Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43853 - Lavori di manutenzione all'interno di un silos senza la disconnessione dell'energia elettrica del pavimento mobile. Responsabilità del preposto


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/07/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, appellata da C.D. e, in via incidentale, anche dal Procuratore Generale, con la quale il primo era stato condannato per il reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 cod.pen., posto in essere ai danni del lavoratore S.E. in violazione dell'art. 19 co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/08, ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel resto.
Si è contestato all'imputato - nella qualità di soggetto preposto dal datore di lavoro alle operazioni di manutenzione all'interno di un impianto della BIPAN S.p.A. - di avere creato un antecedente causale, per colpa specifica consistita nella violazione della regola cautelare di cui al citato art. 19, che impone di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, avendo consentito alla p.o., dipendente dell'appaltatrice dei lavori di manutenzione, SALDATURE s.r.l., mentre era intento alle proprie mansioni di manutentore, di lavorare all'interno del silos senza la preventiva disconnessione dell'energia elettrica/oleodinamica/pneumatica (come previsto dalla scheda e nel documento di integrazione all'ordine n. 10768 del 22/07/2011) e, in particolare, di aprire il portone per intervenire manualmente sulla coclea, che presentava problemi di scarsa alimentazione, dovuti alla prossima fermata dell'impianto per ordinaria manutenzione, posizionandosi sul pavimento mobile senza che lo stesso fosse preventivamente bloccato, motivo per cui il lavoratore rimaneva impigliato con il piede destro che subiva uno schiacciamento con frattura del torso e del metatarso e lo sguainamento dell'avampiede dx. (lesione giudicata guaribile in giorni 65).
2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento dell'Infortunato e del collega di questi, I.M., le cui condotte ha ritenuto abnormi, non avendo i due previamente staccato la corrente elettrica prima di impegnare l'area del pavimento mobile dell'impianto. In particolare, si è rilevato che il I.M. era arrivato sul luogo venti minuti prima del S.E.; che egli era un elettricista esperto (che, all'epoca dell'infortunio, lavorava già da 14 anni per quella ditta); che era stato chiamato dallo stesso S.E. per risolvere un problema, contestandosi altresì che i due lavoratori fossero stati mandati presso l'impianto per effettuare una riparazione straordinaria, essendo l'infortunio accaduto dopo almeno mezz'ora dal loro arrivo sul luogo, avendo il C.D. ritenuto che la macchina fosse stata messa in sicurezza, stante la prolungata presenza dei due sul letto mobile, richiamando parte ricorrente, a sostegno degli assunti difensivi, stralci del verbale dell'esame del S.E. e del I.M.. Sotto altro profilo si è rilevato che - con il loro comportamento - i due lavoratori avrebbero messo a rischio la stessa incolumità del C.D., omettendo di avvertirlo della mancata messa in sicurezza dell'impianto, cosicché la sua presenza sul luogo (casuale, avendo potuto dare disposizioni anche per telefono) non potrebbe per ciò solo condurre a conclusione diversa.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla luce del comportamento abnorme di altri soggetti e della incensuratezza del C.D..
Con il terzo ed il quarto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, rispettivamente denunciando l'eccessività della pena e la mancata applicazione della sola pena pecuniaria.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte d'appello ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante principale fosse totalmente avulsa dalle risultanze dibattimentali, dalle quali era emerso che, a causa di problemi di produzione del gruppo macchine (del quale faceva parte anche il letto mobile teatro dell'infortunio), l'operatore dell'impianto aveva chiamato l'elettricista I.M. che, a sua volta, aveva fatto intervenire il S.E.. Costoro, in attesa del sopraggiungere del C.D. (inviato dal direttore di produzione C.A.), responsabile di piazzale che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione ordinaria di pulizia del fondo, programmata per il giorno successivo a quello dell'incidente, non avevano posto in essere alcuna attività di manutenzione straordinaria, sovrappostasi a quella ordinaria già preventivata, poiché - come incontrovertibilmente affermato dal I.M. e dal S.E. - i due si erano limitati, prima dell'arrivo del C.D., a discutere del problema. Nessuna circostanza di fatto riscontrava l'assunto dell'affidamento dell'imputato in ordine alla intervenuta disconnessione, da parte dei due lavoratori, della energia elettrica alimentante la parte dell'impianto interessata dall'intervento manutentivo, posto che nessuna operazione era stata già avviata al momento del suo arrivo. Il C.D., pertanto, incaricato delle operazioni di manutenzione ordinaria che presupponevano l'apertura del silos e l'introduzione della pala meccanica, si era reso responsabile della condotta ascrittagli, poiché, una volta giunto in azienda e assunta la direzione delle operazioni, aveva ordinato l'apertura del portone del silos, era salito sul pavimento mobile, senza previamente verificarne la disconnessione elettrica o quantomeno il posizionamento in modalità manuale e, senza interpellare i due lavoratori, non riuscendo ad aprire il portone, aveva disposto che a ciò provvedesse il S.E., il quale, rimediata l'attrezzatura necessaria, aveva tentato di forzare l'apertura mediante una mazzetta e una punta d'acciaio, restando intrappolato con l'arto negli organi meccanici del letto mobile, messosi automaticamente in movimento.
Pertanto, per il giudice d'appello è risultata incontroversa la violazione, da parte dell'imputato, delle norme di cautela intese a scongiurare proprio il rischio specifico dello svolgimento dei lavori di manutenzione senza la disconnessione dell'energia elettrica del pavimento mobile, circostanza ben nota all'imputato, siccome soggetto dotato di specifiche competenze e cognizioni in materia, cui spettava di disporre la disconnessione energetica dell'impianto ovvero di verificarne il preventivo compimento prima di dare corso alle operazioni di manutenzione ordinaria, confermando le valutazioni condotte dal Tribunale anche in ordine al nesso causale, sul quale il comportamento del lavoratore, anche ove giudicato imprudente, non aveva svolto alcun rilievo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, poiché la condotta di costui non poteva, in ogni caso, considerarsi eccentrica o imprevedibile.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte d'appello ha ritenuto corretto il giudizio di bilanciamento operato dal Tribunale e l'irrogazione di una pena detentiva, alla luce dell'entità, giudicata non indifferente, del grado della colpa e della natura delle patite lesioni.
3. I motivi di ricorso sono tutti infondati e possono essere trattati unitariamente stante il comune denominatore che ispira le relative argomentazioni difensive.
3.1. In particolare, con riferimento alle modalità di espletamento delle mansioni incombenti sull'infortunato, le conclusioni dei giudici di merito sono del tutto conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa stessa sezione, secondo cui in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (cfr. Sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento al concetto di "atto abnorme", si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un'operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Rv. 259313).
L'abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dall'avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del "comportamento abnorme", serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla luce circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta dell'infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso (cfr. in motivazione Sez. 4 n. 7955/2013 richiamata). Tale comportamento "...è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare" (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094).
3.2. Nel caso di specie, la parte non ha svolto una critica al ragionamento condotto dalla Corte di merito, ma ha contestato la valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, la circostanza che l'intervento dei due lavoratori era stato diretto, nell'occorso, proprio dal C.D. (del quale non ha messo in discussione la ricoperta posizione di garanzia, quale preposto a quell'intervento di manutenzione), senza che costui avesse però previamente disposto o quantomeno verificato che l'impianto era elettricamente disconnesso, affermando che l'imputato era sopraggiunto a lavori iniziati e che, pertanto, legttimamente aveva fatto affidamento sull'avvenuta osservanza, da parte dei lavoratori, della regola di cautela violata.
Tale argomentare si risolve, quindi, nella proposizione di una ricostruzione fattuale della vicenda, diversa da quella operata dai giudici nel doppio grado di merito, rispetto alla quale appare dirimente la precisazione operata dalla Corte territoriale, secondo cui l'imprudenza della vittima, in ogni caso, non ne avrebbe reso per ciò solo eccentrico ed imprevedibile il relativo comportamento, alla luce dell'investitura formale e di fatto (invero non contestata) dell'imputato, alla quale ha correttamente ricondotto la relativa posizione di garanzia assunta con riferimento al rischio specifico che le norme violate erano destinate a scongiurare.
3.3. Quanto alla posizione del C.D., giovi ancora una volta un richiamo ai principi elaborati da questa stessa sezione, alla luce dei quali deve, anche in questa sede, ribadirsi che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Rv. 269972; n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853).
Trattasi di responsabilità che non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (cfr. sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854), rientrando tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella del capo cantiere), garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem [cfr. sez. 4 n. 4340 del 24/11/2015 Ud. (dep. 02/0272016), Rv. 265977, in fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero quotidianamente all'interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno].
3.4. Con ragionamento altrettanto congruo, logico e non contraddittorio, infine, la Corte di merito ha affrontato le doglianze in punto trattamento sanzionatorio, tema rispetto al quale la parte ha opposto in sede di legittimità una sua diversa valutazione degli elementi fattuali, valorizzandone alcuni rispetto a quelli che, in maniera del tutto legittima, la Corte territoriale ha richiamato a sostegno delle proprie conclusioni.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2017