Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
di concerto con il
Ministero della salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
e il
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, Il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
VISTO il punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l’adozione del provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VISTA la circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al D.I. 11.04.2011";
VISTO il decreto direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011, con il quale è stata istituita la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, di cui al punto 3.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, di seguito Commissione di cui al D.I. 11.4.2011; 
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico in data 9 settembre 2016, con il quale è stato adottato il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che “L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite “Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.”;
VISTO il decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, con il quale l’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017, è stata provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) con il quale, tra l’altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTE le istanze di variazione delle relative abilitazioni presentate da: Cervino s.r.l.; C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.; CTE certificazioni s.r.l.; ECI - Ente Certificazioni e Ispezione s.p.a.; Ecotech s.r.l.; E.M.Q. - DIN s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; Eurisp Italia s.r.l.; General Inspection s.r.l.; HT s.r.l.; ICE Istituto Certificazione Europea s.p.a.; I.P.I. Ingegneria per l'Industria s.r.l.; Metide s.r.l.; Misurlab s.r.l.; Normatempo s.r.l.; RINA Services s.p.a.; SIDEL s.p.a.; Triveneto s.r.l.; VAI - Verificatori Associati italiani s.r.l.; Vericert s.r.l.; Verit s.r.l.;
VISTE altresì le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: ABP s.r.l.; Accerta s.p.a.; Apave Italia CPM s.r.l.; Apice s.r.l.; Aval s.r.l.; Boreas s.r.l.; CEC - Consorzio Europeo Certificazione; CENPI s.c.r.l.; Certificazioni & Collaudi s.r.l.; Cervino s.r.l.; E.M.Q - DIN s.r.l.; ECO Certificazioni s.p.a.; Ecotech s.r.l.; Ellisse s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; Eracle s.r.l.; E.T.C. European Technological Certification s.r.l.; Eurisp Italia s.r.l; Eurofins - Modulo Uno s.r.l.; General Inspection s.r.l.; ICE - Istituto Certificazione Europea s.p.a.; I.M.Q. Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a.; I.N.C. Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.; I.P.I. - Ingegneria per l’Industria s.r.l.; Ispedia s.r.l.; Metide s.r.l.; O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.; OCERT- Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l; PRO-CERT s.r.l.; Pro.Ve.Co. Engineering service s.r.l.; Rina Services s.p.a.; Safety Sistems s.r.l.; Secur Control Giannini s.r.l.; SIDEL s.r.l.; T&As.r.l.; VAI Verificatori Associati Italiani s.r.l.; Veneta Engineering s.r.l; Verifiche s.r.l.; Verit s.r.l.; Versit s.r.l.; Viem s.r.l.;
VISTA la nota del 18 maggio 2017, con la quale la Società "I & S Ingegneria e Sicurezza s.r.l." ha comunicato di aver variato la denominazione sociale in "IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.";
VISTI i pareri finora espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione e di rinnovo descritte in precedenza;
RILEVATO che alla data del presente decreto è possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'allegato III del D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 9 settembre 2016, con riferimento alle istanze di variazione e di rinnovo per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 abbia regolarmente espletato e concluso la propria istruttoria tecnica;
RILEVATO, altresì, che è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica da parte della medesima Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati, in scadenza al 18 settembre 2017, presentate da: Accerta s.p.a.; Apave Italia CPM s.r.l.; Aval s.r.l.; Boreas s.r.l.; E.T.C. European Technological Certification s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; General Inspection s.r.l.; I.M.Q. Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a.; I.N.C. Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.; Ispedia s.r.l.; Metide s.r.l.; Pro.Ve.Co. Engineering service s.r.l.; RINA Services s.p.a.; Safety Sistems s.r.l.; Secur Control Giannini s.r.l.; Verifiche s.r.l.; Versit s.r.l.; Viem s.r.l. e che allo stato, sulla base dell’istruttoria finora compiuta dalla Commissione, sia opportuno garantire la continuità operativa dei soggetti innanzi descritti prorogandone temporaneamente la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 espresso nella seduta del 15 settembre 2017, con il quale la medesima Commissione ha condiviso l’opportunità di adottare un provvedimento finalizzato a consentire, in via temporanea, la continuità operativa ai soggetti abilitati a svolgere le loro funzioni le cui istanze di rinnovo, in scadenza al 18 settembre 2017, siano pervenute entro tale termine;
 

DECRETANO

Art. 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per un quinquennio decorrente dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni:
ABP s.r.l.; Apice s.r.l.; CEC - Consorzio Europeo Certificazione; CENPI s.c.r.l.; Certificazioni & Collaudi s.r.l.; Cervino s.r.l.; E.M.Q - DIN s.r.l.; ECO Certificazioni s.p.a.; Ecotech s.r.l.; Ellisse s.r.l.; Eracle s.r.l; Eurisp Italia s.r.l; Eurofins - Modulo Uno s.r.l.; I.P.I. - Ingegneria per l’Industria s.r.l; ICE - Istituto Certificazione Europea s.p.a.; O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l; OCERT- Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l; PRO- CERT s.r.l.; SIDEL s.r.l.; T&A s.r.l.; VAI Verificatori Associati Italiani s.r.l.; Veneta Engineering s.r.l; Verit s.r.l..

 

Art. 2
(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 9 settembre 2016, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione:
Cervino s.r.l.; C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.; CTE certificazioni s.r.l.; ECI - Ente Certificazioni e Ispezione s.p.a.; Ecotech s.r.l.; E.M.Q. - DIN s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; Eurisp Italia s.r.l.; General Inspection s.r.l.; HT s.r.l.; ICE Istituto Certificazione Europea s.p.a.; I.P.I. Ingegneria per l'Industria s.r.l.; Metide s.r.l.; Misurlab s.r.l.; Normatempo s.r.l.; RINA Services s.p.a.; SIDEL s.p.a.; Triveneto s.r.l.; VAI - Verificatori Associati italiani s.r.l.; Vericert s.r.l.; Verit s.r.l..

 

Art. 3
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, limitatamente alle iscrizioni in scadenza al 18 settembre 2017, al fine di garantirne la continuità operativa, ai soggetti di cui al presente articolo è temporaneamente prorogata per un periodo non superiore a sessanta giorni la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:
Accerta s.p.a.; Apave Italia CPM s.r.l.; Aval s.r.l.; Boreas s.r.l.; E.T.C. European Technological Certification s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni s.p.a.; General Inspection s.r.l.; I.M.Q. Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a.; I.N.C. Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.; Ispedia s.r.l.; Metide s.r.l.; Pro.Ve.Co. Engineering service s.r.l.; RINA Services s.p.a.; Safety Sistems s.r.l.; Secur Control Giannini s.r.l.; Verifiche s.r.l.; Versit s.r.l.; Viem s.r.l.
2. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto.
3. Il periodo di validità del rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui comma 1 decorrerà dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
4. Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo dell'iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo al 18 settembre 2017.

 

Art. 4
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è adottato l'elenco aggiornato, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 9 settembre 2016.

 

Articolo 5
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. 
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
5. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Direzione Generale della prevenzione

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Il Direttore Generale
Raniero Guerra

Il Direttore Generale
Mario Fiorentino


Allegato: elenco aggiornato dei soggetti abilitati.