Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 06 ottobre 2017, n. 45940 - Responsabilità di un imprenditore agricolo per omessa nomina del MC e per mancanza di attrezzature idonee ai lavori in quota. Speciale causa di non punibilità?


Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 23/02/2017 PUBBL 06

 

Fatto

 


l.Con sentenza in data 7.7.2016 il Tribunale di Asti ha assolto V.C., dichiarandolo non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art.131- bis cod.pen., dalle contravvenzioni di cui agli artt.18, comma 1 lett.a) e 71, comma 1 d. Lgs. 81/2008 contestategli per non avere, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola e di datore di lavoro, nominato un medico per attivare la sorveglianza sanitaria, né fornito le attrezzature idonee al lavoro da svolgere in quota. Ha sostenuto al riguardo il Tribunale la compatibilità del comportamento tenuto dall'imputato con i profili della modalità della condotta e dell'esiguità del pericolo per aver costui tempestivamente ottemperato alle prescrizioni del Servizio di prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro regolarizzando le violazioni contestatigli ed aver, di seguito, provveduto al pagamento della sanzione amministrativa ex art.21 d. lgs 758/1994 cui era stato ammesso, e con la non abitualità essendo incensurato e non versando in alcuna delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 131-bis.
Avverso la suddetta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ha proposto ricorso in Cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att.c.p.p., con il quale contesta il vizio di violazione di legge riferito all'art. 131-bis cod.pen. per non essere le ragioni addotte nella sentenza impugnata conformi alle previsioni normative sotto un duplice profilo. Sostiene in primo luogo che, configurando i reati in esame, così come la maggior parte delle contravvenzioni, reati di pericolo presunto, deve prescindersi dal pericolo cagionato in concreto, restando l'indice dell'esiguità del danno o del pericolo assorbito dalla sola valutazione delle modalità della condotta: pertanto, la condotta valutabile ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità non può essere solo quella successiva al perfezionamento della fattispecie criminosa, con conseguente irrilevanza della successiva regolarizzazione ad opera dell'imputato delle violazioni contestategli, la cui cessazione era da ritenersi ascrivibile all'intervento dell'organo di controllo e non ad una volontaria resipiscenza, bensì quella tenuta antecedentemente all'intervento di tale organo, la quale, avuto riguardo alla sua protrazione nel tempo, porta ad escludere l'esiguità dell'offesa al bene protetto. In secondo luogo, ritiene il PG, che il requisito della non abitualità della condotta debba essere riferito non solo a precedenti condanne per reato analoghi a quello per cui si procede (cd. abitualità esterna), onde insufficiente deve ritenersi la condizione di incensuratezza dell'imputato, bensì all'abitualità interna, intesa come reiterazione di condotte criminose sintomatiche di un atteggiamento del soggetto orientato ad agire in contrasto con la legalità, onde assumono rilevanza ai fini della configurabilità del presupposto in esame sia la sussistenza di condanne non ancora iscritte al casellario giudiziale, così come di quelle di applicazione della pena su richiesta, sia la circostanza che l'imputato venga giudicato nel medesimo procedimento - non potendosi intendere la locuzione "che l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole" riferita ai reati accertati con sentenza passata in giudicato nel qual caso sarebbe stata indicata dal legislatore la condizione di recidivo specifico e reiterato - per aver commesso una pluralità di reati della stessa indole: il che nella specie, attesa la contestazione di due contravvenzioni concernenti lo stesso bene giuridico tutelato ed aventi le medesime modalità esecutive, imponeva di ritenere la 
condizione di abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p., con conseguente esclusione della causa di non punibilità.
Con memoria depositata in data 20.2.2017 l'imputato ha dedotto, per il tramite del proprio difensore, che il giudizio di particolare tenuità del fatto configura una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, laddove la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costituivi della fattispecie patrocinata dal PG ricorrente configura, a fronte di una puntuale e completa disamina dei presupposti applicativi dell'istituto da parte del giudice di prime cure, un'inammissibile lettura alternativa. Ha eccepito, in subordine, che le due norme violate dall'imputato fanno parte di un medesimo corpo normativo volto a tutelare il medesimo bene, ovverosia l'incolumità dei lavoratori, che sono state poste in essere contestualmente attesa l'identità di tempo e di luogo e che sono riconducibili entrambe ad un'unicità di disegno criminoso, di talché entrambe devono essere considerate un unicum, tale da escludere la configurabilità dell'abitualità, ricorrente nell'esclusiva ipotesi in cui la pluralità dei reati risalga a tempi diversi o, se commessi in unico contesto, si riferiscano a fatti diversi tra loro ed interdipendenti l'uno dall'altro.
 

 

Diritto

 


Il ricorso deve ritenersi fondato.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo, e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Orbene nel caso in esame il Tribunale di Asti ha ritenuto l'applicabilità della speciale causa di non punibilità sulla base di una valutazione che non risponde per nessuna delle due condizioni sopra indicate ai requisiti imposti dalla norma.
Con riferimento invero alla speciale tenuità dell'offesa, premesso che l'art. 131 bis cod. pen. è stato ritenuto applicabile indifferentemente tanto ai reati di danno quanto a quelli di pericolo, nel cui novero si collocano le contravvenzioni in esame nelle quali la condotta criminosa è correlata alla mera lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro), il giudizio sulla tenuità del fatto, come affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, richiede una valutazione complessiva che prenda in esame, essendo la ratio della norma sottesa ad escludere la punibilità sulla base non già dell'inoffensività bensì della irrilevanza del fatto, tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. E' stato perciò ritenuto che il parametro di riferimento è costituito dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., sul quale calibrare tutti gli aspetti che connotano le modalità della condotta (quali i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione), unitamente al grado di colpevolezza da esse desumibile e alle conseguenze derivatene (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Blaiotta, Rv. 266590).
E ciò anche in presenza, come nell'ipotesi delle contravvenzioni in esame, di reati meramente omissivi, in relazione ai quali attesa la modesta caratterizzazione della fattispecie tipica non può non assumere valore dirimente l'elemento temporale, ovverosia la protrazione della stessa omissione. Erra perciò il giudice a quo nell'aver conferito rilievo esclusivo ad un dato che fuoriesce completamente dai criteri di cui all'art.133, 1° comma c.p., ovverosia alla condotta susseguente all'accertamento del reato (consistita nella regolarizzazione delle condotte contestategli ottemperando alle prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e nel pagamento della sanzione amministrativa cui era stato ammesso), la quale, al di là delle valutazioni addotte dal ricorrente sull'effettiva resipiscenza o invece sulla mera convenienza dell'imputato che fuoriescono dal sindacato di questa Corte, non può essere assunta, facendo parte dei criteri atti a misurare la personalità del reo di cui al secondo comma del 133 c.p., quale metro di valutazione.
Del pari non condivisibile risulta l'esclusione del secondo requisito afferente alla non abitualità della condotta in ragione della condizione di incensuratezza dell'imputato e dell'insussistenza delle condizioni previste dal 3° comma dell'art.133 c.p.. In conformità ad un recente condivisibile arresto di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma 
del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa Indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201).
Ed invero proprio da una lettura non superficiale del disposto dell'art. 131 bis, co. 3, c.p. emerge che non possa riconoscersi la causa di non punibilità in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l'autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che altrimenti si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla menzionata disposizione normativa che, quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi, egli non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità, in quanto, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il "fatto", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua dimensione "plurima", da una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità. Di ciò si trae conferma dalla relazione illustrativa al d.lgs. 28/2015 la quale, dopo aver premesso che il terzo comma dell'art.131-bis "descrive soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di 'abitualità', entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità", espressamente rileva, in relazione alla previsione contemplante l'ipotesi che "l'autore abbia commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità", che "non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle 'condotte plurime, abituali e reiterate".
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, risulta evidente che la motivazione resa a fondamento della causa di non punibilità non sia conforme ai suoi presupposti applicativi, essendosi l'imputato reso responsabile di una duplice violazione di reati (art. 18, comma 1 lett. a ed art. 71 comma 1 d.lgs 81/2008) della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene giuridico tutelato, ovverosia la sicurezza sul lavoro.
A tali rilievi segue l'annullamento della sentenza impugnata, disponendosi il rinvio alla Corte di Appello di Torino affinché proceda a nuovo giudizio conformandosi ai principi dianzi esposti. Quanto all'individuazione del giudice di rinvio occorre chiarire che la sentenza impugnata configura nella forma una pronuncia di natura dibattimentale, in quanto resa a dibattimento già aperto, seppur in limine litis, così come desume dal testo dello stesso provvedimento che, oltre a recare nell'intestazione un esplicito riferimento alla pubblica udienza del 7.7.2016, specifica nella motivazione che la decisione è stata assunta "dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, essendosi la difesa ed il PM accordati per l'acquisizione al dibattimento del fascicolo del PM". Ciò posto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia unanime nel ritenere che, indipendentemente dalla qualificazione datane dal giudice, la sentenza che, sia pure per una causa di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato, è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, P.G. in proc. Carducci ed altro, Rv. 230535. Conf. Sez. 2, n. 51513 del 4/12/2013, P.G., P.C. in proc. Di Marco, Rv. 258075; Sez. 2, n. 18763 del 24/1./2013, Guarino, Rv. 255360). Il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce, quindi, ricorso «per saltum», con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello (Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, P.G. in proc. Pensalfini, Rv. 242394).
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino
Così deciso il 23.2.2017