Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 22 dicembre 2015
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: Fise-Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto
Fonte: slp-cisl.it

Sommario:


Ipotesi di accordo 22 dicembre 2015 per il rinnovo del CCNL 15 giugno 2012 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto

Addì 22 dicembre 2015 in Roma, tra Fise-Assoposte […], e Slc-Cgil […], Slp-Cisl […], Uil-Post […], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi postali in appalto 15 giugno 2012.

Premesso che:
- la crisi economica nazionale degli ultimi anni ha inciso in maniera particolarmente accentuata nel comparto postale che ha visto una inarrestabile diminuzione dei volumi di traffico, anche in relazione alle mutate abitudini dei cittadini / utenti del servizio postale;
- tale contrazione di volumi ha determinato negli anni una corrispondente diminuzione dei trasporti con conseguenti difficoltà degli operatori che sono chiamati ad eseguire prestazioni sempre più frammentate e ridotte con difficoltà organizzative, difficoltà che con l’affidamento di altre attività anche in ambiti differenziati potrebbero attenuarsi;
- in tale quadro, non si sono ravvisate ad oggi le condizioni per avviare un percorso per la definizione di un contratto collettivo valido per tutti gli operatori del settore postale, pur tenendo presente che la categoria delle imprese esercenti servizi postali in appalto e dei relativi lavoratori dipendenti sottolinea la necessità che siano evidenziate, anche all’interno di un eventuale CCNL di settore le proprie esigenze e specificità, inclusi anche i minori costi;
- pertanto, le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post ritengono essenziale procedere al rinnovo dei singoli contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore postale; posizione condivisa, alle condizioni previste nel presente accordo, anche da Fise-Assoposte.
In ragione della particolare delicatezza dell’attuale fase, in cui è in corso di completamento la totale liberalizzazione del settore postale, le Parti avvieranno ogni iniziativa utile affinché ciò non determini la deregolamentazione nel settore dei trasporti postali, indipendentemente dagli operatori, anche privati, che dovessero acquisire quote di mercato; in tale ottica, le Parti stipulanti ritengono che il presente CCNL costituisca idoneo ed unico strumento per la tutela dei lavoratori e della regolare concorrenza tra imprese nello svolgimento delle attività riconducibili alla sfera di applicazione di cui all’articolo 1 del CCNL stesso.
Pertanto le Parti condividono la necessità di promuovere azioni e programmi capaci di favorire il rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza, degli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa di settore, vincolanti nei confronti di tutte le imprese esercenti servizi di trasporto postale, indipendentemente dalla tipologia del committente; individuano il presente CCNL, integralmente applicato, come il contratto di riferimento per tutti i lavoratori dipendenti del settore.
Fise-Assoposte auspica che quanto sopra trovi sollecita attuazione, nelle forme più idonee, anche tra le Organizzazioni sindacali e Poste Italiane, anche con soluzioni già sperimentate come la sottoscrizione di un Protocollo per il settore dei trasporti postali in appalto.

Art. 52 - Norme disciplinari
Commi 1 - 10: invariati
La multa, fino a un massimo di 3 ore di retribuzione base giornaliera, può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che viene trasportato, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda;
g) non indossi, nell'espletamento delle sue mansioni, i prescritti indumenti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà d'infliggere la sospensione.
[…]
La sospensione fino a un massimo di 5 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
a. per negligenza in servizio arrechi danni non gravi ai materiali, alle persone o ai beni aziendali;
b. trasporti persone sui veicoli di proprietà dell’azienda senza autorizzazione;
c. si presenti o si trovi in servizio in stato d'ubriachezza;
d. provochi o sia vittima di sinistri stradali per colpevole violazione delle norme del codice della strada;
[…]
La sospensione fino a un massimo di 10 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
g. commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in una qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
h. sia colpevole di mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell’impresa che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
i. si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi del lavoro;
j. utilizzi il mezzo aziendale, senza autorizzazione dell’azienda, per finalità private;
k. commetta irregolarità ovvero, per trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, anche nel caso in cui non sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio ma sia accertata una situazione di pericolo potenziale;
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori e/o colleghi o i clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell’azienda;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
[…]
h) si renda recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]
l) commetta irregolarità ovvero, per trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni all’impresa o a terzi o anche con gravi danni alle persone;
[…]
Nei casi più gravi l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di sei giorni.
[…]
Nei casi non elencarne sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.

Art. 10 - Contratti a termine
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Il personale assunto a termine non può eccedere il limite del 20 per cento, in media annua, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione; i lavoratori a tempo parziale sono sempre considerati in proporzione all’orario di lavoro di cui al contratto individuale. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Le proporzioni di cui al precedente comma si intendono con riferimento al singolo appalto.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative le causali di contratti a tempo determinato escluse a norma di legge.
Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per ravvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale.
[…]
L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all’art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro discontinuo
Al secondo comma dell’articolo 17 la lettera e) è così modificata:
e) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio, eccezion fatta per le prime due ore di attesa; in ogni caso il lavoratore non è responsabile del mezzo, in caso sia consentito l’allontanamento dal mezzo.

Art. 16 - Orario di lavoro
Aggiungere in fondo:
“Per il personale viaggiante si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro, come risultante da apposita strumentazione, durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo ai sensi dell’articolo 49 del presente CCNL, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dei veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
i periodi di tempo durante i quali il lavoratore viaggiante non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’articolo 7 del Regolamento CE 561/06, secondo cui dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione, non retribuita, di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo; i riposi intermedi di cui all’articolo 5 del dlgs. n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 234/2007, e i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) dell’articolo 3, primo comma, del d.lgs. n. 234/2007”.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Le Parti concordano, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2 del CCNL, di dare vita ad un Osservatorio Nazionale, costituito pariteticamente, di norma da tre esponenti di parte sindacale e tre di parte imprenditoriale, eventualmente affiancati da esperti delle materie trattate, così come elencate nel punto B) dell’art. 2 cui si aggiungerà il tema delle iniziative utili in materia di politiche inclusive.