Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45821 - Infortunio mortale nella miniera di sale. Responsabilità del direttore dei lavori e del sorvegliante


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 30/06/2017

 

Fatto

 


l. S.C. e I.S.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., perché, S.C. in qualità di direttore dei lavori per conto della s.a.s. ”ItaIkali", I.S.G. di sorvegliante, non formando e informando il socio dipendente N.V. in merito agli specifici rischi inerenti all'attività lavorativa presso la miniera di sale di Realmonte e impartendogli lo specifico ordine di recarsi, a bordo della pala meccanica, per il recupero del sale, oltre la zona di sicurezza, cagionavano la morte del N.V., il quale rimaneva schiacciato, a seguito di un distacco di roccia.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello, come già il Tribunale, ha escluso l'addebito di aver impartito al N.V. l'ordine di recarsi al di là della zona di sicurezza. D'altronde, il divieto di valicare i limiti di quest'area costituiva regola essenziale, conosciuta e osservata da tutti gli operatori della miniera. Si è trattato dunque di un'autonoma iniziativa del lavoratore, il quale, con un comportamento abnorme e del tutto imprevedibile, ha violato i confini della zona di sicurezza. Contraddittoriamente la Corte d'appello ha, da un lato, riconosciuto l'esperienza del N.V. e, dall'altro, ravvisato una mancanza di formazione e informazione del lavoratore, che avrebbe avuto un' incidenza eziologica nella verificazione dell'incidente. Il giudice a quo non ha nemmeno considerato che l'obbligo di informare non competeva a I.S.G. e che, comunque, la regola di recarsi esclusivamente nelle aree del sottosuolo indicate dal responsabile costituiva la prima informazione trasmessa agli operatori della miniera ed era perciò ben conosciuta dal N.V..
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Le doglianze formulate sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che i1 giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez . 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).
2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che è senz'altro da escludersi che il N.V. possa essersi recato nella zona vietata di sua iniziativa o anche solo per mero errore, trattandosi di un elemento esperto, che lavorava nella miniera da oltre un anno. Infatti, pur non essendo stata accertata la sicura esistenza di un preciso ordine di recarsi nella zona pericolosa, da parte dei superiori gerarchici del N.V., attesa la presenza di una serie di testimonianze che non confermano l'emanazione di una disposizione in tal senso, dalle deposizioni di tutti i soggetti ascoltati nel corso del giudizio di primo grado è emerso che sovente i lavoratori venivano inviati in zone non sicure delle traverse e ciò provocava delle liti con i superiori. È, d'altronde, chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale - specifica il giudice a quo - che il N.V. non soltanto non venne dotato dell'attrezzatura adatta per l'operazione da compiere ma soprattutto non venne mai adeguatamente istruito, mediante corsi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, né informato sui rischi inerenti all' attività che svolgeva. Tutti i testi escussi hanno infatti concordemente riferito di non aver mai partecipato ad alcun corso specifico di formazione in materia di prevenzione degli infortuni. Di qui la conclusione relativa alla responsabilità gravante non solo su S.C., in qualità di direttore della miniera, ma anche su I.S.G., in ragione della sua qualifica di sorvegliante e cioè di soggetto designato dal datore di lavoro per la vigilanza sui luoghi di lavoro. E infatti, in quest'ottica, il regolamento interno della miniera prevedeva espressamente l'obbligo del sorvegliante di curare la sicurezza dei cantieri. D'altronde, la situazione in cui perse la vita il N.V. richiedeva sicuramente una particolare cura e attenzione nella sorveglianza, in considerazione dei pericoli esistenti in loco, attese le operazioni svolte nella traversa 19, in cui era stata fatta brillare una carica di esplosivo nella soletta, al fine di far cadere delle lastre di sale.
L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
3. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale sono, d'altronde, del tutto in sintonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esplicazione delle proprie mansioni (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli ( Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente attribuite, nell'ambito del ciclo produttivo ( Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313). Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza impugnata, che si salda a quella della pronuncia di primo grado (Cass., Sez. 6,n. 26996 del 8 Maggio 2003; Sez. 3, n. 10163 del 1 Febbraio 2002, Lombardozzi), risulta che il N.V. effettuò un'operazione rientrante appieno nelle sue mansioni, recandosi, nella sua qualità di palista, a bordo di una pala meccanica, all'interno della traversa 19 della galleria mineraria, per il recupero del sale. Non può dunque ravvisarsi abnormità del comportamento del lavoratore. Costituisce, d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può addurre, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Da ciò consegue che non può essere neanche ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv, 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del direttore dei lavori e del sorvegliante (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma abbiamo visto come, nel caso in disamina, l'operazione che stava effettuando il N.V. rientrasse appieno nelle sue attribuzioni. Si esula pertanto dall'ambito applicativo dell'art. 41, comma 2 , cod. pen.
4. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, A.R., in proprio e quale genitore dei minori, N.S. e N.P, che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 3500, oltre accessori, come per legge.
 

 

PQM

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, Alaimo Romina , in proprio e quale genitore dei minori, N.S. e N.P, che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 30-6-2017 .