riducendo i tempi e le procedure burocratiche, e quindi anche i costi.
La Stazione Appaltante presterà la massima attenzione nella valutazione delle offerte di gara, anche in quelle formulate all’interno dell’offerta più vantaggiosa, al fenomeno dell’anomalia di ribasso, affidando al prezzo una percentuale di punteggio minima.
Per le gare di particolare complessità funzionale e tecnologica o innovative sul piano economico, organizzativo e di mercato, l'Amministrazione farà ricorso agli strumenti del dialogo competitivo con la finalità di comprendere meglio la disponibilità del mercato in continua evoluzione ed a contribuire alla crescita qualitativa della domanda di lavori, servizi e forniture.
La Stazione Appaltante si impegna a prevedere, quale preferenziale criterio di aggiudicazione, quello dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), a garanzia della qualità, delle finalità sociali, ambientali ed economiche, per gli affidamenti relativi ai servizi (con esclusione dei microservizi) e a prevedere, sempre in via preferenziale, l’adozione dello stesso criterio negli affidamenti di lavori e forniture.
L'OEV sarà disciplinata dal bando di gara nel rispetto dei seguenti criteri:
- aggiudicazione sulla base di una oggettiva valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare per le gare di affidamento di lavori e servizi ad alta intensità di lavoro;
- valutazione dei seguenti aspetti della proposta di gara: organizzazione del lavoro e del servizio, tecnologie impiegate, innovazioni effettuate, tempo di esecuzione dei lavoro e/o del servizio, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, qualità del personale impiegato, disponibilità all'inserimento di personale in condizioni di svantaggio, qualora compatibile con il lavoro e/o il servizio oggetto dell'appalto, occupazione e rioccupazione, condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell’appalto;
- il costo del lavoro e della sicurezza, non sono soggetti a ribasso; a tal fine, nei bandi di gara per servizi e lavori, deve essere richiesta ai concorrenti, di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all’offerta stessa;
- selezione delle proposte che non contengono elementi discriminanti sia verso altre imprese sia verso le persone;
- prevalenza in modo significativo della qualità della proposta progettuale e del proponente rispetto al solo prezzo; criterio adottato in modo da evitare effetti distorsivi che limitino la competizione in particolare al fattore del massimo ribasso;
- maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, di impiego di manodopera prevalente a tempo indeterminato e previsione di piani formativi per il personale;
- valutazione del ripasso anche alla luce del fenomeno dei ribassi anomali.

Osservatorio
Le parti firmatarie del presente protocollo concordano sulla necessità di attuare un’attenta verifica in merito al rispetto ed all’applicazione del protocollo stesso; a tal fine si costituisce, presso l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, un Osservatorio costituito dai rappresentanti degli Enti e Associazioni Sindacali e di categoria firmatarie del presente Protocollo e sarà coordinato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale stessa.
I rappresentanti, all’atto del loro insediamento, stabiliranno le norme e le modalità amministrative per lo svolgimento dell’attività dell’Osservatorio.

Durata
Il presente protocollo, che entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, fatti salvi gli adeguamenti dovuti all’evoluzione legislativa. Le parti si impegnano ad incontrarsi prima della scadenza per ridefinirne i contenuti.
Le parti, infine, concordano, altresì, che, nell’ambito delle linee guida definite dal presente protocollo, possono essere raggiunti specifici accordi di settore.

* P.S. - Allegati capitolati tipo


Fonte: cgilascolipiceno.altervista.org