Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 settembre 2017, n. 21666 - Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 19/09/2017

 

Fatto

 


La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3629/2011, respingeva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di C.G., già dipendente dell'ISPESL, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo ivi individuato, con condanna al pagamento del dovuto.
A sostegno della pronuncia la Corte d'Appello affermava che l'interpretazione delle norme dei CCNL succedutesi nel tempo che regolavano l'attribuzione della predetta indennità, disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, andasse intesa anche con riferimento al mutato contesto normativo attuato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 230/1995 alla cui stregua i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti erano classificati a seconda del rischio, in base a criteri oggettivi, in due categorie (A e B), senza richiedere più necessario il ricorso all'intervento della Commissione per l'individuazione dell'esposizione e della sua intensità; a tali classificazioni doveva quindi ritenersi avesse fatto rinvio la norma collettiva nell'attribuire l'indennità in misura piena ai lavoratori della categoria A e l'indennità in misura ridotta ai lavoratori della categoria B.
Aggiungeva pure la Corte territoriale che la Commissione istituita dall'ISPESL in data 17 aprile 2008 avesse individuato nel personale classificato in categoria A quello di cui al punto 1 dell'art. 26 del d.p.r. 171/1991 e nel personale classificato in categoria B quello di cui al punto 3 dell'art. 26; e che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la stessa individuazione - proprio perchè legata a classificazioni assolutamente oggettive del personale - spiegava effetti anche per il periodo antecedente, non essendo nel frattempo mutati i parametri per l'individuazione dei livelli di esposizione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INAIL con un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria, al quale ha resistito C.G..
 

 

Diritto

 


1. Col motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 1362 c.c. in relazione all'art. 54 del CCNL 1994/1997, all'art. 47 del CCNL 1998/2001 ed all'art.42 del CCNL 2002/2005 del comparto ricerca; violazione dell'art. 26 del DPR 171/1991 e della disciplina introdotta dal d.lgs. 230/1995 (articolo 360, n.3 c.p.c.); per avere la Corte territoriale affermato che le parti collettive avevano inteso subordinare il riconoscimento del diritto dei lavoratori a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti alla mera classificazione operata ai sensi del decreto legislativo 230/95 laddove le parti contraenti avevano invece voluto mantenere inalterato il meccanismo previsto dall'articolo 26 del d.p.r. 171/1991 che subordina la corresponsione dell'indennità alla verifica da parte dell'apposita commissione dell'effettiva esposizione al rischio dei lavoratori che abbiano ottenuto la classificazione in categoria A oppure in categoria B ai sensi del decreto legislativo 230/1995.
2. - Il motivo è infondato. Le norme contrattuali in oggetto (artt. 47 CCNL 1998/2001 e successivi sopra indicati) stabiliscono che "l'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 dei d.p.r. 171/1991 nel rispetto ed in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dai decreto legislativo 230/1995 ."
L'art. 26 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171 regola l'indennità di rischio da radiazioni stabilendo: " 1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta ai personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nei senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Ai personale non compreso nel comma 1 dei presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dai personale indicato nel precedente comma 1, e' corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tate commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può' essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e' cu mula bile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi".
3. - La norma sopraindicata prevedeva dunque due misure dell'indennita' di rischio da radiazioni e richiedeva l'intervento di una commissione per l'individuazione del personale esposto a rischio in modo discontinuo.
Con l'entrata in vigore del d.lgs.230/1995 è stato previsto che i lavoratori fossero classificati in via preventiva da un esperto in base all'esposizione.
L'art. 6 del d.lgs. 230 definisce i lavoratori esposti come persone sottoposte, per l’attività’ che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. "Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B".
4. - L'art. 82 del d.lgs. 230 stabilisce le modalità’ di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica. L'all. 3 recita; "punto 3.1 : Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1. dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonchè per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto. 3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del punto 3.1 sono classificati in Categoria B".
Il punto 4 stabilisce la classificazione e la delimitazione delle aree di lavoro.
Il punto 5.1 prevede che l'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 venga effettuato da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 80.
5. Alla stregua scorta della ricognizione normativa sopra indicata, i giudici di merito hanno ritenuto che nel sistema di classificazione dettato dal d.lgs. 230 cit. siano stabiliti parametri oggettivi per l'individuazione, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, dei lavoratori sottoposti a rischio di esposizione e della intensità del rischio, rendendo non più necessario l'intervento della commissione alla quale l'art. 26 del dpr cit. riservava la valutazione della continuità e della entità dell'esposizione medesima.
6. Allo stesso sistema di individuazione hanno fatto riferimento le parti contrattuali allorché hanno stabilito che l'indennità di radiazione, disciplinata dall'art. 26 del d.p.r. 171/1991, deve essere erogata "nel rispetto ed in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dai decreto legislativo 230/1995.
7. Appare perciò corretta l'interpretazione del sistema normativo operata dai giudici di merito la quale non viola alcun canone interpretativo, aderendo invece alla lettera ed al complesso delle regole collettive di cui valorizza per intero il valore normativo; in base alle stesse previsioni deve perciò ritenersi che, quanto alla misura, l'indennità di radiazione resti "disciplinata dall'art. 26 del d.p.r. 171/1991ma quanto all'individuazione dei beneficiari valga la classificazione operata con il succ. d.lgs. 230/1995 ( "nel rispetto ed in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dai decreto legislativo 230/1995"); dovendosi così intendere che nel nuovo sistema ai lavoratori massimamente esposti (categoria A) spetti l'indennità de qua in misura massima, mentre ai lavoratori esposti in misura inferiore (categoria B) spetti l'indennità prevista nella misura minore.
8. - La tesi sostenuta dall'INAIL porterebbe invece a distinguere ancora un sistema di classificazione dall'altro; quello a fini preventivi (affidato all'esperto), da quello a fini indennitari (affidato alla Commissione); laddove invece le parti contrattuali, anche a questi secondi fini, hanno inteso fare chiaro riferimento alle di classificazioni introdotte dal decreto legislativo 230/1995, come risulta dall'inciso sopra riportato.
9. - Come correttamente osservato dai giudici di merito, ove il contratto collettivo avesse voluto mantenere inalterato il meccanismo previsto dall'art. 26, richiedendo di conseguenza il previsto intervento della commissione tecnica, risulterebbe privo di senso il richiamo alla classificazione del personale introdotta nel decreto legislativo 230/1995 ai fini della erogazione della medesima indennità.
10. - Né in contrario può valere quanto affermato da codesta Corte di Cassazione con la sentenza n.19819/2013 - richiamata dall'INAIL nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. - la quale, in conformità all'oggetto del giudizio ed al contenuto delle censure, non si misura con il contesto normativo delineato dal d.lgs. 230/1995 (che non viene neppure menzionato nella sentenza) e su cui è Invece Incentrata la decisione oggetto della presente impugnazione.
11. - D'altra parte nel caso in esame non è contestato che alle medesime conclusioni sia poi giunta la stessa Commissione, nominata dall'ISPESL durante il giudizio di primo grado, la quale riunitasi il 6.10.2008 concordava sulla corrispondenza del personale classificato in categoria A con quello cui spetta ai sensi dei primi due commi dell'art. 26 dpr 171/1991 l'indennità nella misura massima e del personale classificato in categoria B con quello indicato al comma 3 dello stesso articolo a cui spetta l'indennità ridotta.
12. - Di più va rilevato che non risulta censurata specificamente l'ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza della corte capitolina nella quale si fa riferimento proprio all'accertamento effettuato nel corso del giudizio dalla Commissione istituita dall'ISPESL in data 17 aprile 2008. Afferma in proposito la Corte che l'individuazione ivi operata (personale classificato in categoria A quello di cui al punto 1 dell'art. 26 del d.p.r. 171/1991 e personale classificato in categoria B quello di cui al punto 3 dell'art. 26), contrariamente a quanto affermato dall'appellante, "proprio perchè legata a classificazioni assolutamente oggettive del personale, spiegava effetti anche per il periodo antecedente, non essendo nel frattempo mutati i parametri per l'individuazione dei livelli di esposizione”.
13. - In sostanza la Corte territoriale ha qui sostenuto che l'accertamento operato dalla stessa Commissione - per quanto non necessario ai fini dell'attribuzione dell'indennità - valesse comunque sul piano degli effetti pure per il passato, attraverso una motivazione che non risulta oggetto di specifica ed autonoma censura ai sensi degli art. 360 e ss. c.p.c. essendo il ricorso sul punto limitato ad una generica contestazione.
Pertanto, sotto questo profilo, anche a voler ritenere necessitato l'intervento della Commissione nella prospettiva esegetica sostenuta dall'INAIL, non avrebbe comunque fondamento la pretesa dell'Istituto di riconoscere detta indennità soltanto a partire dal momento dell'accertamento operato dalla Commissione, avendo i giudici di merito affermato che il medesimo accertamento valesse anche per il passato e senza che la stessa ratio decidendi risulti sottoposta ad un idoneo motivo di ricorso.
14. - In conclusione, e per le ragioni addotte, la sentenza si sottrae alle censure sollevate dall'INAIL col ricorso che va quindi rigettato, con condanna dell'INAIL alla rifusione delle spese del giudizio secondo soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INAIL al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3700, di cui € 3500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese aggiuntive ed oneri accessori.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.5.2017