Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 14 settembre 2017
Validità: 01.09.2017 - 30.04.2019
Parti: Aniem, Anier/Confimi Industria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, P.M.I.
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Premesse
Comitato paritetico nazionale lapidei
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 10 - Formazione professionale
Art. 11 - Contratto a tempo determinato
Art. 12 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. … - Incentivo all'occupazione
Art. 24 - Minimi contrattuali
Art. 29 - Elemento di garanzia retributiva
Art. 40 - Previdenza complementare
Art. 41 - Assistenza sanitaria integrativa
  Art. … - Formazione dei lavoratori
Art. 77 - Preavviso licenziamento e dimissioni
Art. 81 - Gestione crisi aziendali
Art. … - Benessere organizzativo
Art. 89 - Contributi sindacali
Art. 61 - Ambiente di lavoro
Art. 53 - Congedi
Art. 79 - Certificato di lavoro e certificazione lavoro notturno
Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 97 - Decorrenza e durata
Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Modena, 14 Settembre 2017, tra Aniem Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, Anier Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete Aderenti a Confimi Impresa e Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil, si stipula il presente accordo per il rinnovo del CCNL 16 Gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Premesse
Nel rinnovo del CCNL le parti ritengono necessario implementare il dialogo e il confronto tra le stesse per dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi del comparto.
Un ruolo particolarmente significativo in tale ottica assume il Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL), cui dovrà essere assicurata effettiva funzionalità, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal CCNL per rispondere adeguatamente alle sfide del mercato, assicurare alle aziende la necessaria efficienza gestionale, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione.
Le parti ribadiscono l'impegno per la realizzazione di un sempre migliore dima di relazioni sindacali, finalizzate alla competitività delle imprese, alla loro crescita, all'occupazione e alla tutela, alla sicurezza dei lavoratori, attraverso un dialogo e un confronto costruttivo.
Valutato che le normative vigenti in materia di coltivazione e di ripristino ambientale delle cave presentano sostanziali difformità tra di loro e creano situazione di disparità nell'operare delle aziende, si conviene di procedere, nell'ambito del CPNL, a una indagine conoscitiva e di raffronto sulle varie normative.
A seguito di tale indagine le parti verificheranno l'opportunità di presentare una richiesta al Governo per l'emanazione di linee generali di indirizzo che possano costituire un preciso riferimento comune per l'attività regionale in materia.
Le parti, promuoveranno un "Manifesto programmatico per il settore marmifero estrattivo nazionale", convenendo altresì sull'esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare il comparto lapideo e l'intera industria delle costruzioni nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione.
Le parti, infine, si attiveranno per sviluppare un sistema di informazione e collaborazione con le Associazioni sindacali e datoriali dei comparti delle costruzioni (cemento calce e gesso, laterizi e manufatti in cemento) per iniziative comuni e per un'azione sinergica finalizzata la rilancio del settore.

Comitato paritetico nazionale lapidei
Le parti ribadiscono gli impegni previsti nel vigente CCNL demandati al Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL) nonché le tematiche ed i compiti ad esso attribuiti.
La frammentazione del settore non giova ai vari operatori e non permette al sistema nazionale dell'estrazione e lavorazione del materiale lapideo /ghiaia di conoscere ed affrontare i problemi del settore anche nella comparazione con realtà/competitors internazionali sempre più agguerriti.
Pertanto, le parti sottoscrittrici auspicano positivamente l’individuazione di un percorso unitario finalizzato alla realizzazione di un CPNL di settore che permetta a tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro appartenenza associativa e dalla soglia numerica degli occupati, di individuare ed affrontare tematiche che sono per loro natura simili, analizzare, studiare, ricercare e suggerire strategie necessarie al settore estrattivo e di lavorazione della materia lapidea, ghiaia.
Le OOSS si impegnano a favorire, entro la vigenza del presente CCNL, l'attivazione di un tavolo comune tra le varie realtà associative italiane, con l’obiettivo di arrivare alla costituzione di un unico Comitato Paritetico Nazionale Lapidei, che, nel rispetto della rappresentatività associativa, permetta pari dignità di rappresentanza. Aniem Confimi, Anier Confimi ritengono utile il raggiungimento di un unico Comitato Paritetico Nazionale Lapidei con declinazioni territoriali, nei termici che" unitariamente
saranno definiti, rispettando gli impegni che ne derivano dalla costituzione, ivi compresi i costi per il funzionamento del CPNL costituito.

Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Aggiungere
7) Le parti promuovono la diffusione delle buone prassi e delle certificazioni internazionali quali EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 ISO 26000.

Art. 10 - Formazione professionale
Dopo il secondo comma aggiungere il 3°
Il MIUR, con decreto n. 836/2014, ha inserito l'opzione "Coltivazione e lavorazione materiali lapidei" all'Interno di "Produzioni industriali e artigianali" per le aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali.
Sono state quindi accolte le istanze delle parti sociali e di Enti territoriali, con le quali si evidenzia la necessità di strutturare un percorso di istruzione che assuma a riferimento i fabbisogni formativi specifici della filiera, anche nella prospettiva dell'innovazione tecnologica, delle applicazioni e delle metodiche necessarie ai processi produttivi del settore, considerato anche che i processi produttivi della filiera del marmo si estrinsecano in distinti segmenti operativi per i quali sono richieste competenze diversificate e, in particolare, competenze orientate alla tecnologia delle metodiche e macchine per la fase della escavazione e competenze per l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione del prodotto.
Alla luce di quanto sopra le parti si attiveranno affinché tale indirizzo trovi attuazione nei territori maggiormente interessati, offrendo agli Istituti professionali collaborazione per ciò che concerne una migliore conoscenza dei processi produttivi dei materiali lapidei e delle varie fasi e livelli dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione.
Le parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente rapportarsi con i Fondi per la formazione continua.
A tale proposito si farà riferimento alle regole che definiscono l'operatività dei Fondi per la formazione continua che prevedono, a seconda dei casi, intese di carattere generale a livello territoriale o a livello aziendale.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 11 - Contratto a tempo determinato
La nuova norma legislativa è l'art. 23 del Decreto Legislativo n. 81/2015

Art. 12 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La nuova norma legislativa è l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81/2015

Art. 16 - Orario di lavoro
(omissis)
c) Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro/multiperiodale

A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l’orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell’arco temporale annuo di utilizzo con limite massimo di 12 mesi.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un preventivo incontro, prospetterà alla RSU o in assenza di esse alle OO.SS. territoriali Fillea - Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil, le necessità obiettive che giustificano l’eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile.
In tale incontro verranno inoltre valutati congiuntamente il programma e le modalità di attuazione dei recuperi.
Le modalità di attuazione di regimi di orario comprenderanno settimane con prestazioni lavorative superiore all’orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale di corrispondente entità (es. 48 ore settimanali e 32 ore settimanali).
[…]
Al termine del periodo indicato di 12 mesi qualora l'orario di lavoro multiperiodale non trovasse compensazione naturale, le ore risultanti eccedenti (per un massimo di 80h) dovranno essere liquidate nei tre mesi successivi; saranno valorizzate come straordinario con le percentuali previste dallo stesso art. 18 e liquidate al netto della maggiorazione già corrisposta.
La flessibilità degli orari di lavoro può essere effettuata dal lunedì al venerdì.
Per eventuali ampliamenti nelle ulteriori ore e giornate è necessario un accordo con le RSU o in assenza con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo
Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.

Art. … - Incentivo all'occupazione
Aniem-Confimi, Anier-Confimi, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil confermano e si danno reciprocamente atto che il confronto continuo tra le Parti sociali e la gestione dei processi delle relazioni industriali rappresentano un ulteriore avanzamento nella costruzione di un efficace sistema di rappresentanza. Le Parti, anche con questa iniziativa, intendono contribuire a creare le prospettive per la tutela dei lavoratori, la promozione dell'occupazione e lo sviluppo dell'Industria metalmeccanica nel Paese.
Istituzione del contratto per l'occupazione
1. È istituito il contratto per l'occupazione come strumento per favorire lo sviluppo e l'occupazione nell'industria manifatturiera.
2. Il Contratto per l'Occupazione ha natura sperimentale. Aniem-Confimi, Anier- Confimi, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano, quindi, di verificarne l'efficacia al fine di individuare eventuali correttivi idonei sia a promuoverne ulteriormente l'applicazione, che a garantirne la corretta applicazione.
3. Il Contratto per l'occupazione è un contratto di ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale. Come previsto al successivo comma 8, il contatto per l'occupazione è diretto:
- a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende;
- a favorire l'occupazione in situazioni di criticità occupazionale.
Il Contratto per l'Occupazione ha la finalità sociale di sostenere e accrescere le opportunità di occupazione a fronte di investimenti produttivi e organizzativi e di favorire specificamente l'incremento del tasso di occupazione giovanile e femminile e degli ultracinquantenni nella piccola e media industria.
Il Contratto per l'Occupazione può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente CCNL.
[…]
4bis. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con il Contratto per l'Occupazione è definito nella misura massima del 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda con il limite minimo di un lavoratore.
[…]
Formazione
16. I lavoratori assunti con Contratto per l'Occupazione acquisiranno adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, così come previsto dall'art. 64. I lavoratori assunti con Contratto per l'Occupazione saranno coinvolti in percorsi di addestramento per un numero di ore certificate nel libretto formativo
[…]

Art. … - Formazione dei lavoratori
Le parti convengono che la realizzazione della formazione è condizione fondamentale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, come stabilito dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro,
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
I lavoratori che prestano la loro opera in cantieri edili, dovranno partecipare ai seguenti corsi di formazione:
- 16 ore, qualora operino per la prima volta in cantiere;
- 8 ore annuali, aggiuntive rispetto a quanto già precedentemente previsto che dovranno essere specificatamente dedicate alla sicurezza in cantieri.
La formazione per i lavoratori che operano in cantieri, potrà essere effettuata presso le scuole di formazione edili ovvero presso istituti di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. … - Benessere organizzativo
La prevenzione è un'azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in azienda.
Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
Sia le imprese, sia le lavoratrici ed i lavoratori, hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno.
Tutto ciò può essere realizzato attraverso l'analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai lavoratori nonché dalia conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, al fine di porre sotto osservazione le condizioni di lavoro e di portare all'attenzione l'Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro sottoscritto l'8.10.2004 e recepito in Italia, ed al fine di preservare l'azienda da simili evenienze, la stessa si impegna a dedicare almeno un'ora di assemblea retribuita l'anno da dedicare ai temi relativi il presente articolo così da garantirne il monitoraggio.
Le parti concordano per che qualora i lavoratori decidano di utilizzare un'ora di assemblea retribuita l'anno, da detrarre dalle ore previste dall'art. 84 "Assemblea sindacale", dedicata esplicitamente ai fini di cui al presente articolo, l'azienda ne aggiunge un'altra.
Le tematiche e le modalità di svolgimento delle assemblee saranno condivise con le RSU, ovvero in loro mancanza, con le OO.SS. territorialmente competenti.

Art. 61 - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito dell’attività del Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL) prevista da! vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della UE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare attenzione alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.). Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al CPNL di cui alle "Relazioni industriali" per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Il CPNL potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Il CPNL studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza
Verrà inoltre valutata, all'interno del CPNL, l’indicazione di protocolli operativi sulle metodologie da seguire per le procedure di lavoro sicuro alla luce anche di esperienze già compiute a livello territoriale in collaborazione con Inail e Asl.
Per i fini di cui sopra potrà essere costituita, nell'ambito del CPNL, una apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e sicurezza.
Le parti auspicano la piena applicazione da parte delle Aziende del settore del Protocollo Nepsi che individua le buone pratiche relative alla Protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione ed utilizzo della Silice cristallina e dei prodotti contenenti la stessa.
Il CPNL avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni, malattie professionali e sulle relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
Il CPNL potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
I risultati dell'attività del CPNL formeranno oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei lavoratori, RLS e RSPP.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al RLS delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza devono coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso interventi formativi preventivi.
Per la realizzazione e la quantificazione oraria delle attività formative, le Aziende si atterranno, fatte salve eventuali proposte del CPNL, a quanto stabilito dallo specifico Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 previa informativa alla RSU e al RLS.
Per i neoassunti nel settore categorie operai, in aggiunta a quanto sopra, si prevedono ulteriori 16 ore di formazione in materia di sicurezza da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Tra Aniem/Anier Confimi e Feneal/Uil Filca/Cisl - Fillea/Cgil è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti alle Associazioni Imprenditoriali firmatarie, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23.7.1993.
(omissis)
2. Composizione
Alla costituzione della rappresentanza sindacale unitaria si procede mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
omissis