Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 ottobre 2017, n. 22993 - Procedimento giudiziario per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all'INPS


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 02/10/2017

 

 

RILEVATO
1. che con sentenza in data 12 luglio 2012 la Corte di Appello di Salerno, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto infondato il motivo di gravame formulato dall'Inps avverso la sentenza di primo grado, con il quale si deduceva l'improponibilità della domanda, proposta dall'attuale parte intimata, volta ad ottenere la rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche, non preceduta da domanda amministrativa;
2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Inps, affidato ad un motivo, al quale DM.A. non ha opposto difese;
 

 

CONSIDERATO
3. che l'INPS denuncia la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell'art. 433 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto proponibile la domanda giudiziaria benché non preceduta dalla domanda amministrativa;
4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. che con plurime decisioni questa Corte ha chiarito che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'Ente erogatore ex art. 7 della L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (v., fra le tante, Cass. 7 luglio 2015, n. 14020 e Cass. sez. sesta-L 6 marzo 2017, n. 5559);
6. che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 443 cod.proc.civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti - presuppone infatti che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, mentre la mancata presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponlbilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (v.Cass. 7 luglio 2015 n. 14020, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata);
7. che tali principi sono stati riaffermati anche con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso, come nella specie, al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all'INPS (cfr., tra le altre, Cass.sez.sesta-L 18 ottobre 2016 n. 21000);
8. che la sentenza impugnata, discostatasi dagli esposti principi, dev'essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di improponibilità dell'originaria domanda;
9. che le spese dell'intero processo vengono compensate per essersiconsolidata la questione in rassegna, con riferimento alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, successivamente all'instaurazione della lite.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l'originaria domanda; spese compensate dell'intero processo.